Trib. Salerno, sentenza 26/02/2024, n. 1060

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 26/02/2024, n. 1060
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 1060
Data del deposito : 26 febbraio 2024

Testo completo

R.G. 4120/2022

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4120 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto
“opposizione”, vertente TRA

AN UD (nato a [...] il [...] – C. F. [...]), in proprio e quale legale rappresentante p.t. della GEA società Cooperativa Sociale a r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gambardella;
attore
E Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Salerno Via delle Calabrie n. 19/a, Partita Iva 11210661002, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Refolo;

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., codice fiscale 80023060652, rappresentato e difeso da funzionari delegati dr.ssa AN Maria Stile. Dr.ssa
Maria Grazia Tuozzo, dr.ssa Marianna Bassi e dr.ssa Diana Lucia Mascolo;
convenute
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore impugnava innanzi all'intestato Tribunale la cartella di pagamento n. 100 2020 00036541 90 000 e n. 100 2020 00036541 90 001, recante ognuna l'importo di euro 1.376,60 ed avente scaturigine dalla ordinanza ingiunzione n. 1563/1058 A del 26 aprile 2019 dell'Ispettorato Territoriale del lavoro di Salerno, avverso la quale pendeva giudizio di opposizione, concludendo: “Voglia il Tribunale adito, fissata l'udienza di discussione della causa e, contemporaneamente, disposta la sospensione inaudita altera parte, ovvero fissata l'udienza per la discussione dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle cartelle esattoriali opposte, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione respinta, accogliere la presente opposizione per le ragioni di cui sopra con tutte le conseguenze di legge e, per l'effetto, a) in via preliminare ed in ogni caso disporre la sospensione dell'esecutività delle cartelle esattoriali opposte;
b) dichiarare nulle e/o illegittime le cartelle opposte, in quanto inesistente (in termini di esecutività) il titolo (ordinanza ingiunzione) che avrebbe giustificato l'iscrizione a ruolo e l'emissione delle due cartelle qui opposte;
c) in subordine, sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi