Trib. Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 40

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 40
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 40
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTNZ
nella causa iscritta al ruolo n. 4741/2018 R.G. vertente
TRA
LA FA (C.F. [...]), GALLELLI IA
ON (C.F. [...]) e LA IT (C.F.
[...]), in qualità di prossimi congiunti del defunto LA
EN, rappresentati e difesi in giudizio i primi due dall'Avv. TO Staiano, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 22/9/2020 e la terza dall'Avv. TO Nardò, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16/9/2020;

-ATTORI-
E
GENERALI ITALIA S.P.A. (C.F. e P.I. 00885351007), quale Impresa Designata dal
Fondo di Garanzia Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. n. 209/2005, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Sergio Campise
1
(C.F. [...]), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

-CONVENUTA-
NONCHE'
CONSAP-FONDO GARANZIE VITTIME DELLA STRADA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Yser n. 14;

-TERZO CONTUMACE-
NONCHE'
LA PA, residente in 88060 Badolato (CZ) Corso ER I n. 35;

-TERZO CONTUMACE-
NONCHE'
LA FI (zia I grado del de cuius NC CE) (C.F.
[...]), NO NZ (cugina I grado del de cuius NC
CE) (C.F. [...]), NO LA (zio I grado del de cuius NC CE) (C.F. [...]), NO IA
IT (cugina I grado del de cuius NC CE) (C.F.
[...]), LA EN (nonno del de cuius NC
CE) (C.F. [...]), NO SA AN
(cugino I grado del de cuius NC CE) (C.F. [...]), SI
IT (nonna del de cuius NC CE) (C.F. [...]), tutti rappresentati e difesi in giudizio dall'Avv. Teresa Ermocida (C.F. [...]), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di intervento volontario principale ex art. 105
c.p.c.
;

-TERZI INTERVENUTI -
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 08/07/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritte depositate telematicamente.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, NC AF, NC TT e LL
RI TA, quali – rispettivamente – fratello, sorella e madre del defunto NC
CE, hanno citato in giudizio Generali Italia S.p.A., nella qualità di Impresa Designata quale Fondo Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, la ON –
Fondo Garanzie Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché
NC QU, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ai sensi dell'art. 2054 c.c. di QU NC conducente del motoveicolo Yamaha tg
AK87282 nella causazione del sinistro occorso in data 20/07/2014 in Badolato Superiore ed in dui è deceduto NC CE sul medesimo motoveicolo come accertato dalla sentenza di condanna emessa dal
Tribunale Penale di Catanzaro n. 249/2917 irrevocabile in data 11/11/2017;
2) Condannare in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo, NC QU, nella sua qualità di conducente del motoveicolo e autore materiale del decesso, nonché Generali Italia S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la

ON - Fondo di Garanzia Vittime della Strada in qualità di garante per la RC del motoveicolo, a pagare agli attori le somme di seguito riportate:
1 A) a LL RI TA, madre del de cuius NC CE la somma di € 438.681,00 quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ovvero la maggiore somma ritenuta equa a seguito di personalizzazione del danno in ragione dell'istruttoria espletata;
1B) € 272.745,00 a titolo di danno biologico derivante dalla personalizzazione dell'importo nella sua massima estensione;

2 A) a NC AF, fratello del de cuius NC CE la somma di € 268.869,00 quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ovvero la maggiore somma ritenuta equa a seguito di personalizzazione del danno in ragione dell'istruttoria espletata;
2B) € 188.100,00 a titolo di danno biologico derivante dalla personalizzazione dell'importo nella sua massima estensione;

3 A) a NC TT, sorella del de cuius NC CE la somma di € 283.020,00 quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ovvero la maggiore somma ritenuta equa a seguito di personalizzazione del danno in ragione dell'istruttoria espletata;
2B) € 188.100,00 a titolo di danno biologico derivante dalla personalizzazione dell'importo nella sua massima estensione;

3) Condannare in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo, NC QU nella sua qualità di conducente del motoveicolo a autore materiale del decesso, nonché Generali Italia S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la ON - Fondo di Garanzia Vittime della Strada in qualità di garante per la
3 RC del motoveicolo, alla refusione delle spese legali di assistenza stragiudiziale, calcolate sulla base degli importi prima della notifica dell'atto di citazione;
4) Condannare in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo, NC QU nella sua qualità di conducente del motoveicolo a autore materiale del decesso, nonché Generali Italia S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la ON - Fondo di Garanzia Vittime della Strada in qualità di garante per la
RC del motoveicolo, alla refusione delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda, gli odierni attori hanno dedotto quanto di seguito:
-che, in data 20/07/2014 alle ore 04.00 circa, in Badolato Superiore (CZ), NC CE si trovava in qualità di terzo trasportato a bordo del motoveicolo YAMAHA, modello R6, targato
AK87282 di proprietà di LL RI TA e condotto da NC QU;

