Trib. Roma, sentenza 12/11/2024, n. 11384

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 12/11/2024, n. 11384
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11384
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 12.11.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°27047/2023 R.G. vertente
TRA
nato in [...] c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Pietro e Luca Caponetti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Ciro Menotti n.24, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente;

- RICORRENTE -

NEI CONFRONTI DI
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n.12 che lo rappresenta e difende come da comparsa in atti;
- RESISTENTE–
oggetto: lavoro carcerario – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere recluso ininterrottamente dal 26.02.2016 negli istituti di pena di Voghera e Asti nel quale è ristretto con fine pena previsto per il 02.04.2028, esposto di aver prestato la propria attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria, per quanto riuscito a documentare, dal mese di settembre 2016 con mansioni di , cat. C”, “Addetto alle pulizie, cat. Pt_2
C”, , cat. B” e “Assistente alla persona, cat. B”, mansioni tutte rientranti tra gli Per_1


addetti ai servizi vari d'Istituto regolati dal CCNL “Turismo Pubblici Esercizi”, dedotto che sino settembre 2017 il lavoro prestato nei giorni festivi ed il lavoro straordinario, così come quello ordinario non era stato retribuito secondo le maggiorazioni di diritto, concludeva chiedendo la condanna del al versamento delle differenze maturate CP_1
nella misura di €.1.171,15 oltre ulteriori interessi e rivalutazione maturati dal deposito del ricorso al soddisfo.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto tramite l'Avvocatura di CP_1
Stato sollevando eccezione di prescrizione quinquennale del credito vantato, ed in via subordinata, chiedendo rigettare parzialmente la domanda, con vittoria di spese di lite.
Esperito con esito negativo tentativo di conciliazione per assenza di proposte transattive formulate dall'amministrazione convenuta, la causa, di natura documentale, all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. In primis va affermata la competenza funzionale del giudice del lavoro trattandosi di controversia relativa al pagamento della retribuzione spettante al detenuto, stante la pronuncia della Corte costituzionale n.341 del 2006, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 L. 354/75 (Cass. n°21573/2007).

1.2. Del pari sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, stante
l'applicabilità alla fattispecie dell'art.413 comma 2 c.p.c. e non già del successivo comma

5. Ha chiarito al riguardo il giudice di legittimità che “Nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., svolgendosi tali prestazioni di lavoro - sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche ed anche private, il cui carattere limitato non ne impedisce l'utilizzazione come criterio per radicare la competenza territoriale. Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il
, il quale, per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione Controparte_1
penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione
e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo in cui l'azienda viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice.” (Cass. n.18309/2009).

2. Nel merito il ricorso è fondato e come tale va accolto.

2.1. La questione controversa attiene all'ammontare della mercede dovuta per lo svolgimento dell'attività lavorativa espletata presso le carceri di Voghera ed Asti in periodo precedente all'adeguamento delle retribuzioni operato dal a far data CP_1 dall'ottobre 2017.
In particolare, osserva l'Ufficio che le buste paga in atti sono relative ai periodi settembre, novembre e dicembre 2016, aprile e giugno 2017, busta paga che comprovano la permanenza del ricorrente presso la struttura carceraria di Voghera e lo svolgimento nel
2016 di mansioni di piantone categoria B e scopino categoria C e nel 2017 delle mansioni di assistente alla persona ed addetto alle pulizie rispettivamente categoria B e C barbiere nelle menzionate mensilità sulle quali, sole, è stato operato il ricalcolo.
Premesso che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20 L.
354/75
nella versione ratione temporis applicabile e quindi ante riforma ex D.Lgs.
124/2018), ricorda l'Ufficio come ex art.22 L. n.354/75, come modificata dall'art.7 L.
663/86
, “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione
e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato Controparte_2
per ciascuna delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale.”
La Commissione istituita in forza della normativa richiamata ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 1.4.1976, prevedendo: che la mercede è costituita dalla paga base, indennità di contingenza, ratei 13^
e ratei indennità anzianità;
che la durata ordinaria del lavoro è fissata in 40h settimanali;
che nelle giornate festive viene corrisposta una doppia mercede, che il lavoro straordinario
viene remunerato con una
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