Trib. Genova, sentenza 15/02/2024, n. 485

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 15/02/2024, n. 485
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 485
Data del deposito : 15 febbraio 2024

Testo completo

N. 8683/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.

Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. P D Presidente rel.
Dr. A V G
Dr. C D G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8683/2023 promossa d :

, (C.F. ) elettivamente domiciliata in , Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e difende in forza Parte_2 di mandto in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE

CONTRO

, (C.F. ) elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
VIA XX SETTEMBRE 23/9 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv. ASSERETO
DAVIDE UMBERTO che lo rappresenta e difende in forza di mandto in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1

CONCLUSIONI RICORRENTE Voglia questo Tribunale Ill.mo:
IN VIA PRINCIPALE 1) autorizzare l'iscrizione della minore presso il Polo Scolastico Persona_1
“P , sedente in Piazza P d quantomeno per il CP_2 CP_3 CP_3 termine del presente anno scolastico, in assenza di possibilità di iscrivere la stessa in diverso istituto;

2) autorizzare l'iscrizione della minore presso la Scuola di Infanzia Tollot , di Org_1 Via Vincenzo Ricci n. 4, per l'anno scolastico 2024/2025;

3) assegnare alla madre la casa familiare – con arredi e beni strumentali di cui all'art.
520, comma 2, c.c.
– sita in Genova, Passo Rio Torbido civ. 19 int. 1 (contraddistinta al NECU di Genova alla Sezione STR, Foglio 34, Mappale 142, Sub. 16, Zona Censuaria
5, Categoria A/4, classe 3, Vani 6, Rendita Catastale euro 309,87) e sue pertinenze;

IN VIA SUBORDINATA
4) autorizzare l'iscrizione della minore presso il Polo Scolastico Persona_1 Immacolatine “P d Novi”, sedente in Piazza P d quantomeno per il CP_3 termine del presente anno scolastico, in assenza di possibilità di iscrivere la stessa in diverso istituto;

5) autorizzare l'iscrizione della minore presso la Scuola di Infanzia Tollot , di Org_1 Via Vincenzo Ricci n. 4, per l'anno scolastico 2024/2025;

IN OGNI CASO
6) affidre la figlia minore alla madre o ad entrambi i genitori secondo il Persona_1 prudente apprezzamento di questo Tribunale Ill.mo;

7) collocare la minore presso la madre;
Persona_1
8) prevedere il regime di frequentazioni della minore con il padre come segue:
− a fine settimana alternati, dlla mattina del sabato entro le ore 12:00 prima del pranzo con prelievo della minore presso il domicilio della madre, fino al pomeriggio di domenica con riconsegna entro le ore 19:00 presso il domicilio della madre prima della cena, nonché un giorno infrasettimanale (tendenzialmente il giovedì) con prelievo presso l'asilo all'orario di uscita e riconsegna presso il domicilio della madre prima di cena entro le ore 19:30;

− in ordine ai periodi di sospensione del percorso scolastico con in riferimento alle festività comandte e del compleanno, prevedere la possibilità per il padre di frequentazione della minore con il principio dell'alternanza, con espressa previsione che la richiesta d parte del padre dovrà avvenire con anticipo non inferiore a 3 giorni, e con impegno d parte del padre ad organizzare in tali circostanze incontri adeguati alla festività ed all'età della figlia;

− con riferimento alle vacanze estive, ove questo Tribunale lo ritenga opportuno, il padre avrà diritto di trascorrere due settimane di vacanza con , di cui almeno una Per_1 continuativa, in dte che dovranno essere concordte tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e con impegno di comunicare anticipatamente località e recapiti dei luoghi in cui si svolgeranno le vacanze con la minore;

Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
9) porre a carico del Signor ed in favore della Signora , a titolo di Per_1 Pt_1 contributo al mantenimento ordinario della figlia , il versamento entro il giorno 10 Per_1
(dieci) di ogni mese della somma mensile di euro 700,00 (settecento/00), nel caso di assegnazione della casa familiare, ovvero del maggior importo di euro 1.200
(milleduecento/00) nella ipotesi in cui questo Tribunale non dovesse assegnare alla madre la casa familiare, entrambi gli importi d rivalutarsi annualmente secondo gli indici ;
l'assegno unico verrà percepito al 50% d ciascun genitore come per Org_2 legge;

10) porre a carico delle parti le spese straordinarie relative a nella misura del 50% Per_1 secondo quanto indicato dl “Documento di orientamento uniforme in materia di spese straordinarie” di cui al verbale della riunione del 15 settembre 2016 della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova.
11) Autorizzare la Signora a dichiarare la figlia minore fiscalmente a suo carico Pt_1 nella misura del 100%, e ciò al fine delle detrazioni e/o deduzioni di legge.
12) Stabilire il reciproco consenso d parte dei genitori al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello della figlia, che non sarà comunque condotta all'estero senza il previo consenso di entrambi i genitori.
13) Impedire che frequenti eventuali nuovi compagni dei genitori fino a che con Per_1 gli stessi sia intervenuta una stabile e duratura frequentazione.

