Trib. Treviso, sentenza 02/05/2024, n. 908
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
D L – Presidente
M R – Giudice rel. ed est.
G C – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n 1203/2020 promosso con ricorso depositato in data 12.02.2020 da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. P C, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in MIRANO (VE), VIA BELVEDERE 2/A ;
- ricorrente – contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. A S e dall'avv. C D P giusta mandato in calce alla memoria difensiva ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in
VITTORIO VENETO (TV), VIA NANNETTI – ;
Controparte_2
- resistente– con il visto del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 31.10.2023
sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“In via principale di merito: contrariis reiectis 1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito della separazione, per le ragioni esposte in atti, ex art. 151, 2° co.c.c. al marito sig.
[...] Controparte_1
con tutte le conseguenze e gli effetti previsti dalla legge. In via istruttoria: ammettersi le prove orali di cui alla Memoria ex art. 183 VI°co.n. 2c.p.c. del 23.10.2022e di cui alla Memoria ex art. 183 VI°co.n. 3c.p.c. del 11.11.2022, con i testi ivi indicati, con abilitazione alla prova contraria in denegata ipotesi di ammissione dei contestati capitoli di prova testimoniale avversari. In ogni caso: con rifusione delle spese di lite a carico del convenuto resistente”.
Per parte resistente:
“In via preliminare: ribadita la nullità della ordinanza ammissiva dei capitoli di prova di parte ricorrente, pronunciarsi la conseguente nullità della deposizione testimoniale resa su detti capitoli. Nel merito: dato atto che dell'emissione dei provvedimenti provvisori in sede divorzile che hanno sostituito quelli dettati nella causa di separazione, pronunciare la separazione con addebito in capo alla ricorrente , per le ragioni dedotte in narrativa di comparsa di costituzione. Parte_1
Rigettarsi ogni ulteriore richiesta. In via istruttoria: come da memoria ex art. 183, VI° comma, nr. 2 c.p.c.”
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.02.2020, la signora ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il signor in data 04.06.2005 a San Fior (TV) e che dalla loro unione Controparte_1
è nato il 28.12.2006. Per_1
Secondo la ricostruzione del ricorrente, l'affectio maritalis sarebbe venuta progressivamente meno a causa del disinteresse morale e materiale del marito che, nel frattempo, ha intrattenuto una relazione con un'altra donna.
Pertanto, la signora ha chiesto la pronuncia della separazione personale con addebito al coniuge, Pt_1
alle condizioni meglio indicate nel ricorso introduttivo.
Si è costituito il signor aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione personale, CP_1
chiedendo l'addebito alla coniuge e contrastando in fatto e in diritto quanto dichiarato dalla stessa.
A detta del resistente, infatti, è stata la signora a causare la crisi coniugale per aver intrattenuto una Pt_1
relazione extraconiugale.
I coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente f.f. che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti.: ha affidato in via condivisa Per_1
con collocazione prevalente presso la madre a cui ha assegnato la casa coniugale, ha disciplinato un calendario di visite e ha disposto a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1
figlio mediante il versamento della somma mensile di € 800,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nella successiva fase contenziosa è intervenuto il Pubblico Ministero e si sono costituite le parti.
All'udienza del 31.03.2020, su istanza di parte resistente, è stato nominato come ausiliario del Giudice, il
Facilitatore dott.ssa . Persona_2
Successivamente, depositata la relazione, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status, con rinuncia ai termini ex art. 190 cod. proc. civ.
Il Giudice Istruttore si è riservato di riferire in camera di consiglio previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 1292/2022 pubblicata in data
22.07.2022 e la causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento dell'istruttoria.
Depositate le memorie ex art. 183, sesto comma cod. proc. civ., all'udienza del 6.04.2023, è stato dato
atto che, in medio tempore, il signor ha promosso il procedimento per la cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio R.G. n. 6516/2022 nei confronti della signora , in cui nella fase Parte_1
presidenziale è stato disciplinato l'affidamento e il mantenimento del figlio . Per_1
Pertanto, le domande relative al figlio minore si ritengono, in questa sede, inammissibili.
Istruita esclusivamente mediante l'assunzione delle prove testimoniali, in data 22.06.2023, la causa è ritenuta matura per la decisione, il Giudice si è riservato di riferire al Collegio, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1. Della separazione dei coniugi
La separazione dei coniugi e , coniugatisi in data 04.06.2005 a San Fior Controparte_1 Parte_1
(TV), è già stata pronunciata in data
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
D L – Presidente
M R – Giudice rel. ed est.
