Trib. Palermo, sentenza 29/02/2024, n. 1240
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. F M Presidente
2) dott.ssa G G Giudice
3) dott.ssa S M Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16356 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. M A, presso il C.F._1
cui studio a Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 07/02/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12/12/2022 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 29/03/2014 e che dall'unione sono nati i Controparte_1
figli (05/06/2015) e (25/03/2020), ha rappresentato che Persona_1 Per_2
l'unione coniugale non ha avuto esito felice a causa di alcune incompatibilità caratteriali sorte tra le parti;
di essere priva di redditi, a differenza del resistente il quale lavora alle dipendenze del e percepisce una retribuzione mensile di circa Organizzazione_1
€ 1.600,00;
pertanto, ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione dei coniugi
1
disponendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Persona_1
, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna e diritto di visita del Per_2
padre;
l'assegnazione della casa coniugale, l'onere a carico di di Controparte_1
corrisponderle un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, relative alla prole nonchè di essere autorizzata a percepire il 100% dell'assegno unico per i figli.
Ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
Con ordinanza presidenziale del 10/05/2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
- affidamento condiviso ad entrambi i coniugi dei figli minori e Persona_1
, con domicilio presso la madre;
Per_2
- regolamentazione dettagliata del diritto di visita del padre, in assenza di accordo tra le parti;
- onere a carico di di versare alla ricorrente, entro i primi 5 Controparte_1
giorni di ogni mese, la somma complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento due figli minori (€ 200,00 per ciascun figlio);
- onere a carico di entrambi i genitori di farsi carico delle spese straordinarie relative alla prole nella misura del 50% ciascuno come da protocollo spese straordinarie approvato presso il Tribunale di Palermo;
- diritto della ricorrente a percepire il 100% dell'assegno unico.
La causa – istruita con sole produzioni documentali – è stata trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza in epigrafe indicata.
2. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente ed il tenore degli atti difensivi di parte ricorrente inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. F M Presidente
2) dott.ssa G G Giudice
3) dott.ssa S M Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16356 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. M A, presso il C.F._1
cui studio a Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 07/02/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12/12/2022 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 29/03/2014 e che dall'unione sono nati i Controparte_1
figli (05/06/2015) e (25/03/2020), ha rappresentato che Persona_1 Per_2
l'unione coniugale non ha avuto esito felice a causa di alcune incompatibilità caratteriali sorte tra le parti;
di essere priva di redditi, a differenza del resistente il quale lavora alle dipendenze del e percepisce una retribuzione mensile di circa Organizzazione_1
€ 1.600,00;
pertanto, ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione dei coniugi
1
disponendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Persona_1
, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna e diritto di visita del Per_2
padre;
l'assegnazione della casa coniugale, l'onere a carico di di Controparte_1
corrisponderle un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, relative alla prole nonchè di essere autorizzata a percepire il 100% dell'assegno unico per i figli.
Ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
Con ordinanza presidenziale del 10/05/2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
- affidamento condiviso ad entrambi i coniugi dei figli minori e Persona_1
, con domicilio presso la madre;
Per_2
- regolamentazione dettagliata del diritto di visita del padre, in assenza di accordo tra le parti;
- onere a carico di di versare alla ricorrente, entro i primi 5 Controparte_1
giorni di ogni mese, la somma complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento due figli minori (€ 200,00 per ciascun figlio);
- onere a carico di entrambi i genitori di farsi carico delle spese straordinarie relative alla prole nella misura del 50% ciascuno come da protocollo spese straordinarie approvato presso il Tribunale di Palermo;
- diritto della ricorrente a percepire il 100% dell'assegno unico.
La causa – istruita con sole produzioni documentali – è stata trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza in epigrafe indicata.
2. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente ed il tenore degli atti difensivi di parte ricorrente inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e
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