Trib. Foggia, sentenza 20/11/2024, n. 2706
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 720 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Guendalina Romito
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente CP_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Spagnoli
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: All'udienza dell'01.07.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero, rassegnate con nota in data 03.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 12.02.2021 - premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 25.09.1993;
che dal matrimonio erano nati i figli CP_1 Per_1
(in data 07.12.1994), (in data 03.04.1996), (in data 26.09.2002), (in _2 Per_3 Per_4 data 02.12.2005), (in data 28.04.2010);
che in data 25.02.2020 il Tribunale di Foggia, Per_5 con sentenza non definitiva n. 425/2020 aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per il tempo richiesto dalla legge e che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti – chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo che i figli minori fossero affidati in via esclusiva alla madre, collocandoli presso la stessa, a cui assegnare anche la casa coniugale e con regolazione del diritto di visita paterno attraverso incontri protetti, ponendo, inoltre, a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e di tutti i figli, anche maggiorenni, versando alla ricorrente la somma mensile complessiva di € 700,00, (€ 200,00 per la moglie ed €
500,00 per i figli) oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli
Deduceva all'uopo la che il nel corso della vota matrimoniale aveva esercitato nei Pt_1 CP_1 confronti della moglie violenze (fisiche, verbali e psicologiche), tanto che la stessa, dal 2018, era seguita dal al C.A.V. (Centro Anti Violenza) e per un certo periodo di tempo era stata costretta
a lasciare la casa familiare per ragioni di sicurezza;
che per le predette condotte era stata applicata al la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di CP_1 avvicinamento ed, inoltre, lo stesso era stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. con sentenza del GUP di Foggia del 16.12.2019;
che il soffriva di CP_1
Psicosi Schizofrenica paranoica con epilessia parziale complessa;
che il si disinteressava ai CP_1 bisogni morali e materiali della famiglia, non provvedendo, in particolare, al mantenimento dei figli;
che tutti i figli maggiorenni erano disoccupati e convivevano con la madre;
che, inoltre, la maggiorenne era disabile e percettrice di pensione di invalidità pari ad euro 813,00 Per_1
2
mensili;
che la ricorrente era casalinga e disoccupata, mentre non conosceva le attuali fonti di reddito del marito.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 25.04.2021, si costituiva in giudizio CP_1
il quale, non opponendosi all'avversa richiesta di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio, chiedeva: di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori;
di porre a carico della ricorrente l'obbligo di mantenere il marito, in quanto coniuge economicamente più debole, versando un assegno mensile di € 200,00;
che nessun mantenimento doveva essere previsto in favore dei figli in quanto economicamente autosufficienti.
Deduceva all'uopo il resistente: di non aver mai posto in essere violenze fisiche o psicologiche, né minacce, nei confronti della moglie, ma solo accenni di aggressioni con offese verbali reciproche;
di aver un buon rapporto con i figli che vedeva ogni pomeriggio;
che la moglie godeva di una situazione economica migliore rispetto a quella del marito, infatti la stessa risultava proprietaria di beni immobili in San Marco in Lamis e in Sannicandro Garganico nonché titolare di depositi postali e bancari, oltre a gestire la somma mensile di €. 1.900,00 derivanti da pensioni di invalidità e stipendio del figlio maggiorenne;
che la figlia Per_1 percepiva € 813,00 a titolo di pensione di invalidità;
che il figlio era titolare di pensione Per_4 con indennità di invalidità di € 300,00;
che il figlio era titolare di pensione con Per_5 indennità di invalidità di € 300,00;
che il figlio era titolare di pensione con indennità Per_3 di invalidità di € 300,00;
che il figlio svolgeva attività lavorativa come aiuto cuoco _2 presso il ristorante pizzeria “De Gustibus” di San Marco in Lamis e percepiva uno stipendio superiore ad € 500,00 mensili.
Con ordinanza riservata del 21.06.2021 il Presidente, sentiti i coniugi e dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, ex articolo 4, comma 8, della legge n. 898/1970, autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre, a cui assegnava anche la casa familiare e regolamentando il diritto di visita paterno attraverso gli incontri protetti presso il Consultorio familiare;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e e dei maggiorenni e , economicamente Per_4 Per_5 _2 Per_3 non autosufficienti, versando alla moglie l'assegno mensile complessivo di € 500,00, (€ 150,00 per e , € 50,00 per titolare di indennità di frequenza di _2 Per_3 Per_4 Per_5
€ 270,00 mensili), nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli nella misura del 50%;
nessun assegno veniva previsto per il mantenimento della moglie
3
poiché titolare di reddito di dignità nella misura di € 500,00 mensili, né per il mantenimento della figlia maggiorenne poiché titolare di una pensione di invalidità pari a € 1.174,00 Per_1 mensili.
