Trib. Siena, sentenza 21/10/2024, n. 719

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 21/10/2024, n. 719
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 719
Data del deposito : 21 ottobre 2024

Testo completo


N. R.G. 2799/2022
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Siena in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
dott.ssa Marianna SERRAO Presidente est.
dott. Michele MOGGI Giudice
dott. Bonifacio ROSSI Giudice O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2799/22.G.,
avente ad oggetto: separazione giudiziale, promosso da:
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Colle di Val d'Elsa via Campania n.1 /D CF CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso e nello studio legale dell'Avv. Michele Cortazzo (C.F. che la rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in calce al ricorso
Ricorrente
Contro
(C. )nato ad [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3 (SI) il 21/09/1962 e residente in [...] , rappresentato e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Stefano Brizi del Foro di Siena (C.F.
[...]
)), e Silvia Vannucchi anch'essa del Foro di Siena (C.F.: C.F._4
) ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente C.F._5 giudizio, presso lo studio dell'avv.ti Brizi e Vannucchi, sito in GG , via XX Settembre n. 10
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena ( visto 27.12.2022)
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note scritte congiunte sostitutive della partecipazione all'udienza depositate in data 14.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 5.12.2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio il coniuge esponendo: di avere in data Controparte_1
11 giugno 2011 contratto matrimonio civile in Colle Val d'Elsa con
[...]
;
che dall'unione tra i due coniugi, già prima del matrimonio CP_1 R_ nascevano due figli: il 31/7/2004, il 15/1/2009 e dopo il R_1 matrimonio figlio il 24/5/2012;
che i coniugi erano titolari di un R_3 reddito non comportante la richiesta di mantenimento ;
che dopo un lungo periodo di serenità il rapporto affettivo tra le parti si era incrinato a causa del comportamento del marito - tale da giustificare la richiesta di addebito - che aveva reso impossibile la continuazione della convivenza ;
che anche il rapporto padre- figli non era più sereno e che , dopo la separazione di fatto, il padre nulla aveva versato quale contributo al mantenimento
Si è costituito contestando quanto assunto dalla ricorrente Controparte_1 e offrendo propria versione dei fatti che , sul presupposto anche di un'intrapresa relazione extraconiugale da parte della moglie , conduceva ad una contrapposta domanda di addebito. Rivendicava il proprio diritto a stare con i figli .
All'udienza presidenziale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e ha rimesso le parti dinanzi all'istruttore.
R_
Sentita da parte del Giudice la figlia minore , svolta quasi interamente l'istruttoria con i testimoni ammessi, disposta la sospensione del processo cx art. 296 c.p.c. su richiesta congiunta delle parti, era fissata, in forma cartolare l'udienza per la precisazione delle conclusioni . Nelle note scritte in sostituzione della partecipazione all'udienza le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e formulato conclusioni congiunte.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Le conclusioni congiunte possono essere accolte dal Collegio, non apparendo in contrasto con la legge né con i principi di ordine pubblico vigenti in materia dei rapporti familiari
Non vi è dubbio innanzitutto in ordine
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi