Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 2
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.11.2024;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2344/2023 R.G., avente ad oggetto “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”;

promossa da:
LA DI EL, nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F. [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso del Foro di Roma, giusta procura in atti;

RICORRENTE contro:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., C.F. 80185250588, rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal dott. Marco Anello e dal dott. Dario Carlo Roberto Giunta, giusta nota di patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot.n. 58463 del 12.09.2023, in atti;

RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 31.08.2023 LA DI EL, docente assunta a tempo determinato dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (d'ora in avanti anche solo M.I.M) in servizio nell'A.S. 2024/2025 presso l'I.C. “F. Traina” di Vittoria (RG), esponendo di avere svolto la medesima attività di docente con contratti a tempo determinato negli AA.SS. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 nell'ambito territoriale di Ragusa e di non avere giammai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 e successivi dd.PP.CC.MM. - siccome riservata, in forza della disciplina vigente, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato -, ha deplorato il carattere discriminatorio della disciplina in commento per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, e con il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori a termine e dei lavoratori a tempo indeterminato di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 in materia di lavoro a tempo determinato, recepito nel diritto unionale dalla direttiva
n. 1999/70/CE del 28.06.1999, e per violazione degli articoli 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29.11.2007 e dell'art. 282 D. L.vo n. 297/1994, i quali, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale docente, non ponevano distinzione alcuna tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, nonché per violazione e falsa applicazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Tanto dedotto ed esposto, ha quindi chiesto volersi “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'assegnazione al ricorrente della somma di € 1.500,00 per gli
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