Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/11/2024, n. 2821

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/11/2024, n. 2821
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 2821
Data del deposito : 29 novembre 2024

Testo completo

n. 1479/2019 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;

decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n. 1479/2019 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1479 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
LE VELE DI BOLINA S.R.L., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to Andrea Paolillo, presso cui elettivamente domicilia;

ATTRICE
E
DE VIVO EUROPEIN VEICOLI S.R.L., in persona dell'amministratore legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Valentino Miranda, presso cui elettivamente domicilia;

CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo
precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268;
Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002
).
Con atto di comparsa in riassunzione, la società Le Vele di Bolina s.r.l. chiedeva la riassunzione del processo iniziato con atto di citazione notificato in data 22/10/2018 dalla società attrice Le Vele di
Bolina s.r.l. a mezzo del quale conveniva in giudizio la società Europein Veicoli s.r.l. al fine di sentir accogliere le riportate conclusioni. Il processo non veniva iscritto a ruolo in quanto erano pendenti trattative per una soluzione bonaria della controversia, che non avevano, però, buon fine.
Nell'atto di citazione la società Le Vele di Bolina s.r.l. premetteva che:

1. in data 17/03/2017 la società attrice “Le Vele di Bolina” s.r.l., cantiere nautico atto al trasporto di imbarcazioni, stipulava a mezzo del suo legale rapp.te p.t. Dr. Riccardo Turcio, con la ditta convenuta De VI Europein Veicoli, attraverso il sig. SQ De VI, un contratto di vendita
a favore del terzo avente ad oggetto un veicolo commerciale Renault modello Midliner S150 targato BF836PVper un prezzo pari ad euro 2.500,00 inclusivo di passaggio di proprietà, con termine di 60 giorni per la registrazione dell'atto di vendita più altre pratiche burocratiche connesse, pagato per intero in contanti il giorno medesimo, con rilascio di quietanza da parte del signor De VI SQ;

2. il giorno 08/05/17 l'istante inviava per e-mail i propri dati anagrafici e tutto quanto occorrente al passaggio di proprietà del predetto veicolo e, contestualmente, chiedeva al concessionario il giorno preciso in cui potesse effettuarne il ritiro, cosa che avveniva in data 11/05/2017;
tuttavia, nonostante l'avvenuto ritiro, non risultava comunque possibile il suo utilizzo, non avendo la ditta venditrice ancora provveduto ad effettuare il passaggio di proprietà e, per tale ragione l'istante ne invitava l'ottemperanza, con missiva del 24/05/2017;

3. in data 24/08/2018 la ditta convenuta rispondeva con missiva, adducendo, in sua discolpa, di essere stata impossibilitata in tale suo adempimento a fronte della irreperibilità del proprietario del veicolo in
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