Trib. Pesaro, sentenza 23/05/2024, n. 113

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pesaro, sentenza 23/05/2024, n. 113
Giurisdizione : Trib. Pesaro
Numero : 113
Data del deposito : 23 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1006/2022 R.G. promossa da:
IA AL, rappresentata e difesa dall'avv. KHADEM HOSSEINI
ALESSANDRA,
RICORRENTE

contro

:
LU SPA, rappresentata e difesa dall'avv. COSTANTINI
STEFANO,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2022 la ricorrente impugnava il contratto a termine sottoscritto il 1 dicembre 2021 e prorogato fino al 28
Febbraio 2022.
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Esponeva che Alluflon Spa svolgeva attività di produzione di articoli casalinghi in metallo e la vendita al pubblico dei beni direttamente prodotti.
La ricorrente veniva assunta per la prima volta il 30 agosto del 2004 e dopo alcuni anni dal primo rapporto di lavoro, le assunzioni a tempo determinato diventavano consuetudine.
A partire dal 5 dicembre 2012 e fino all'anno 2022, le assunzioni a tempo determinato avvenivano con riferimento a plurimi accordi sindacali aziendali che, a partire da quello sottoscritto in data 08/08/2012, derogavano le limitazioni legali in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato.
L'istante così, solo negli ultimi 5 anni, aveva stipulato oltre 35 contratti a tempo determinato e oltre 50 (proroghe comprese) dal 2012.
Secondo la ricorrente Alluflon Spa aveva abusato della contrattazione di prossimità regolata dall'art. 8, del d.l. 138/2011 (L. n. 148/2011).
Il ricorso alla contrattazione di prossimità doveva essere eccezionale attesa la portata derogativa di tali accordi e la conforme valutazione espressa dalla
Corte costituzionale con la sentenza 221 del 4 ottobre 2012. I contratti di prossimità stipulati dalla resistente con le organizzazioni sindacali, non rispettavano questo postulato poichè erano stati siglati in virtù di imprecisati e soprattutto probabili incrementi di produzione, dovuti all'attività di promozione commerciale effettuata dalla società e sul conseguente andamento altalenante degli ordinativi. Gli accordi derogatori erano privi della tassatività imposta dalla legge e avevano cristallizzato, di fatto, la precarietà all'interno della società, soppiantando le caratteristiche di eccezionalità e temporaneità con l'ordinarietà e la definitività.
La resistente poi il contrasto degli accordi di prossimità con la direttiva dell'Unione Europea n. n. 1999/Ce del 28.06.1999.
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Eccepiva infine la violazione dell'art. 19 del d.lgs. 81/2015. La ricorrente, dall'anno 2017, era stata inquadrata quale operaia al livello 3 del CCNL
(attuale livello D), svolgendo sempre, in qualsiasi periodo dell'anno, mansioni connesse alla normale e ordinaria attività aziendale. I contratti individuali non richiamavano alcuna causale, essendo sostituite da generici richiami agli accordi di prossimità. A fronte di un limite complessivo di impiego a termine fissato dall'art. 19, cit. , in 24 mesi, l'istante aveva lavorato con modalità precarie per oltre 37 mesi e, nel periodo 2014-2022, per oltre 29 mesi.
Sulla base di questi presupposti la ricorrente chiedeva che i contratti a termine stipulati dall'istante fin dal dall'anno 2021 fossero dichiarati illegittimi e di conseguenza sancire la trasformazione del contratto a tempo indeterminato con reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria di 12 mensilità dell'ultima retribuzione.
La resistente si costituiva tardivamente, in data 24.05.2023. Deduceva la piena legittimità formale dei contratti di prossimità in base ai quali la ricorrente era stata assunta, in quanto sottoscritti dalla RSU in tutti i suoi componenti e pertanto applicabili alla ricorrente. Anche sul piano sostanziale gli accordi sindacali non erano censurabili posto che la disciplina di legge non poneva alcun limite alla loro durata e lasciava alla insindacabile autonomia delle parti la valutazione sulle condizioni per la loro sottoscrizione e sulla loro utilità, rispetto alle
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