Trib. Teramo, sentenza 17/01/2024, n. 30

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Teramo, sentenza 17/01/2024, n. 30
Giurisdizione : Trib. Teramo
Numero : 30
Data del deposito : 17 gennaio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI TERAMO

Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n.41 /2022 R.G.
TRA
Avv. TONINO DI CARLO, nato a [...] il [...], costituito in giudizio personalmente ex art.86 Cod.Proc.Civ.
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in proprio e quale mandatario della
Società di Cartolarizzazione dei Crediti PS (S.C.C.I.) S.p.A., con sede in Roma, elettivamente domiciliato presso la Sede di Teramo, rappresentato e difeso dall'Avv.Armando Gambino e dall'Avv.Silvana Mariotti (giusta procura generale alle liti in data 21.07.2015, n.80974 rep. del Notaio Paolo Castellini di Roma) all'udienza del giorno 17 gennaio 2024 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, rigettata l'impugnativa proposta dalla parte ricorrente avverso la propria iscrizione alla Gestione separata di cui all'art.2, comma 26, L.335/95 per il periodo d'imposizione relativo all'anno 2009, dichiara decaduto l'PS dalla facoltà di iscrivere a ruolo il credito contributivo e non dovute dal ricorrente all'PS sanzioni civili ex art.116, comma 8, L.388/2000 e dichiara altresì illegittima l'iscrizione a ruolo delle sanzioni civili ora indicate e la richeista degli oneri d'iscrizione a ruolo dell'intero credito e di notifica dell'avviso;

condanna l'opponente al pagamento dei contributi indicati nell'avviso e delle sanzioni civili nella misura prevista per la semplice omissione contributiva sino al
2011 ed in quella per evasione contributiva per gli anni dal 2012 al saldo;

compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Teramo in data 17 gennaio 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“in via principale:
- accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nell' impugnato avviso di addebito n 408 2021 00013123 21 000, per decadenza dell'Istituto previdenziale dal potere di emettere, in violazione dell'art. 25 Dlgs 46/99, l'avviso di addebito opposto e/o per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere.
Conseguentemente annullarlo unitamente ad ogni altro atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato e connesso nel merito
- accertare e dichiarare, per le causali specificate in premessa, la nullità e/o la inesistenza e/o la illegittimità e/o la infondatezza, anche nel quantum debeatur, dell'avviso di addebito opposto, con il quale l'PS ha intimato all'avv. Di Carlo Tonino il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per l'anno 2009 (e relative sanzioni).
Conseguentemente annullarlo unitamente ad ogni altro atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato e connesso;

- accertare e dichiarare che il ricorrente non è tenuto all'iscrizione ed alla contribuzione alla Gestione dell'PS e per l'effetto:
- dichiarare l'insussistenza del debito che l'PS ha fatto valere con riferimento all'anno
2009, anche perché prescritto, con diritto alla ripetizione delle somme eventualmente versate, maggiorate degli interessi legali dal dovuto al saldo;

- disporre la cancellazione immediata dell'illegittima iscrizione del ricorrente alla Gestione
Separata Inps
In via subordinata:
- dichiarare l'insussistenza della pretesa economica dell'Inps ovvero ridurre la stessa ricalcolandone l'importo sul reddito che eccede il limite di esenzione dei 5.000,00 euro;
In via ulteriormente subordinata:
- annullare le sanzioni applicate e ciò per l'accertata insussistenza di un comportamento doloso o colposo della ricorrente, ovvero ridurre le stesse ricalcolandone gli importi in misura di legge, nonché, considerata la controvertibilità anche giurisprudenziali delle questioni giuridiche trattate annullare le sanzioni ovvero ricondurle nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 116, comma 15, lett. a), L. 388/2000 […]”.
Per l'PS:
" in via principale e nel merito:
-a) rigettare la proposta opposizione poiché infondata in fatto e diritto confermando la legittimità ed efficacia dell'avviso di addebito formato per l'anno 2009, con ogni consequenziale pronuncia;

-b) in via subordinata e gradata, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto accertando e dichiarando la legittimità della iscrizione d'ufficio di controparte presso la “Gestione Separata” dell'PS per l'anno 2009 e, quindi, della pretesa creditoria dell'Ente impositore a titolo di contributi, sanzioni ed accessori come per legge […]”. FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso depositato in data 13/01/2022, l'Avv.TONINO DI CARLO ha convenuto in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e - premesso di aver ricevuto dall'Ente previdenziale comunicazione di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata
PS in data 30.06.2015 – ha lamentato che il 27 diembre 2021 l'PS gli aveva notificato l'avviso di addebito n.408 2021 00013123 21 000 della Sede di Teramo
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formato il 24.11.2011, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 3.286,87
a titolo di contributi Gestione separata 2009 su reddito arti e professioni (per €
1.716,30), sanzioni civili per contributi evasi (per € 1.029,78), interessi di mora (per €
441,07), spese di notifica (€ 4,11) ed oneri di riscossione (€ 95,61).
Ha quindi proposto opposizione avverso tale avviso di addebito per l'annualità 2009, in forza dei seguenti motivi:
1) decadenza dell'PS dalla pretesa impositiva ai sensi dell'art.25 d.lgs. n.46 del
1999
;

