Trib. Benevento, sentenza 13/11/2024, n. 1902
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dott.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dott.ssa Serena BERRUTI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 133 R.G. per l'anno 2024, riservata in decisione
all'udienza del 30.10.24, e vertente
T R A
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Federica Ventorino, giusta procura allegata al ricorso, elettivamente
domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Benevento alla Via
Salvator Rosa n. 19.
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Luisa Ventorino, come da procura allegata alla memoria di
costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo
difensore in Benevento alla Via Torretta n. 18.
1 RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
30.10.24, da intendersi qui integralmente trascritto;
il P.M. ha concluso come
da atto in data 6.11.24.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.1.24 , premesso di aver contratto Parte_1
il 25.4.12 in Ceppaloni matrimonio concordatario con e Controparte_1
che dall'unione erano nati due figli, il 9.3.14, ed il 10.2.13, Per_1 Per_2
esponeva che Il Tribunale di Benevento, previa trasformazione del rito, con
provvedimento del 18.10.21, aveva omologato la separazione consensuale dei
coniugi.
In quella sede era stato, tra l'altro, previsto: a) l'affido condiviso dei figli
minori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione
dell'esercizio del diritto di visita del padre;
b) l'assegnazione alla del CP_1
godimento della casa familiare sita in San Leucio del Sannio alla Via C.
Zarrella n. 1, di proprietà comune dei coniugi;
c) l'obbligo per l' di Pt_1
corrispondere entro il giorno 29 di ogni mese un assegno di Euro 400,00 per
il mantenimento dei figli, e di Euro 100,00 per il mantenimento della moglie,
per un totale di Euro 500,00 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat
(somma determinata tenendo conto dell'onere assunto dall' di Pt_1
rimborsare alcuni finanziamenti);
d) l'obbligo a carico del padre di concorrere
2
nella misura del 50% alle spese straordinarie, di natura scolastica, sanitaria e
ricreativa, occorrenti per i figli.
Il ricorrente deduceva che i coniugi dall'epoca della comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale vivevano separati con impossibilità di ricostituire la
comunione morale e materiale;
chiedeva, pertanto, la pronunzia di cessazione
degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva inoltre che l' assegno dovuto per
il mantenimento fosse limitato solo ai figli, e ridotto ad Euro 200,00 in totale,
(Euro 100,00 per ciascun figlio), sul presupposto di una sopraggiunta
condizione di difficoltà economica dell'obbligato;
chiedeva altresì di porre a
carico della resistente, nella misura del 50%, la rata del mutuo cointestato
contratto per l'acquisto della casa familiare, e la voltura in capo alla CP_1
delle relative utenze domestiche;
chiedeva infine di ordinare il passaggio di
proprietà dell' autovettura Lancia Y tg. CT725NM in favore della resistente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la e non si opponeva alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva, peraltro,
il rigetto delle altre domande avanzate da controparte, precisando di
rinunciare all'assegno di mantenimento per sé.
Dopo diversi rinvii chiesti dalle parti al fine di valutare una eventuale
trasformazione del rito, all'esito dell'udienza di comparizione del 26.6.24,
uditi i coniugi, fallito il tentativo di conciliazione, la causa era rinviata alla
nuova udienza del 10.9.24, da celebrare nelle forme della trattazione scritta
ex art. 127 ter CPC, con termine fino alla data indicata per il deposito di note,
invitando le parti a produrre copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi
tre anni e degli estratti conto bancari dell'ultimo anno.
3
Le parti depositavano note ex art. 127 ter in data 9.9.24
Con ordinanza dell'11.9.24, alla luce del contenuto delle note citate, la causa
era rinviata per la discussione all'udienza del 30.10.24.
In tale udienza entrambi i difensori concludevano riportandosi ai propri scritti
difensivi, e la causa era riservata alla decisione del Collegio ai sensi dell'art.
473-bis 22 comma 4 CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va
accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.70 n.
898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, e da ultimo dalla legge
6.5.2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (29.9.21) di
comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento
nel procedimento di separazione, definito, previa trasformazione del rito, con
provvedimento di omologa del 18.10.21, ed essendo perdurato, da quella
data, lo stato di separazione, che è stata ininterrotta in assenza di contestazioni
dei medesimi coniugi.
Dalla coppia sono nati due figli, il 9.3.14, ed il 10.2.13. Per_1 Per_2
Le parti hanno convenuto per la conferma del regime di affido condiviso dei
minori già previsto all'epoca della separazione (cfr. verbale dell'udienza del
26.6.24).
Non vi è motivo per statuire diversamente al riguardo.
4
Analogamente, non vi è contrasto in punto di conferma dell' assegnazione del
godimento della casa familiare, di proprietà comune dei coniugi, alla
resistente.
Va in merito rimarcato come già negli accordi di separazione fosse previsto
che il pagamento delle utenze relative a tale immobile dovesse restare a carico
della CP_1
La resistente, poi, ha chiarito di non voler chiedere l'attribuzione di un
assegno divorzile per sé (cfr. verbale dell'udienza del 26.6.24).
Ciò posto, ricordato che, in difetto di un vincolo di connessione forte tale da
giustificare il simultaneus processusus, non è dato provvedere ora su
questioni attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i
coniugi – quali quelle relative al trasferimento della proprietà dell'autovettura
assegnata alla in sede di separazione consensuale - per le quali dovrà CP_1
essere trovata sistemazione in altra sede (cfr. tra le altre Cass. n. 18870/14;
Cass. n. 27386/2014;
Cass. n. 2155/10), oggetto di controversia rimangono le
questioni concernenti: 1) la collocazione dei minori;
2) il mantenimento dei
figli;
3)
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi