Trib. Asti, sentenza 09/12/2024, n. 548

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Asti, sentenza 09/12/2024, n. 548
Giurisdizione : Trib. Asti
Numero : 548
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

V.G. N. 3651/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3651/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
congiuntamente proposta da:
nata ad [...] il [...] Parte_1
E
nato ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MASSIMELLI GIACOMO GIUSEPPE
ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;

scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;

Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) le figlie minori, e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con prevalente collocazione e dimora presso la madre, signora , nell'immobile di Parte_1 proprietà esclusiva di quest'ultima, in Castello di Annone, Frazione Terre Rosse n. 16, ove le predette hanno già la residenza anagrafica;
2) i genitori presteranno la massima collaborazione affinché le minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le due figlie, quali quelle relative alla istruzione, educazione e salute;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ha con sé la prole, ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente;
4 ) entrambe le figlie frequentano la scuola elementare di Castello di Annone, anche per la mensa ed il dopo scuola, allo stesso modo è prevista per la frequenza per il prossimo Per_2
anno scolastico, mentre il prossimo anno frequenterà la scuole media inferiore;
5) il Per_1
padre ha la facoltà di avere con sé le figlie minori a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica alle ore 21,00 ed indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola alle ore 22,00;
i ricorrenti si impegnano a modificare di comune accordo le suddette tempistiche di incontro e trattenimento, in particolare, dal momento in cui il sig. avrà trovato un' abitazione Pt_2
adeguata per poter ospitare le figlie od eventualmente una sola, anche per periodi di tempo più prolungati;
6) qualora nei giorni e periodi sopra indicati uno dei due coniugi dovesse trovarsi impossibilitato, i giorni di visita ed i fine settimana potranno essere modificati compatibilmente con gli impegni del padre e della madre, previo contatto telefonico;
7) in caso di malattia delle figlie, ciascun genitore potrà far visita presso la casa materna / paterna, previo contatto telefonico;
8) nei giorni di visita del padre o della madre, le minori saranno prelevate presso la casa materna o paterna previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con i reciproci impegni nel luogo in cui si trovano con la madre o con il padre o con i nonni ( materni o paterni);
nel medesimo modo, in caso di impossibilità della presenza di ciascun genitore, la minore potrà essere prelevata dai nonni ( materni o paterni), ovvero da terzi di fiducia di entrambi i coniugi;
9) nei mesi di luglio e agosto le figlie minori
trascorreranno almeno due settimane con il padre, due
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