Trib. Catania, sentenza 09/12/2024, n. 321

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 09/12/2024, n. 321
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 321
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dott. Roberto Cordio Presidente – rel. ed est. dott.ssa Maria Acagnino Giudice dott. Sergio Centaro Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per l'apertura della liquidazione del patrimonio, ex art. 268 del
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14
, iscritto al n.493-1/2024, depositato nell'interesse di:
MU CA, nato a [...], in data [...], cod. fisc.
[...], residente a [...], e OV MA AZ, nata a [...]
Punta (CT), in data 23 aprile 1960, cod. fisc. [...], ivi residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Catania al viale Jonio n°116 presso l'avv. Antonella Miraldi, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi “Commercialisti Catania”, nella persona del rag. commercialista Salvatore Mazzone.
*** viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);
vista la relazione particolareggiata e quella integrativa redatte dal professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi ed i documenti allegati;

ritenuto che

dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che

sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione e che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi “Commercialisti Catania”, nella persona del rag. commercialista
Salvatore Mazzone;

ritenuto che

la procedura di liquidazione controllata – quale regolata dagli artt.
268 e ss. del Codice della Crisi di impresa - si estende all'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debitori, venendo espressamente sancito che gli
stipendi e ciò che essi
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