G C – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n 1203/2020 promosso con ricorso depositato in data 12.02.2020 da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. P C, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in MIRANO (VE), VIA BELVEDERE 2/A ;
- ricorrente – contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. A S e dall'avv. C D P giusta mandato in calce alla memoria difensiva ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in
VITTORIO VENETO (TV), VIA NANNETTI – ;
Controparte_2
- resistente– con il visto del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 31.10.2023
sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“In via principale di merito: contrariis reiectis 1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito della separazione, per le ragioni esposte in atti, ex art. 151, 2° co.c.c. al marito sig.
[...] Controparte_1
con tutte le conseguenze e gli effetti previsti dalla legge. In via istruttoria: ammettersi le prove orali di cui alla Memoria ex art. 183 VI°co.n. 2c.p.c. del 23.10.2022e di cui alla Memoria ex art. 183 VI°co.n. 3c.p.c. del 11.11.2022, con i testi ivi indicati, con abilitazione alla prova contraria in denegata ipotesi di ammissione dei contestati capitoli di prova testimoniale avversari. In ogni caso: con rifusione delle spese di lite a carico del convenuto resistente”.
Per parte resistente:
“In via preliminare: ribadita la nullità della ordinanza ammissiva dei capitoli di prova di parte ricorrente, pronunciarsi la conseguente nullità della deposizione testimoniale resa su detti capitoli. Nel merito: dato atto che dell'emissione dei provvedimenti provvisori in sede divorzile che hanno sostituito quelli dettati nella causa di separazione, pronunciare la separazione con addebito in capo alla ricorrente , per le ragioni dedotte in narrativa di comparsa di costituzione. Parte_1
Rigettarsi ogni ulteriore richiesta. In via istruttoria: come da memoria ex art. 183, VI° comma, nr. 2 c.p.c.”
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.02.2020, la signora ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il signor in data 04.06.2005 a San Fior (TV) e che dalla loro unione Controparte_1
è nato il 28.12.2006. Per_1
Secondo la ricostruzione del ricorrente, l'affectio maritalis sarebbe venuta progressivamente meno a causa del disinteresse morale e materiale del marito che, nel frattempo, ha intrattenuto una relazione con un'altra donna.
Pertanto, la signora ha chiesto la pronuncia della separazione personale con addebito al coniuge, Pt_1
alle condizioni meglio indicate nel ricorso introduttivo.
Si è costituito il signor aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione personale, CP_1
chiedendo l'addebito alla coniuge e contrastando in fatto e in diritto quanto dichiarato dalla stessa.
A detta del resistente, infatti, è stata la signora a causare la crisi coniugale per aver intrattenuto una Pt_1
relazione extraconiugale.
I coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente f.f. che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti.: ha affidato in via condivisa Per_1
con collocazione prevalente presso la madre a cui ha assegnato la casa coniugale, ha disciplinato un calendario di visite e ha disposto a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1
figlio mediante il versamento della somma mensile di € 800,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nella successiva fase contenziosa è intervenuto il Pubblico Ministero e si sono costituite le parti.
All'udienza del 31.03.2020, su istanza di parte resistente, è stato nominato come ausiliario del Giudice, il
Facilitatore dott.ssa . Persona_2
Successivamente, depositata la relazione, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status, con rinuncia ai termini ex art. 190 cod. proc. civ.
Il Giudice Istruttore si è riservato di riferire in camera di consiglio previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 1292/2022 pubblicata in data
22.07.2022 e la causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento dell'istruttoria.
Depositate le memorie ex art. 183, sesto comma cod. proc. civ., all'udienza del 6.04.2023, è stato dato
atto che, in medio tempore, il signor ha promosso il procedimento per la cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio R.G. n. 6516/2022 nei confronti della signora , in cui nella fase Parte_1
presidenziale è stato disciplinato l'affidamento e il mantenimento del figlio . Per_1
Pertanto, le domande relative al figlio minore si ritengono, in questa sede, inammissibili.
Istruita esclusivamente mediante l'assunzione delle prove testimoniali, in data 22.06.2023, la causa è ritenuta matura per la decisione, il Giudice si è riservato di riferire al Collegio, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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1. Della separazione dei coniugi
La separazione dei coniugi e , coniugatisi in data 04.06.2005 a San Fior Controparte_1 Parte_1
(TV), è già stata pronunciata in data
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