Trib. Lecco, sentenza 15/11/2024, n. 244
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Testo completo
N. R.G. 1016/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. M T Presidente dott. M L Giudice dott. M P Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1016/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GADALETA Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIVIO CHRISTIAN CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CONDIZIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e CP_1 contratto il 25/09/1999, nella chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta in Parte_1
Comune di Montebello Vicentino (Vi), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Montebello Vicentino (Vi) anno 1999, Numero 19, Parte II, optando quale regime patrimoniale della famiglia quello della comunione dei beni.
2) Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento di la somma di euro 400,00 mensili. Per_1
Tale somma verrà versata entro il 18 di ogni mese e andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT, con prima rivalutazione a far data dal01/04/2025 oltre alle spese straordinarie secondo lo schema che segue e saranno da corrispondersi all'altro genitore entro 15 gg dall'esibizione delle pezze giustificative da parte del genitore che le avrà sostenute:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. M T Presidente dott. M L Giudice dott. M P Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1016/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GADALETA Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIVIO CHRISTIAN CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CONDIZIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e CP_1 contratto il 25/09/1999, nella chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta in Parte_1
Comune di Montebello Vicentino (Vi), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Montebello Vicentino (Vi) anno 1999, Numero 19, Parte II, optando quale regime patrimoniale della famiglia quello della comunione dei beni.
2) Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento di la somma di euro 400,00 mensili. Per_1
Tale somma verrà versata entro il 18 di ogni mese e andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT, con prima rivalutazione a far data dal01/04/2025 oltre alle spese straordinarie secondo lo schema che segue e saranno da corrispondersi all'altro genitore entro 15 gg dall'esibizione delle pezze giustificative da parte del genitore che le avrà sostenute:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
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