Trib. Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 624
TRIB Salerno
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G..I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4298 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“Opposizione alla esecuzione (art. 615, I comma c.p.c.) ” TRA Liceo Scientifico Genoino di Cava dé Tirreni (C.F. 80023570650), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F. 95009570656), presso i cui uffici elettivamente domicilia in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 58, giusta procura in atti;
Attore
Soc. Gruppo Servizi Ambienti Metropolitani S.r.l. (P. IVA 03332780273), in persona del legale rappresentante p.t. Rag. Domenico Silvestro, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Fiorillo (C.F. [...]), presso lo studio del quale domicilia in Napoli, Via Aniello Falcone n. 360, giusta procura in atti;
Convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 29.05.24 il Liceo Scientifico Genoino di Cava dé Tirreni conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Società Gruppo Servizi Ambienti Metropolitani al fine di sentir accogliere la proposta opposizione all'esecuzione, nelle conclusioni, in via principale e in via subordinata, ivi formulate. Esponeva l'attrice, in particolare, di aver ricevuto in data 16.05.24, in qualità di terzo, atto di precetto intimante il pagamento di 12.863,82 oltre interessi maturandi sino all'effettivo soddisfo e spese successive occorrende, sulla scorta della ordinanza di assegnazione, emessa dal Tribunale di Ivrea nel procedimento esecutivo recante n.274/2020, in data 23 giugno 2020, nei confronti del Consorzio Manital, in persona del legale rapp.te pro tempore, munita di formula esecutiva dal Cancelliere del Tribunale di Ivrea il giorno 17 luglio 2020 e notificata in forma esecutiva in data 13 agosto 2020. Si assumeva, in particolare, nell'atto introduttivo, la nullità/invalidità dell'atto di precetto a causa della intervenuta dichiarazione di insolvenza della debitrice Manital e della successiva sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D. lgs. n. 270\99. Osservava, al riguardo, parte attrice come, in presenza di una sentenza che aveva ammesso il consorzio Manital alla procedura di amministrazione straordinaria, un eventuale pagamento del quantum dovuto da parte del terzo Istituto scolastico sarebbe risultato inefficace nei confronti della procedura, in virtù del disposto dell'art. 48 del D. lgs. n.
270\99, ispirato alla tutela della par condicio creditorum e giustificato dalla c.d. efficacia liberatoria condizionata all'adempimento del terzo. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, reietta ogni contraria istanza ed eccezione accogliersi l'opposizione de qua e, per l'effetto: preliminarmente ed in via cautelare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c., dichiarare l'inefficacia e/o sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato ad istanza di Soc. Gruppo Servizi Ambienti Metropolitani s.r.l., per i motivi indicati in parte narrativa;
nel merito, accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato dalla SAM, dichiarando che SAM non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente”, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio, con comparsa del 5.09.24, la società convenuta, la quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, replicava ai singoli profili di contestazione formulati dalla parte opponente. Ed infatti, puntualizzava come “nell'espropriazione presso terzi di crediti, il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, né la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione;
non spetta al giudice dell'opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi dell'art. 44 I. fall., in considerazione del momento in cui vennero effettuati”. A tale conclusione non ostava, a suo dire, il disposto dell'art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato. Tale previsione, infatti, non ha l'effetto di perpetuare la procedura esecutiva, la cui funzione è già stata assolta mediante l'assegnazione, ma ha solo un
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