Trib. Roma, sentenza 08/04/2024, n. 4109

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/04/2024, n. 4109
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 4109
Data del deposito : 8 aprile 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
R.Gen. N. 1936/2023
Il Giudice designato, dott.ssa A D, all'udienza del 8.4.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via del Casale Strozzi n.33, presso Parte_1
.ti L C (PEC ) e M C Email_1
D A (PEC rappresentano e Email_2 difendono, giusta p
RICORRENTE E Controparte_1
[...] [...] er Controparte_2
via degli Elci n.42, presso lo studio degli Avv.ti C G (PEC e M L Email_3
(PEC , giusta p Email_4
RESISTENTE
Oggetto: conversione del rapporto, mansioni superiori, differenze retributive e licenziamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 17.01.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata rappresentava di essere stato assunto dalla (con sede operativa sede Controparte_3 operativa in Via Capannelle, 9, Rieti), co rminato, dal 2.3.2019 al 31.3.2019, con successive proroghe al 30.4.2019, al 31.5.2019, al 31.8.2019 e al 31.12.2019, in regime part time misto a 20 ore, con qualifica di autotrasportatore, livello 7°, del
[...]
di essere poi stato assunto dalla (con sede operati Org_1 Controparte_1 apannelle, 9, Rieti) con analog 20 al 31.12.2020;
e che infine, veniva assunto dalla (società agricola con sede operativa sede operativa in CP_1
Via Capannelle, 9, Rieti) a tempo determinato dal 4.1.2021 al 30.6.2021, prorogato al 31.12.2021, e poi al 31.12.2022, rapporto interrotto per effetto del licenziamento in data 31.7.2022, in regime part time orizzontale a 20 ore settimanali, qualifica di autotrasportatore, livello 3°, CCNL applicato Aziende agricole;
che anche se veniva formalmente assunto dalla dalla e dalla Controparte_3 Controparte_1 CP_1
[...] [...]
il ricorrente aveva lavorato continuativamente e ininterrottamente per tutta la durata del
[...] rto, ossia dal 2.3.2019 al 31.7.2022, per lo stesso datore di lavoro da individuarsi da ultimo nella , da ravvisarsi come unico centro di imputazione di Controparte_1 interessi;
ch a stessa struttura organizzativa, la stessa proprietà e lo stesso amministratore unico;
e che dalle visure camerali, allegate al ricorso, risultava che la
e avevano la medesima sede legale Controparte_3 Controparte_1 CP_1
u no al 100% alla sig.ra CP_4
la quale era anche amministratore unico.
[...] rrente rappresentava inoltre che, la all'improvviso senza alcun CP_1 ragionevole motivo, con lettera del 31.7.2022 il il 3.8.2022, comunicava al ricorrente il licenziamento per giusta causa;
che nella lettera di licenziamento, la CP_1 rappresentava una situazione non corrispondente alla realtà affermando che “c verbalmente e da Lei richiesto nell'incontro del 26.7.2022 u.s., a seguito della procedura di contestazione disciplinare espletata inizialmente con lettera di richiamo del 17.6.2022 ed in virtù delle Sue giustificazioni non considerate idonee a motivare la condotta contestata e contraria al codice disciplinare aziendale, alla quale sono seguiti altri 2 richiami per la stessa motivazione e da Lei non sottoscritti, l'irrogazione nei suoi confronti del provvedimento di licenziamento per giusta causa”; che in realtà, il ricorrente prima del licenziamento non aveva ricevuto alcuna lettera di richiamo, e che a tutt'oggi non conosce i motivi della contestazione disciplinare cui si fa riferimento nella lettera di licenziamento;
che pertanto, il ricorrente, con lettera inviata via PEC in data 1.9.2022, impugnava il licenziamento in via stragiudiziale in quanto illegittimo e affetto da annullabilità;
che in data 13.9.2022 inviava PEC alla società per contestare a tutti gli effetti i contratti di lavoro a tempo determinato e le CP_1 he e per chiedere il pagamento delle differenze retributive maturate;
che il ricorrente dal 2.3.2019 al 31.7.2022 aveva lavorato continuativamente per la predetta società come autotrasportatore, occupandosi della consegna a domicilio di prodotti alimentari e di ricevere i pagamenti in contanti o a mezzo pagamento elettronico, utilizzando i mezzi di trasporti all'uopo noleggiati dalla società datrice presso la ;
che il ricorrente era sempre Org_2 stato formalmente assunto con contratto in regime part t ore settimanali anche se di fatto, per tutto il periodo di lavoro ossia dal 2.3.2019 al 31.7.2022, aveva lavorato dal lunedì al sabato, in media per circa 12 ore giornaliere, dalle ore 6,00 del mattino alle ore 19,00 circa, e che ciò era dimostrato dalle “Schede elenco consegne” che giornalmente l'amministrazione inviava al ricorrente e agli altri trasportatori;
che in ogni scheda era indicata la zona di consegna con le cifre alfanumeriche e la targa del mezzo utilizzato da ciascun trasportatore per la consegna;
che in particolare, il ricorrente intorno alle 5,30/6,00 della mattina, si recava presso la sede operativa in Via Capannelle n.9 a Rieti, ove erano i capannoni, per caricare la merce da consegnare in base al giro assegnatogli;
che le consegne presso i clienti, che si trovavano a Roma e dintorni, iniziavano alle 7,30 circa e terminavano alle 19,00/20,00 circa, come risultava nelle schede;
che il ricorrente riceveva il pagamento della merce (in contanti o tramite pagamento elettronico) e la mattina successiva i cassieri (tra i quali la sig.ra CP_5
) controllavano l'incasso con la lettura del POS in dotazione al lavoratore e ricev
[...] nti riscossi dallo stesso;
che il ricorrente doveva rispettare il giro assegnato e scaricare tutta la merce caricata la mattina nel furgone e riceveva precise direttive anche sulle modalità di consegna soprattutto dal sig. come dimostravano le mail allegate;
che il Persona_1 ricorrente percepiva una retribu Euro 1.000,00 circa, come risultava dalla busta paga allegata ed era costretto a sostenere il costo della benzina eccedente necessaria per terminare il giro assegnatogli;
e che dopo la cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non aveva percepito il pagamento del TFR né dell'ultima mensilità di luglio.
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Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di “- in via principale: - accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato continuativamente e ininterrottamente dal 2.3.2019 al 31.7.2022, per un unico centro di interessi, facente capo da ultimo a
[...]
;
- accertare e dichiarare l'illegittimità la nullità e l'inefficacia Controparte_1 to e delle proroghe
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