Trib. Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 5924

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 5924
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 5924
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8502/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Emerico Amari 90100 Palermo Italia, presso lo studio degli Avv.ti SCIBETTA SERGIO e DALFINO DANIELE, che la rappresentano e difende per mandato in atti;

E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA GUSTAVO ROCCELLA,N .209
90128, presso lo studio dell'Avv. MANGIAMELI ANGELO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di separazione era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che successivamente le parti hanno Parte_1 raggiunto e sottoscritto un accordo, chiedendo la trattazione scritta dell'udienza, a seguito della quale il Giudice ha disposto l'esecuzione delle
1


attività consequenziali, riservandosi di riferire in camera di consiglio;
le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 22 novembre 2024 e sottoscritto il 19 novembre 2024;
con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 26 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato in data 22 novembre 2024 e sottoscritto il 19 novembre 2024, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) SEPARAZIONE CONGIUGI – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi tempestivamente gli eventuali cambiamenti di residenza o di domicilio o
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