Trib. Vasto, sentenza 17/09/2024, n. 293

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vasto, sentenza 17/09/2024, n. 293
Giurisdizione : Trib. Vasto
Numero : 293
Data del deposito : 17 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1084/2022

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________

IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. Tommaso David, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1084/2022 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
COMUNE DI LENTELLA (c.f. 83000350690), in persona del sindaco p.t., rappresentato e
difeso dall'avv. Federica CICILIANI, presso il cui indirizzo pec è elettivamente domiciliata;

OPPONENTE
E
CONSORZIO MATRIX cooperativa sociale (c.f. 06390101217), in persona del legale rap-
presentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo APUZZO ed Aniello VERDOLIVA,
presso l'indirizzo pec dei quali è elettivamente domiciliata;

OPPOSTA
****************
Si premette che:
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ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, n. 4 (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione” (e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);

ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, comma 1, (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009) la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella
succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisa- mente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp att. cpc, non è affatto tenuto
ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rile-
vanti ai fini della decisione" concretamente adottata;

- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute
come "omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare sempli-
cemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concre- tamente ritenuto provato dal giudicante;

- richiamata adesivamente Cass. SS.UU 16.1.2015 n. 642, secondo la quale nel processo ci- vile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art 1. Dlgs n.
546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limi- tandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o prov-
vedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal mo- do risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed
esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ri-
tenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un
provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello
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scritto difensivo di una delle parti,
Con riguardo allo svolgimento del processo, quindi, saranno richiamati unicamente gli even-
ti rilevanti ai fini della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 1.7.2022 la società opposta ha chiesto al Tribunale Vasto l'emissione di un
decreto ingiuntivo, in danno del Comune di Lentella, per la somma di € 57.963,12 per il servizio reso di accoglienza agli ospiti minori non accompagnati presso la struttura Comuni-
tà il Sorriso in Lentella e fornendo assistenza attraverso le proprie figure professionali e ciò in quanto il predetto Comune aveva individuato, a seguito di relativa manifestazione
d'interesse, la cooperativa sociale Consorzio Matrix quale soggetto attuatore del progetto
FAMI Seconda Accoglienza Minori Stranieri Non Accompagnati.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che il Comune, in data 22.06.2017, aveva rinunciato al progetto ed a seguito di tanto il Consorzio Matrix aveva presentato domanda
di rimborso dei costi sostenuti e rendicontati per il servizio di accoglienza svolto sino al
03.08.2017. Il Comune di Lentella aveva provveduto, intanto, ad attestare la regolarità del servizio svolto ed a riconoscere a titolo di rimborso - previa approvazione della rendiconta-
zione presentata - la spesa sostenuta dal Consorzio Matrix per la sua gestione pari ad €
57.963,12 ma il pagamento della detta somma non era mai avvenuto.
Il Tribunale di Vasto, con decreto n. 237 del 1.10.2022 ingiungeva al Comune di Lentella il pagamento della richiesta somma oltre interessi di mora al tasso legale dalla data del de-
creto e spese.
Avverso il decreto, notificato in data 4 ottobre 2024, proponeva opposizione il Comune di
Lentella con atto di citazione notificato in data 9.11.2022 assumendo, in sintesi che i bene- ficiari del servizio di accoglienza fossero stati inviati dal Servizio Centrale del Sistema di
Protezione e che, pertanto, il Comune di Lentella non era tenuto a rispondere del mancato
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pagamento della chiesta somme in quanto, unico responsabile del mancato rimborso fosse il Ministero dell'Interno, il quale non sono non avrebbe contestato la congruità delle spese,
ma non avrebbe mai neanche contestato la qualità e la quantità del servizio svolto.
Così necessariamente e sinteticamente evidenziato in questa sede, ma diffusamente artico- lato nell'atto di citazione, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del Ministero
dell'Interno;
chiedeva disporsi la revoca del decreto ingiuntivo e chiedeva condannarsi il
Ministero al pagamento della somma richiesta oltre alle spese di causa.
Il giudizio così incardinato è stato iscritto a ruolo in data 14.11.2022 e, quindi, tempesti- vamente.
Si è costituito in giudizio il Consorzio opposto il quale ha, reiterando quanto già sostenuto in sede di ricorso monitorio, evidenziato che destinatario del finanziamento era il Comune
di Lentella con conseguente impossibilità, per esso opposto, di agire in giudizio direttamen- te nei confronti del Ministero.
Concludeva affinchè il Tribunale, nel rigettare l'opposizione, condannasse il comune al pa-
gamento della somma ingiunta oltre interessi moratori e costi di recupero come previsto dagli artt. 4,5,6 del D.lgs. n° 231 del 09.10.2002 sino all'effettivo soddisfo nonché spese,
diritti ed onorari della procedura.
Espletata la prova testimoniale le parti sono state invitate a precisare le proprie conclusio-
ni che sono state rassegnate come segue:
Per parte opponente:
“L'avv. Mara Silvestri in sostituzione dell'avv. Ciciliani la quale precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione e chiede, altresì, la revoca dell'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di chiamata in
causa del Ministero dell'Interno. Chiede l'autorizzazione al deposito di un documento prodottosi dopo la sca-
denza del termine per il deposito delle memorie, nella specie comparsa di costituzione del Ministero che spiega
le ragioni del mancato rimborso delle spese sostenute da Matrix in quanto la stessa, che agiva nella piattafor-
ma, non vi ha mai depositato la rendicontazione mai depositata ed inviata al Comune di Lentella solo nell'anno
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2020 ovvero ben tre anni dopo la fine del progetto”.
Per parte opposta
“E' comparso l'avv. Pasquale Marino in sostituzione dell'avv. Verdoliva il quale precisa le proprie conclusioni ri
portandosi a quelle rassegnate in atti in tutti i propri scritti difensivi”.
Indi, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
e,
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