Trib. Milano, sentenza 03/12/2024, n. 10429

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 03/12/2024, n. 10429
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 10429
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. 8527/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 04/03/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 15.10.2024, discussa nella
Camera di ConIGlio del 23.10.2024 promossa
DA
c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ECUADOR) il 04/02/1992, rappresentata e difesa dall' avv. PETTINICCHIO LAURA con studio in
Milano, Via Bellincione n. 26 presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(ECUADOR) il 19/06/1991, rappresentato e difeso dall'avv. COLECCHIA VALERIO e dall'avv.
VALMACCO GIULIA con studio in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30 presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Milano San Vittore
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 19
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 13.03.2024
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: affidarsi il figlio minore in via super esclusiva alla madre, IG.ra , la quale Per_1 Parte_1 potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c., le decisioni di maggiore interesse del figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta di residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
disporsi che il padre possa vedere previo accordo con la IG.ra e Per_1 Parte_1 unicamente alla presenza di quest'ultima ovvero in spazio neutro;
confermare a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, un assegno mensile di

€. 300,00 o nella diversa maggior o minor misura che l'On.le Tribunale adito riterrà opportuna. Detta somma, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese extra assegno per il figlio così come previste nelle linee guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano, dal Per_1 Tribunale di Milano, dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano in data 14/11/2017, altresì in uso presso l'Ill.mo Tribunale adito e da intendersi qui come espressamente richiamate;
autorizzare espressamente la ricorrente a richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore. In via istruttoria, si chiede sin da ora l'acquisizione del certificato di detenzione del IG. _1

, del provvedimento giudiziale che ha stabilito la detenzione presso la Casa circondariale di
[...]
San Vittore, nonché il certificato penale del resistente.
Con pronuncia immediatamente esecutiva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa.
Per il resistente:
In via principale, rigettare le domande di controparte in relazione alle disposizioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore e, nel contempo, Voglia disciplinare i Per_1 rapporti tra i genitori e il figlio alle seguenti modalità: disporre l'affidamento del figlio minore in via condivisa tra i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, IG.ra ;
Parte_1 disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati dal venerdì Per_1 all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20,30, un giorno infrasettimanale scuola sino alla mattina successiva riaccompagnandolo a scuola. disporre che, in relazione alle vacanze estive, il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, le cui date e destinazione dovranno essere concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;

pagina 2 di 19 disporre che, in relazione alle vacanze natalizie, il figlio trascorrerà i periodi: dall'inizio della sospensione scolastica sino al 30 dicembre e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola, ad anni alterni con ciascun genitore. In relazione alle vacanze pasquali e agli altri ponti scolastici, questi verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. prevedere a carico del padre, , - in conformità agli accordi già Controparte_1 presi con la madre IG.ra - l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Parte_1 mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 150,00, importo soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, prima rivalutazione maggio 2025. prevedere che i genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio

Sanitario Nazionale;

- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;

- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;

f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;

- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;

- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature

(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.

In via istruttoria con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all'occorrendo di indicare testi, nei termini di legge. Allegati come da indice ipertestuale che si allega alla presente
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. pagina 3 di 19 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 Controparte_1
intrattenevano una relazione sentimentale dalla quale nasceva in data 23.07.2010 il figlio
[...]
, riconosciuto da entrambi i genitori, Persona_2
dopo qualche anno la relazione tra le parti giungeva al termine e con decreto del Tribunale di
Milano del 18.07.2014, pubblicato il 25.07.2014, veniva disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, il suo prevalente collocamento presso la madre con regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio a weekend alternati dal venerdì alla domenica sera, un giorno infrasettimanale con pernotto, un contributo di mantenimento paterno per il figlio di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con ricorso depositato in data 04.03.2024 la chiedeva la modifica delle condizioni del Pt_1 predetto decreto, in particolare che venisse disposto l'affido super-esclusivo del minore alla madre e la regolamentazione delle frequentazioni paterne solo alla sua presenza ovvero in spazio neutro, con conferma delle condizioni già previste in punto economico;
allegava che il padre vedeva il figlio solo a periodi alterni senza continuità e senza un calendario regolare, che non provvedeva al suo mantenimento e solo in maniera discontinua versava qualcosa ma sempre somme inferiori al dovuto e nulla versava per le spese straordinarie, che il padre era affetto da una seria dipendenza dal consumo di alcool che lo portava ad assumere comportamenti violenti nei confronti della sua nuova compagna anche alla presenza del figlio, che dall'1 gennaio 2024 il si _1
trovava ristretto presso la Casa Circondariale di San Vittore a seguito di accusa di maltrattamenti in danno della nuova compagna, che ella si era sempre fatta carico, in via pressoché esclusiva,
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