-che, in particolare, il motoveicolo condotto da NC QU percorreva Corso ER
I, direzione di marcia Badolato – santa Caterina sullo Ionio, allorquando urtava violentemente contro il veicolo Ape Piaggio, targato X5DF4L, di proprietà di LL TO, regolarmente parcheggiato sul marciapiede destro all'altezza del civico n. 35 di Corso ER I;

-che a causa del violento urto, NC CE veniva sbalzato sul marciapiede e, nonostante l'uso del casco protettivo, decedeva sul colpo per arresto cardio-circolatorio da shock traumatico secondario a trauma cranio facciale e toracico con lacerazione degli organi interni da trauma stradale;

-che sul luogo del sinistro interveniva la Legione Carabinieri di Soverato, la quale redigeva verbale dell'accaduto e constatava, altresì, che il motoveicolo era privo di assicurazione;

-che il conducente del motoveicolo, NC QU veniva indagato del reato di cui all'art.
589 commi 2
e 3 c.p., poiché per colpa consistita in imperizia, imprudenza e negligenza e violazione delle norme in materia di circolazione stradale, ed in particolare dell'art. 186 Dlgs. n.
285/1992
si poneva alla guida del motoveicolo Yamaha in stato di ebbrezza conseguente all'uso di sostanze alcoliche con tasso alcolemico pari a 242 mg/dl, cagionava la morte di NC
CE, in qualità di terzo trasportato;

-che, in data 21/07/2014, il sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, al fine di accertare le cause del decesso di NC CE, disponeva gli accertamenti tecnici non ripetibili mediante ispezione esterna del cadavere, nominando quale CTU la dott.ssa
Isabella Aquila;

4
- che, in data 13/02/2015, il CTU depositava la relazione medico-legale necroscopica sulle cause del decesso di NC CE, concludendo che: “la causa della morte di CE
NC è da ricondurre ad arresto cardio-circolatorio da shock traumatico secondario a trauma cranio facciale e toracico con lacerazione degli organi interni da trauma stradale. Invero la morte di NC CE è dunque in nesso causale materiale diretta con il sinistro de quo. La presenza delle lesioni ecchimotiche al collo precedentemente descritte è compatibile con l'uso del casco protettivo”;
- che, in data 24/01/2017, il Tribunale penale di Catanzaro ha definito il procedimento penale a carico del conducente del motoveicolo NC QU con sentenza di condanna n.
249/2017, applicando l'art. 444 c.p. nei confronti di NC QU, su accordo tra le parti, lo ha condannato alla pena di 2 anni e 20 giorni di reclusione;

-che, in data 03/09/2014, gli odierni attori hanno inviato formale messa in mora alla compagnia assicurativa Generali Ass.ni S.p.A. e alla ON – Fondo Garanzie Vittime della Strada senza ottenere alcun riscontro;

- che con successiva nota del 19/06/2018 indirizzata al Fondo di garanzia ed alla Generali
Ass.ni S.p.A., gli attori hanno diffidato nuovamente i convenuti al pagamento del risarcimento del danno;

-che, con nota del 05/07/2018, la compagnia assicurativa Generali Ass.ni S.p.A. ha comunicato il rigetto della richiesta risarcitoria sostenendo, da un lato, che la mancanza del casco di protezione costituisce elemento da porre in stretto nesso causale con il decesso, dall'altro, che
LL RI TA risulta essere anche il soggetto passivo dell'eventuale azione di regresso quale proprietaria del veicolo, mentre per quanto riguarda gli altri germani: PR NZ,
(cugina di I grado del defunto), RO TT (nonna del defunto), NC CE (nonno del defunto), PR TO LO (cugino di I grado del defunto), PR RI
TT (cugina di I grado del defunto), PR LA (zio di I grado del defunto),
NC IL (zia di I grado del defunto) ha eccepito la carenza di legittimazione attiva essedo del tutto indimostrato il legame affettivo con il de cuius;

- che, pertanto, gli odierni attori, in qualità prossimi congiunti del defunto NC CE, hanno deciso di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio a seguito della morte del proprio congiunto e, in particolare, il danno da perdita parentale
e danno morale e danno esistenziale.
5
Con comparsa del 6/12/2018, si è costituita la Generali Ass.ni S.p.A., quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada ex art. 286 D. lgs n. 209/2005, contestando
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