Trib. Brescia, sentenza 28/02/2024, n. 680
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Marchesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di opposizione ex art. 22, L. 689/1981 alle ordinanze ingiunzione n. 773 e n. 774 del
7.10.2020, iscritto al n. 11397/2021 R.G. promosso da
AZIENDA AGRICOLA LL TR E LB S.S. (P.IVA 00610010985 e C.F.
01202880173) in persona del legale rappresentante protempore sig. LL RO AN (C.F.
[...]) e LL LB (C.F. [...]) (avv.ti
Corrado Voltolini e Cristina LL)
RICORRENTE contro
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE - ATS BRESCIA (C.F. - P.IVA 03775430980), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore (dott. Giuseppe Fichera)
RESISTENTE
***
Oggetto del processo: «opposizione a ordinanza ingiunzione»
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi, nonché da verbale dell'udienza del
28.02.2024, conclusioni da intendersi richiamate e costituenti parte integrante della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 5.11.2020 i ricorrenti hanno proposto opposizione avanti il Giudice di Pace di
CI avverso i seguenti provvedimenti: i) ordinanza ingiunzione n. 772 del 7.10.2020, di importo pari ad € 1.570,50;
ii) ordinanza ingiunzione n. 773 del 7.10.2020, di importo pari ad € 270,50;
iii) ordinanza ingiunzione n. 774 del 7.10.2020, di importo pari ad € 2.620,50 chiedendo: in via
preliminare la sospensione delle ordinanze almeno sino all'esito del giudizio penale relativo all'esposto depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di CI nei confronti del dott. PA RI, medico veterinario presso la ASL che ha redatto il verbale di sopralluogo n.
1417 del 26.08.2016;
in via principale e nel merito l'annullamento delle tre ordinanze;
in via istruttoria ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di fatto. Spese di lite rifuse.
Con memoria del 12.03.2021 si è costituita ATS CI chiedendo: in via preliminare principale che venisse dichiarata l'incompetenza del Giudice di Pace riguardo alle tre ordinanze ingiunzione o in subordine delle sole ordinanze ingiunzione nn. 773-774 e, comunque, che venisse respinta
l'istanza di sospensione avanzata dalla parte ricorrente;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di parte ricorrente e la conferma delle ordinanze ingiunzione opposte;
in via istruttoria
l'inammissibilità dei capitoli di prova avversari e, nel denegato caso di ammissione, prova contraria sugli stessi.
Il Giudice di Pace in data 13.11.2020, ai sensi dell' art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 150/2011, ha concesso la sospensione per gravi motivi dell'efficacia esecutiva delle 3 ordinanze ingiunzioni opposte e, con provvedimento n. 141/2021 del 16.07.2021, notificato alle parti in data 19.07.2021, ha dichiarato la propria incompetenza per valore con riguardo all'ordinanza ingiunzione n. 774 e per materia riguardo all'ordinanza ingiunzione n. 773, concedendo i termini di legge per la riassunzione della causa avanti il Tribunale di CI.
Con atto in data 4.10.2021, i ricorrenti hanno quindi riassunto il giudizio ex art. 50 c.p.c. avanti il
Tribunale di CI limitatamente alle ordinanze ingiunzioni nn. 773 e 774 rassegnando le seguenti conclusioni: IN PRELIMINARE: Stante il grave pregiudizio economico che ne è scaturito dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni notificate ai ricorrenti, si chiede che il Giudicante voglia sospendere le ordinanze ingiunzioni qui opposte ossia 1) Ordinanza ingiunzione n° 773 del 7-10-
2020 dell'importo pari ad euro 270,50;
2) Ordinanza ingiunzione n° 774 del 7-10-2020 dell'importo pari ad euro 2.620,50, per un ammontare complessivo pari ad euro 2.891,00, sino ad esito del giudicato penale relativo all'esposto depositato, nonché per le argomentazioni esposte in narrativa e per l'effetto accogliere il ricorso introduttivo alle liti.
IN VIA PRINCIPALE: Previa sospensiva delle 2 ordinanze qui opposte, alla luce delle motivazioni suesposte in narrativa, disattese le conclusioni di controparte, si chiede l'annullamento delle 2 ordinanze ingiunzioni impugnate, ossia : 1) Ordinanza ingiunzione n° 773 del 7-10-2020 dell'importo pari ad euro 270,50;
2) Ordinanza ingiunzione n° 774 del 7-10-2020 dell'importo pari ad euro 2.620,50, per un ammontare complessivo pari ad euro 2.891,00 e per l'effetto accogliere il ricorso introduttivo alle liti . Spese di lite rifuse come per legge. pag. 2/7 IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di respingimento della domanda espressa in via principale, si chiede che il Giudice, voglia ridurre ex lege al minimo l'importo delle ordinanze ingiunzioni n. 773 e 774.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere, occorrendo, prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze sopra indicate, che si intendono qui trascritte e precedute da “Vero che”. Con richiesta di interpello del convenuto.
