Trib. Lecce, sentenza 19/02/2024, n. 609

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 19/02/2024, n. 609
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 609
Data del deposito : 19 febbraio 2024

Testo completo

N.R.G. 2457/2019
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott.ssa C ME Presidente dott. G F Giudice dott.ssa A D B Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2457 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019 avente ad oggetto “dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona maggiorenne” e vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. C M, procuratrice C.F._2 domiciliataria;

ATTRICI
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Mercedes Parte_3 C.F._3
S, procuratrice domiciliataria;

CONVENUTO
CONCLUSIONI: come indicate all'udienza del 13.12.2022 svolta in modalità cartolare.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 08.03.2019 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio rappresentando: - che tra il Parte_3 Parte_2
1998 e il 2000 aveva avuto una relazione sentimentale con e che dalla Parte_3 loro unione, il 30.09.2000, nasceva riconosciuta dalla sola madre;
- che il padre Pt_1 inizialmente accoglieva positivamente la notizia della gravidanza, salvo poi cambiare idea ed interrompere ogni rapporto con la fidanzata;
- che ogni tentativo della madre di far conoscere al padre la figlia, anche tramite amici e familiari, risultava vano;
- che solo in una occasione il convenuto incontrava la figlia appena nata, ma solo per pochi istanti;
- che
sin dai primi anni di vita, veniva a conoscenza sulle circostanze della propria nascita Pt_1
e delle generalità del padre;
- che la madre aveva cresciuto da sola la figlia, avvalendosi dell'aiuto dei servizi sociali e delle associazioni di volontariato, oltre a svolgere lavori saltuari e precari;
- che la figlia aveva interesse ad un riconoscimento pubblico del suo stato di filiazione col e che doveva pertanto essere accertato preliminarmente tale Pt_3
1


rapporto mediante test del DNA;
- che avevano diritto ad essere risarcite per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi genitoriali, oltre all'azione di regresso per gli esborsi compiuti esclusivamente dalla madre per il mantenimento della figlia.
Tanto premesso concludevano chiedendo: 1) accertarsi e dichiararsi che Parte_3
è padre di ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile ogni adempimento Parte_1 connesso e autorizzando la figlia a mantenere il cognome materno;
2) condannarsi il padre a corrispondere alla figlia, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di
€ 400,00;
3) condannarsi il a corrispondere alla figlia, a titolo di risarcimento del Pt_3 danno morale ed esistenziale, la somma totale di € 150.000,00, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
4) condannarsi il
a corrispondere a le somme anticipate da quest'ultima per il Pt_3 Parte_2 mantenimento della figlia dalla nascita fino al momento attuale e quantificate in € 88.400,00, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
5) condannarsi il a corrispondere a a titolo di Pt_3 Parte_2 risarcimento del danno morale ed esistenziale, la somma complessiva di € 50.000,00, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 10.09.2019, il Giudice, accertata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma III, c.p.c. Quindi, all'udienza dell'11.02.2020, prima di provvedere alle ulteriori attività istruttorie, nominava un C.T.U. ai fini dell'accertamento del rapporto di paternità.
Con comparsa depositata il 28.02.2020 si costituiva il quale, con Parte_3 successiva nota a firma congiunta di tutte le parti del 03.03.2020, chiedeva la revoca dell'ordinanza dell'11.02.2020 avendo dato la propria disponibilità a riconoscere la paternità di dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile. Quindi, con nota del 26.09.2020, Pt_1 depositava l'estratto per riassunto dai registri dell'atto di nascita del Comune di Taviano della figlia Parte_1
La causa veniva istruita attraverso interrogatorio formale di ed esame Parte_3 testimoniale di Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 13.12.2022, svolta in modalità cartolare, la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il P.M. rendeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.
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1) Accertamento del rapporto di filiazione.
Preliminarmente occorre dare atto dell'intervenuto riconoscimento del rapporto di filiazione tra e effettuato dal primo innanzi all'Ufficiale dello Parte_3 Parte_1
Stato civile di Taviano. A tal fine, dunque, si ritiene necessario dichiarare cessata la materia del contendere in merito alla prima domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
ossia quella inerente all'accertamento e alla dichiarazione del rapporto di
[...] paternità.
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In merito al cognome della figlia, nulla va disposto in tal senso, risultando la stessa ormai riconosciuta, anche da un punto di vista sociale, con il cognome attuale.
2) Azione di regresso e contributo di mantenimento.
Quanto alla domanda di rimborso degli oneri di mantenimento formulata dalle attrici si osserva quanto segue.
La sentenza dichiarativa di filiazione naturale produce
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