Trib. Roma, sentenza 16/05/2024, n. 8328
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N. R.G. 49259/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. Federico Salvati PRESIDENTE
Dr. Pietro Persico Giudice
Dr. Claudio Patruno Giudice relatore
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, in decisione alla camera di consiglio del 14.05.2024
TRA
DA IO, (C.F: RVD MRA 58L28 F 704 D) rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro
Ruggeri e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta
Romana n° 51;
PARTE ATTRICE
CONTRO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002) - in persona del
Presidente pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e
domiciliata presso gli uffici siti in Roma, via del Portoghesi, n. 12;
CONVENUTA
PM sede ex artt. 70 c.p.c.
pagina1 di 13 Oggetto: querela di falso avverso l'avviso di ricevimento n.78972073243-1, relativo alla
cartella esattoriale n° 06820150104922756;
e avverso i referti RdC della notifica telematica
via PEC delle cartelle n° 06820160134543340000 e n° 06820170068621683000;
Conclusioni indicate nell'atto di citazione dalla parte attrice: “voglia Ill.mo Tribunale adito,
previe le declaratorie ritenute più opportune in rito e in merito: In via preliminare: Disporre
preliminarmente il sequestro, mediante ordine diretto all'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi
dell'art. 224 c.p.c., dell'originale dell'avviso di ricevimento n.78972073243-1 del 15.2.2016 relativa
alla cartella n. 06820150104922756000;
In via principale: Accertare e dichiarare la falsità
ideologica e materiale dell'avviso di ricevimento di ricevimento n.78972073243-1 del 15.2.2016 e
relativo alla cartella esattoriale n. 06820150104922756000, accertando che tutti i dati riportati dal
pubblico ufficiale non rispondo alla realtà. In particolare che la sig.ra AV UL non ha mai
ricevuto la cartella esattoriale n. 06820150104922756000, né firmato quindi l' avviso di
ricevimento n.78972073243-1 del 15.2.2016;
che mai alcun tentativo di notifica della cartella n.
06820150104922756000 è stato eseguito in Via Milano 8 a PA nei confronti del sig. DA
IO, come, invece, riportato dall' agente notificatore, che attesta falsamente di essersi recato in via
Milano 8 a PA, infatti il Sig. DA IO è residente a [...];
- Accertare e
dichiarare la falsità del ruolo n. 2015/253015 relativo alla cartella n. 06820150104922756000 che
attesta falsamente l'avvenuta notifica della suddetta cartella in data 15.2.2016, in quanto la
suddetta notifica non è mai avvenuta, come dedotto e rilevato nel presente atto di citazione per
querela di falso. Infatti l'agente notificatore, come dedotto, non risulta essersi mai recato in via
Milano 8 PA;
- accertare la falsità delle ricevute pec relative alle cartelle N.
pagina2 di 13 procedimento n. 4733/2018 R.G. presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano;
-
accertare e dichiarare la falsità del ruolo n. 2017/550178 relativo alla cartella N.
06820170068621683000 nella parte i cui attesta essere stata notificata la cartella in data 16.1.2018
e del ruolo n. 2016/252391 relativo alla cartella n. 06820160134543340000 nella parte in cui
attesta essere stata notificata la cartella in data 23.01.2017”.
Conclusioni parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis, respingere
l'avversa azione di querela di falso, in quanto inammissibile e, comunque, infondata. Con vittoria di
spese, onorari e compensi.”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione del 29.04.2022 il sig. DA IO conveniva in giudizio
l'Agenzia delle Entrate Riscossione formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Parte attrice, in data 3.08.2018, a seguito di un casuale controllo sulla propria
posizione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rilevava dall'esame
dell'estratto di ruolo l'esistenza a proprio carico delle cartelle di pagamento n.
06820150104922756000 ruolo n. 2015/253015;
n. 0682016013454334000 ruolo n. 2016/252391
e n. 06820170068621683000 ruolo n. 2017/550178.
Non ritenendo di dovere alcunché all'Erario, presentava ricorso presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Milano contestando la correttezza della notifica
delle succitate cartelle di pagamento asserendo di non averne avuto alcuna
comunicazione.
Incardinato il procedimento tributario - R.G. n.4733/2918 – si costituiva Agenzia
delle Entrate Riscossione e produceva, a dimostrazione della corretta notifica degli atti in
pagina3 di 13
contestazione, l'avviso di ricevimento n.78972073243-1 del 15.2.2016 per la cartella n.