Con ordinanza del 27.06.2022, il Giudice istruttore rigettava le richieste di prove orali delle parti
e delegava al Servizio Sociale una indagine sulla situazione familiare dei coniugi e dei figli.
Acquisita la relazione del Servizio Sociale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'01.07.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c.– le parti precisavano le conclusioni e il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, disponendo trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede il quale, con nota in atti del 03.07.2024, rassegnava le proprie conclusioni.
*****
Preliminarmente, deve rilevarsi che, nelle more del giudizio, anche il figlio è divenuto Per_4 maggiorenne e, pertanto, nessuna statuizione dovrà essere prevista in ordine al suo affidamento, collocamento e diritto di visita paterno.
Con riferimento, invece, alla figlia maggiorenne deve osservarsi quanto segue. Per_1
Come noto, l'art. 337 septies, comma 2 c.c. stabilisce che “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”, e che l'art. 37 bis disp. disp. att. c.c. precisa che i figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337 septies, comma 2 c.c. “sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Ebbene, è circostanza documentata (cfr. documentazione medica allegata alla memoria ex art.
183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente) che la figlia maggiorenne risulti affetta da Per_1
“sindrome autistica” e che sia stata dichiarata portatrice di handicap ex art. 3, comma 3 L. n.
104/1992;
pertanto, alla stessa devono applicarsi, in ossequio al disposto di cui all'art. 337 septies, comma 2 c.c., le disposizioni previste in favore dei figli minori: in particolare, quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, ma non anche quelle sull'affidamento. Al riguardo, infatti, la Suprema
Corte ha avuto modo di precisare che “In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies
c.c. (già art. 155-quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di
4 mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (cfr. Cass. civ. n. 2670/2023).
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 720 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Guendalina Romito
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente CP_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Spagnoli
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: All'udienza dell'01.07.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero, rassegnate con nota in data 03.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 12.02.2021 - premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 25.09.1993;
che dal matrimonio erano nati i figli CP_1 Per_1
(in data 07.12.1994), (in data 03.04.1996), (in data 26.09.2002), (in _2 Per_3 Per_4 data 02.12.2005), (in data 28.04.2010);
che in data 25.02.2020 il Tribunale di Foggia, Per_5 con sentenza non definitiva n. 425/2020 aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per il tempo richiesto dalla legge e che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti – chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo che i figli minori fossero affidati in via esclusiva alla madre, collocandoli presso la stessa, a cui assegnare anche la casa coniugale e con regolazione del diritto di visita paterno attraverso incontri protetti, ponendo, inoltre, a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e di tutti i figli, anche maggiorenni, versando alla ricorrente la somma mensile complessiva di € 700,00, (€ 200,00 per la moglie ed €
500,00 per i figli) oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli
Deduceva all'uopo la che il nel corso della vota matrimoniale aveva esercitato nei Pt_1 CP_1 confronti della moglie violenze (fisiche, verbali e psicologiche), tanto che la stessa, dal 2018, era seguita dal al C.A.V. (Centro Anti Violenza) e per un certo periodo di tempo era stata costretta
a lasciare la casa familiare per ragioni di sicurezza;
che per le predette condotte era stata applicata al la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di CP_1 avvicinamento ed, inoltre, lo stesso era stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. con sentenza del GUP di Foggia del 16.12.2019;
che il soffriva di CP_1
Psicosi Schizofrenica paranoica con epilessia parziale complessa;
che il si disinteressava ai CP_1 bisogni morali e materiali della famiglia, non provvedendo, in particolare, al mantenimento dei figli;
che tutti i figli maggiorenni erano disoccupati e convivevano con la madre;
che, inoltre, la maggiorenne era disabile e percettrice di pensione di invalidità pari ad euro 813,00 Per_1
2
mensili;
che la ricorrente era casalinga e disoccupata, mentre non conosceva le attuali fonti di reddito del marito.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 25.04.2021, si costituiva in giudizio CP_1
il quale, non opponendosi all'avversa richiesta di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio, chiedeva: di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori;
di porre a carico della ricorrente l'obbligo di mantenere il marito, in quanto coniuge economicamente più debole, versando un assegno mensile di € 200,00;
che nessun mantenimento doveva essere previsto in favore dei figli in quanto economicamente autosufficienti.
