Trib. Ferrara, sentenza 10/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ferrara, sentenza 10/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Ferrara
Numero : 4
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

OGGETTO: bonus

docenti ex art. 1 comma
121 L. n. 107/2015
REPUBBLICA ITALIANA carta elettronica del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO docente - compenso individuale accessorio del IL TRIBUNALE DI FERRARA collaboratore amministrativo SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, a seguito di scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del
13.12.2024 pronuncia la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nelle cause riunite n. 381/2024 e 382/24 R.G. promosse
DA
AR ZI (C.F. [...]) rappresentato e difeso dagli Avv.ti
LOTITO SALVATORE e DI BARI RICCARDO come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588) CONTUMACE
OGGETTO: bonus docenti ex art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 – carta elettronica del docente - compenso individuale accessorio del collaboratore amministrativo
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui ai ricorsi introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con il primo ricorso n. 381/2024 R.L. il docente AR ZI ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e, premesso di avere stipulato con
l'amministrazione scolastica un contratti di lavoro a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/2022, per lo svolgimento quale docente di supplenza annuale, ha chiesto venisse accertato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, attribuito mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente ai soli docenti di ruolo e finalizzato all'aggiornamento ed alla formazione.
La parte ha dedotto che l'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 e le relative norme di fonte secondaria di attuazione della previsione di legge, avevano disposto che il beneficio spettasse esclusivamente ai docenti assunti a tempo indeterminato, in palese violazione del generale principio di non discriminazione tra lavoratori a
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tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE del 28 giugno 1999 nonché in violazione degli artt. 3, 35, 97 della
Costituzione, non sussistendo alcuna ragione oggettiva che giustificasse la disparità di trattamento del docente non di ruolo rispetto al docente di ruolo in relazione a detto beneficio, attinente alla condizione di impiego e che dovrebbe essere riconosciuto a tutti i docenti, posto che tutti hanno pari diritto di formarsi anche nell'interesse del buon andamento della P.A., inteso sotto il profilo della qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ha altresì evidenziato che sulla questione era già intervenuti il Consiglio di Stato con la decisione n. 1842/2022 che si era espresso in senso favorevole ai docenti precari, rimuovendo la discriminazione denunciata. Analogamente, in epoca più recente, si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Ha infine richiamato, a sostegno della sua pretesa, gli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, i quali pongono a carico dell'Amministrazione scolastica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzioni, gli strumenti, le risorse e le opportunità necessarie per la formazione in servizio.
1.1 Con il secondo ricorso, successivamente riunito al primo, n. 382/2024 R.G. il ricorrente ha poi dedotto che per il precedente a.s. 2020/2021 aveva prestato servizio come collaboratore scolastico in virtù di contratto a tempo determinato dal
19.10.2020 al 5.6.2021.
In relazione a tale annualità il ricorrente ha dedotto la mancata corresponsione in suo favore della voce retributiva denominata “compenso individuale accessorio”
(d'ora innanzi denominato anche C.I.A.), prevista dall'art. 82 comma 1° CCNL 2007.
Ha sostenuto che tale esclusione non era sorretta da alcuna giustificazione, posto che chi svolge supplenze brevi rende in realtà una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Tale ingiustificata discriminazione integrava dunque una violazione del divieto di discriminazione sancito a livello comunitario dalla Clausola 4 dell'Accordo Quadro
Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
Richiamava i precedenti conformi della Suprema Corte di Cassazione n.
20015/2018 e n. 6293/2020, che si era già espressa in senso favorevole sull'analogo
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istituto retributivo, denominato “retribuzione professionale docente”, previsto per il personale docente dall'art. 7 CCNL 2001.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la condanna del MIM alla corresponsione in suo favore del compenso individuale accessorio in relazione ai periodi di servizio specificamente indicati, e cioè € 499,52 pari a 224 giorni di lavoro effettivamente svolti moltiplicati per € 2,23, oltre accessori di legge.
2. Verificata la regolarità delle notifiche dei ricorsi nei confronti del Ministero, ne
è stata dichiarata la contumacia in entrambi procedimenti. Il procedimento n.
382/2024 è stato riunito al n. 381/2024 R.G.
Le cause riunite hanno avuto trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., mediante deposito di note scritte da parte del ricorrente.
3. Avuto riguardo al bonus da accreditare sulla Carta Docente, ai fini della decisione della causa, occorre anzitutto richiamare il quadro normativo e provvedimentale di riferimento, evidenziato nella pronuncia del Consiglio di Stato,
Sezione Settima, sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022 e nell'ordinanza del
18.5.2022
emessa dalla CGUE nella causa n. 450/2021.
Ai sensi dell'art. 282 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994),
l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente, senza alcuna distinzione tra sottocategorie. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica.
L'art. 28 CCNL del comparto scuola, del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto.
L'art. 63 CCNL del comparto scuola, del 27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
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Il successivo art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), così recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
Il comma 124, dal canto suo, al primo periodo stabilisce che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione dell'ora visto comma 122 dell'art. 1 della L. n. 107/2015, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (oggetto del ricorso e le cui disposizioni, peraltro, sono state sostituite da quelle del d.P.C.M. 28 novembre 2016 a far data dal
2 dicembre 2016), rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
L'art. 2 del citato d.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli al comma 1 nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
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L'art. 4
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