06820150104922756 e i referti P.E.C di notifica delle cartelle n° 06820160134543340000 n°
06820170068621683000.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia, si ricavava come l'avviso di
ricevimento n.78972073243-1 del 15.2.2016 risultava essere notificato presso l'indirizzo di
in PA, Via Milano n. 8, a tale sig.ra AV UL, qualificata nell'avviso come
“governante”. Il sig. DA, constatata tale circostanza, visto che l'indirizzo presso il
quale era stata effettuata la notifica era la residenza dei propri genitori, laddove nel
periodo in considerazione era residente altrove, chiedeva chiarimenti alla sig.ra AV –
effettivamente badante del padre ma non convivente con il querelante – che negava di
aver ricevuto alcunché e disconosceva la firma apposta sull'avviso di ricevimento
n.78972073243-1 del 15.2.2016.
In ragione del disconoscimento della firma da parte della sig.ra AV il sig.
DA provvedeva a farsi redigere perizia giurata da un proprio perito di fiducia che
confermava la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento.
Inoltre, l'odierno querelante, acquisiva consulenza informatica di parte
relativamente alle cartelle n. 06820160134543340000 notificata mediante P.E.C. in data
23.1.2017 e cartella n° 06820170068621683000 notificata mediante P.E.C. in data 16.1.2018,
che rilavava come i file analizzati: “non sono stati prodotti nella data di presunta notifica;
si può
affermare con certezza che ciò che è stato prodotto relativo alle ricevute di ricezione atti:
06820160134543340000 e 06820170068621682000 oltre a non essere mai stati ricevuti nella
casella rovida.4713@oamilano.it, non hanno alcun carattere di autenticità, non hanno una firma
pagina4 di 13 digitale valida non è possibile verificarne la presenza, non hanno marca temporale o non è possibile
verificarne la presenza che ne provi l'assoluta autenticità, come si evidenzia nelle immagini sopra
richiamate ed i pdf che richiamano la cliente possono al limite provare solo che è stato consegnato
qualcosa, ma non cosa, né in che data, gli allegati non sono stati prodotti in PDF/A, sono
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. Federico Salvati PRESIDENTE
Dr. Pietro Persico Giudice
Dr. Claudio Patruno Giudice relatore
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, in decisione alla camera di consiglio del 14.05.2024
TRA
DA IO, (C.F: RVD MRA 58L28 F 704 D) rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro
Ruggeri e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta
Romana n° 51;
PARTE ATTRICE
CONTRO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002) - in persona del
Presidente pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e
domiciliata presso gli uffici siti in Roma, via del Portoghesi, n. 12;
CONVENUTA
PM sede ex artt. 70 c.p.c.
pagina1 di 13 Oggetto: querela di falso avverso l'avviso di ricevimento n.78972073243-1, relativo alla
cartella esattoriale n° 06820150104922756;
e avverso i referti RdC della notifica telematica
via PEC delle cartelle n° 06820160134543340000 e n° 06820170068621683000;
Conclusioni indicate nell'atto di citazione dalla parte attrice: “voglia Ill.mo Tribunale adito,
previe le declaratorie ritenute più opportune in rito e in merito: In via preliminare: Disporre
preliminarmente il sequestro, mediante ordine diretto all'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi
dell'art. 224 c.p.c., dell'originale dell'avviso di ricevimento n.78972073243-1 del 15.2.2016 relativa
alla cartella n. 06820150104922756000;
In via principale: Accertare e dichiarare la falsità
ideologica e materiale dell'avviso di ricevimento di ricevimento n.78972073243-1 del 15.2.2016 e
relativo alla cartella esattoriale n. 06820150104922756000, accertando che tutti i dati riportati dal
pubblico ufficiale non rispondo alla realtà. In particolare che la sig.ra AV UL non ha mai
ricevuto la cartella esattoriale n. 06820150104922756000, né firmato quindi l' avviso di
ricevimento n.78972073243-1 del 15.2.2016;
che mai alcun tentativo di notifica della cartella n.