Deduceva all'uopo il resistente: di non aver mai posto in essere violenze fisiche o psicologiche, né minacce, nei confronti della moglie, ma solo accenni di aggressioni con offese verbali reciproche;
di aver un buon rapporto con i figli che vedeva ogni pomeriggio;
che la moglie godeva di una situazione economica migliore rispetto a quella del marito, infatti la stessa risultava proprietaria di beni immobili in San Marco in Lamis e in Sannicandro Garganico nonché titolare di depositi postali e bancari, oltre a gestire la somma mensile di €. 1.900,00 derivanti da pensioni di invalidità e stipendio del figlio maggiorenne;
che la figlia Per_1 percepiva € 813,00 a titolo di pensione di invalidità;
che il figlio era titolare di pensione Per_4 con indennità di invalidità di € 300,00;
che il figlio era titolare di pensione con Per_5 indennità di invalidità di € 300,00;
che il figlio era titolare di pensione con indennità Per_3 di invalidità di € 300,00;
che il figlio svolgeva attività lavorativa come aiuto cuoco _2 presso il ristorante pizzeria “De Gustibus” di San Marco in Lamis e percepiva uno stipendio superiore ad € 500,00 mensili.
Con ordinanza riservata del 21.06.2021 il Presidente, sentiti i coniugi e dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, ex articolo 4, comma 8, della legge n. 898/1970, autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre, a cui assegnava anche la casa familiare e regolamentando il diritto di visita paterno attraverso gli incontri protetti presso il Consultorio familiare;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e e dei maggiorenni e , economicamente Per_4 Per_5 _2 Per_3 non autosufficienti, versando alla moglie l'assegno mensile complessivo di € 500,00, (€ 150,00 per e , € 50,00 per titolare di indennità di frequenza di _2 Per_3 Per_4 Per_5
€ 270,00 mensili), nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli nella misura del 50%;
nessun assegno veniva previsto per il mantenimento della moglie
3
poiché titolare di reddito di dignità nella misura di € 500,00 mensili, né per il mantenimento della figlia maggiorenne poiché titolare di una pensione di invalidità pari a € 1.174,00 Per_1 mensili.
Con ordinanza del 27.06.2022, il Giudice istruttore rigettava le richieste di prove orali delle parti
e delegava al Servizio Sociale una indagine sulla situazione familiare dei coniugi e dei figli.
Acquisita la relazione del Servizio Sociale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'01.07.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c.– le parti precisavano le conclusioni e il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, disponendo trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede il quale, con nota in atti del 03.07.2024, rassegnava le proprie conclusioni.
*****
Preliminarmente, deve rilevarsi che, nelle more del giudizio, anche il figlio è divenuto Per_4 maggiorenne e, pertanto, nessuna statuizione dovrà essere prevista in ordine al suo affidamento, collocamento e diritto di visita paterno.
Con riferimento, invece, alla figlia maggiorenne deve osservarsi quanto segue. Per_1
Come noto, l'art. 337 septies, comma 2 c.c. stabilisce che “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”, e che l'art. 37 bis disp. disp. att. c.c. precisa che i figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337 septies, comma 2 c.c. “sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Ebbene, è circostanza documentata (cfr. documentazione medica allegata alla memoria ex art.
183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente) che la figlia maggiorenne risulti affetta da Per_1
“sindrome autistica” e che sia stata dichiarata portatrice di handicap ex art. 3, comma 3 L. n.
104/1992;
pertanto, alla stessa devono applicarsi, in ossequio al disposto di cui all'art. 337 septies, comma 2 c.c., le disposizioni previste in favore dei figli minori: in particolare, quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, ma non anche quelle sull'affidamento. Al riguardo, infatti, la Suprema
Corte ha avuto modo di precisare che “In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies
c.c. (già art. 155-quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di
4 mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (cfr. Cass. civ. n. 2670/2023).
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o
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