2) intervenuta prescrizione della pretesa contributiva dell'PS;

3) insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio e della richiesta di pagamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'art.2, comma 26, L.335/95;

4) illegittimità delle sanzioni irrogate.
Ha concluso, pertanto, con le richieste di merito di cui in epigrafe.
L'PS si è costituito in giudizio ed ha resistito alla domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di portare l'esame sui profili di merito della controversia, che andranno valutati in base ad una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, involgendo questioni essenzialmente di diritto, va rilevato che l'opponente ha proposto, unitamente alla domanda di accertamento negativo del diritto dell'PS all'iscrizione dello stesso alla
Gestione separata per gli esercenti arti e professioni per il periodo d'imposta 2009 e del credito fatto valere dall'PS a titolo di contributi ed accessori, anche un'opposizione all'avviso di addebito notificatogli per tali importi dall'Istituto previdenziale.
Con tale opposizione, in via preliminare, la parte ricorrente deduce la decadenza dal diritto di iscrizione a ruolo delle somme richieste dall'PS, segnalando che alla data di notifica dell'avviso di addebito era decorso il termine previsto dall'art.25 d.lgs. n.46 del
1999
- del 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'accertamento – utile per
l'iscrizione a ruolo, facendo presente che l'accertamento nel caso di specie si identificava con la notifica della nota 23.06.2015 con la quale l'PS reclamava, per
l'anno 2009, i contributi accertati d'ufficio, sicché il predetto termine era scaduto il
31.12.2016, mentre l'avviso di addebito era stato notificato in data 27.12.2021.
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L'PS ha replicato nella memoria difensiva, con richiami giurisprudenziali, che il giudice non può limitarsi ad, eventualmente, annullare l'avviso di addebito, ma deve conoscere del merito della pretesa contributiva, così come avviene in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il provvedimento monitorio venga annullato per difetto di condizione di ammissibilità del ricorso alla tutela monitoria.
In effetti, come segnalato dall'PS, la rilevanza di tale questione è limitata alla decisione in ordine alla ripetibilità o meno delle spese di riscossione del credito e di notifica, riportate nell'avviso di addebito, per il caso di fondatezza, anche parziale, della pretesa creditoria dell'PS.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento costante, infatti,
l'opposizione all'avviso di addebito dà luogo ad un giudizio di cognizione nel quale, analogamente a quanto si verifica in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, oggetto dell'accertamento non è solo la verifica della legittimità dell'emissione dell'atto - rilevante ai fini della decisione in ordine alle spese relative (nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quelle di richiesta e notifica del provvedimento, nel caso di avviso di addebito, quelle relative alla notifica dell'atto ed ai compensi dell'agente della riscossione in esso inclusi) – ma (ovviamente nei limiti dei motivi d'opposizione), anche la verifica dell'esistenza e dell'ammontare del credito, per capitale ed accessori, fatto valere con l'atto impugnato (cfr., tra le numerose, Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn.19708 e 15211 del 2017 e Cass. 29.10.2019, n. 27726).
Ciò posto, rileva il giudicante che il termine stabilito nell'art.25 d.lgs. n.46/99 non è stato osservato nella specie, poiché la notifica dell'avviso di addebito (che, ai sensi dell'art.30 d.l. 78/2010 tiene luogo della cartella esattoriale in precedenza formata dall'agente della riscossione), da parte dell'PS, è avvenuta a distanza di oltre cinque anni dalla data dell'accertamento, consistito nell'iscrizione del ricorrente alla Gestione separata per gli esercenti arti e professioni per l'anno 2009, iscrizione avvenuta, come già detto, nel giugno 2015.
Anche identificandosi l'atto impeditivo della decadenza dal diritto di procedere all'iscrizione a ruolo nell'iscrizione a ruolo stessa, anziché nella notifica dell'avviso, la decadenza si è verificata, poiché l'iscrizione è avvenuta pacificamente in data successiva al 31 diembre 2016 (anno successivo a quello dell'accertamento).
Nel procedere all'esame dei
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