06820150104922756000 è stato eseguito in Via Milano 8 a PA nei confronti del sig. DA
IO, come, invece, riportato dall' agente notificatore, che attesta falsamente di essersi recato in via
Milano 8 a PA, infatti il Sig. DA IO è residente a [...];
- Accertare e
dichiarare la falsità del ruolo n. 2015/253015 relativo alla cartella n. 06820150104922756000 che
attesta falsamente l'avvenuta notifica della suddetta cartella in data 15.2.2016, in quanto la
suddetta notifica non è mai avvenuta, come dedotto e rilevato nel presente atto di citazione per
querela di falso. Infatti l'agente notificatore, come dedotto, non risulta essersi mai recato in via
Milano 8 PA;
- accertare la falsità delle ricevute pec relative alle cartelle N.
pagina2 di 13 procedimento n. 4733/2018 R.G. presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano;
-
accertare e dichiarare la falsità del ruolo n. 2017/550178 relativo alla cartella N.
06820170068621683000 nella parte i cui attesta essere stata notificata la cartella in data 16.1.2018
e del ruolo n. 2016/252391 relativo alla cartella n. 06820160134543340000 nella parte in cui
attesta essere stata notificata la cartella in data 23.01.2017”.
Conclusioni parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis, respingere
l'avversa azione di querela di falso, in quanto inammissibile e, comunque, infondata. Con vittoria di
spese, onorari e compensi.”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione del 29.04.2022 il sig. DA IO conveniva in giudizio
l'Agenzia delle Entrate Riscossione formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Parte attrice, in data 3.08.2018, a seguito di un casuale controllo sulla propria
posizione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rilevava dall'esame
dell'estratto di ruolo l'esistenza a proprio carico delle cartelle di pagamento n.
06820150104922756000 ruolo n. 2015/253015;
n. 0682016013454334000 ruolo n. 2016/252391
e n. 06820170068621683000 ruolo n. 2017/550178.
Non ritenendo di dovere alcunché all'Erario, presentava ricorso presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Milano contestando la correttezza della notifica
delle succitate cartelle di pagamento asserendo di non averne avuto alcuna
comunicazione.
Incardinato il procedimento tributario - R.G. n.4733/2918 – si costituiva Agenzia
delle Entrate Riscossione e produceva, a dimostrazione della corretta notifica degli atti in
pagina3 di 13
contestazione, l'avviso di ricevimento n.78972073243-1 del 15.2.2016 per la cartella n.
06820150104922756 e i referti P.E.C di notifica delle cartelle n° 06820160134543340000 n°
06820170068621683000.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia, si ricavava come l'avviso di
ricevimento n.78972073243-1 del 15.2.2016 risultava essere notificato presso l'indirizzo di
in PA, Via Milano n. 8, a tale sig.ra AV UL, qualificata nell'avviso come
“governante”. Il sig. DA, constatata tale circostanza, visto che l'indirizzo presso il
quale era stata effettuata la notifica era la residenza dei propri genitori, laddove nel
periodo in considerazione era residente altrove, chiedeva chiarimenti alla sig.ra AV –
effettivamente badante del padre ma non convivente con il querelante – che negava di
aver ricevuto alcunché e disconosceva la firma apposta sull'avviso di ricevimento
n.78972073243-1 del 15.2.2016.
In ragione del disconoscimento della firma da parte della sig.ra AV il sig.
DA provvedeva a farsi redigere perizia giurata da un proprio perito di fiducia che
confermava la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento.
Inoltre, l'odierno querelante, acquisiva consulenza informatica di parte
relativamente alle cartelle n. 06820160134543340000 notificata mediante P.E.C. in data
23.1.2017 e cartella n° 06820170068621683000 notificata mediante P.E.C. in data 16.1.2018,
che rilavava come i file analizzati: “non sono stati prodotti nella data di presunta notifica;
si può
affermare con certezza che ciò che è stato prodotto relativo alle ricevute di ricezione atti:
06820160134543340000 e 06820170068621682000 oltre a non essere mai stati ricevuti nella
casella rovida.4713@oamilano.it, non hanno alcun carattere di autenticità, non hanno una firma
pagina4 di 13 digitale valida non è possibile verificarne la presenza, non hanno marca temporale o non è possibile
verificarne la presenza che ne provi l'assoluta autenticità, come si evidenzia nelle immagini sopra
richiamate ed i pdf che richiamano la cliente possono al limite provare solo che è stato consegnato
qualcosa, ma non cosa, né in che data, gli allegati non sono stati prodotti in PDF/A, sono
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