CONCLUSIONI RESISTENTE Piaccia all'On. Tribunale, ogni contraria istanza e domand reietta e disattesa, come segue provvedere:
1) disporre l'affidmento condiviso della minore tra i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente della stessa presso la madre;

2) assegnare l'abitazione familiare alla sig.ra , ponendo a suo esclusivo carico le Pt_1 spese ordinarie dell'alloggio e riservando al resistente la facoltà di utilizzo di cantina e box di pertinenza all'abitazione, per le ragioni espresse in narrativa. Il tutto con assegnazione al resistente di congruo termine per la liberazione della casa, attualmente occupata dllo stesso;

3) disporre che la minore frequenti l'asilo sito in Genova Struppa, presso Parte_3 il quale ella risulta già iscritta;

4) disporre che la minore possa trascorrere due giorni consecutivi infrasettimanali attigui al weekend e quindi alternativamente lunedì e martedì oppure giovedì e venerdì
(con alternanza settimanale dei giorni in questione), oltre ad un weekend ogni due.
In particolare il padre terrà il giovedì ed il venerdì quando questa trascorra il Per_1 weekend con lui, mentre sarà trascorrerà con il padre i giorni di lunedì e martedì laddove il weekend competa alla madre.
In tutti i casi, lo scambio tra i genitori avverrà all'uscita dll'asilo di , salva Per_1
l'ipotesi di accompagnamento a casa della madre la domenica sera entro le ore 19:00 quando al sig. competa il weekend. Tutti gli spostamenti della minore saranno Per_1 gestiti d genitore che ne abbia l'affidmento. È possibile derogare alle previsioni di cui sopra unicamente con l'accordo di entrambi i genitori. 5) le festività principali (Natale, capodnno, Pasqua) dovranno essere alternate tra i genitori annualmente. Il padre potrà inoltre tenere ad anni alterni per una Per_1
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settimana nel periodo delle c.d. settimane bianche ed annualmente per due settimane consecutive durante la pausa scolastica estiva. In tutti i casi in cui un genitore intend allontanarsi dlla residenza con la minore dovrà drne avviso all'altro genitore e garantire contatti telefonici quotidiani con quest'ultimo;
6) il sig. corrisponderà mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Per_1
300,00 a titolo di mantenimento della figlia in favore della sig.ra . Le spese Pt_1 straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori secondo le previsioni di cui al verbale di riunione del 15 settembre 2016, noto alle parti;
7) i genitori si scambiano reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO “Chiede che il Tribunale di Genova disponga l'affidmento congiunto dei minori con c0llocazion presso la madre e determini le condizioni del loro mantenimento e degli incontri con i genitori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito del deposito di ricorso ex art. 337 ter c.c. in dta 26 settembre 2023, con istanze ex art. 473 bis.15 c.p.c. al fine di ottenere l'autorizzazione all'iscrizione della minore Per_
all'asilo presso Piazza P d Novi e l'assegnazione della casa familiare alla madre, questo Tribunale, in dta 4 ottobre 2023, emetteva decreto di fissazione di udienza per la comparizione personale delle parti per il giorno 26 ottobre 2023 per decidere ex art.
473.bis.15 solo sulla domand relativa all'iscrizione all'asilo.
All'udienza del 26 ottobre 2023 comparivano personalmente le parti ed i rispettivi difensori, il Signor costituendosi in giudizio mediante deposito in udienza di Per_1 comparsa di risposta, anche ai fini del merito della controversia.
A scioglimento della riserva assunta in udienza il Tribunale pronunciava decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c. con cui rigettava anche la domand avente ad oggetto l'autorizzazione per la madre all'iscrizione della minore presso l'asilo in Piazza P d ritenendo non CP_3 sussistente il requisito del pregiudizio irreparabile, individuando quale unico pregiudizio un possibile dnno patrimoniale riparabile, individuato nel costo ipotetico di una baby sitter, benché nel disaccordo delle parti.
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Con medesimo decreto veniva fissata la prima udienza di merito del presente giudizio per il giorno 4 dicembre 2023, con la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.
Le parti, quindi depositavano le ulteriori memorie con istanze istruttorie.
Sentite le parti all'udienza di comparizione il Tribunale, a scioglimento della riserva, riteneva non necessaria l'assunzione delle prove richieste e sufficientemente istruita la causa
e fissava udienza di discussione con riserva della decisione al collegio.
Per_

2. La causa attiene all'affidmento, collocazione e
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