Con atto del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Marchesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di opposizione ex art. 22, L. 689/1981 alle ordinanze ingiunzione n. 773 e n. 774 del
7.10.2020, iscritto al n. 11397/2021 R.G. promosso da
AZIENDA AGRICOLA LL TR E LB S.S. (P.IVA 00610010985 e C.F.
01202880173) in persona del legale rappresentante protempore sig. LL RO AN (C.F.
[...]) e LL LB (C.F. [...]) (avv.ti
Corrado Voltolini e Cristina LL)
RICORRENTE contro
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE - ATS BRESCIA (C.F. - P.IVA 03775430980), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore (dott. Giuseppe Fichera)
RESISTENTE
***
Oggetto del processo: «opposizione a ordinanza ingiunzione»
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi, nonché da verbale dell'udienza del
28.02.2024, conclusioni da intendersi richiamate e costituenti parte integrante della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 5.11.2020 i ricorrenti hanno proposto opposizione avanti il Giudice di Pace di
CI avverso i seguenti provvedimenti: i) ordinanza ingiunzione n. 772 del 7.10.2020, di importo pari ad € 1.570,50;
ii) ordinanza ingiunzione n. 773 del 7.10.2020, di importo pari ad € 270,50;
iii) ordinanza ingiunzione n. 774 del 7.10.2020, di importo pari ad € 2.620,50 chiedendo: in via
preliminare la sospensione delle ordinanze almeno sino all'esito del giudizio penale relativo all'esposto depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di CI nei confronti del dott. PA RI, medico veterinario presso la ASL che ha redatto il verbale di sopralluogo n.
1417 del 26.08.2016;
in via principale e nel merito l'annullamento delle tre ordinanze;
in via istruttoria ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di fatto. Spese di lite rifuse.
Con memoria del 12.03.2021 si è costituita ATS CI chiedendo: in via preliminare principale che venisse dichiarata l'incompetenza del Giudice di Pace riguardo alle tre ordinanze ingiunzione o in subordine delle sole ordinanze ingiunzione nn. 773-774 e, comunque, che venisse respinta
l'istanza di sospensione avanzata dalla parte ricorrente;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di parte ricorrente e la conferma delle ordinanze ingiunzione opposte;
in via istruttoria
l'inammissibilità dei capitoli di prova avversari e, nel denegato caso di ammissione, prova contraria sugli stessi.
Il Giudice di Pace in data 13.11.2020, ai sensi dell' art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 150/2011, ha concesso la sospensione per gravi motivi dell'efficacia esecutiva delle 3 ordinanze ingiunzioni opposte e, con provvedimento n. 141/2021 del 16.07.2021, notificato alle parti in data 19.07.2021, ha dichiarato la propria incompetenza per valore con riguardo all'ordinanza ingiunzione n. 774 e per materia riguardo all'ordinanza ingiunzione n. 773, concedendo i termini di legge per la riassunzione della causa avanti il Tribunale di CI.
Con atto in data 4.10.2021, i ricorrenti hanno quindi riassunto il giudizio ex art. 50 c.p.c. avanti il
Tribunale di CI limitatamente alle ordinanze ingiunzioni nn. 773 e 774 rassegnando le seguenti conclusioni: IN PRELIMINARE: Stante il grave pregiudizio economico che ne è scaturito dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni notificate ai ricorrenti, si chiede che il Giudicante voglia sospendere le ordinanze ingiunzioni qui opposte ossia 1) Ordinanza ingiunzione n° 773 del 7-10-
2020 dell'importo pari ad euro 270,50;
2) Ordinanza ingiunzione n° 774 del 7-10-2020 dell'importo pari ad euro 2.620,50, per un ammontare complessivo pari ad euro 2.891,00, sino ad esito del giudicato penale relativo all'esposto depositato, nonché per le argomentazioni esposte in narrativa e per l'effetto accogliere il ricorso introduttivo alle liti.
IN VIA PRINCIPALE: Previa sospensiva delle 2 ordinanze qui opposte, alla luce delle motivazioni suesposte in narrativa, disattese le conclusioni di controparte, si chiede l'annullamento delle 2 ordinanze ingiunzioni impugnate, ossia : 1) Ordinanza ingiunzione n° 773 del 7-10-2020 dell'importo pari ad euro 270,50;
2) Ordinanza ingiunzione n° 774 del 7-10-2020 dell'importo pari ad euro 2.620,50, per un ammontare complessivo pari ad euro 2.891,00 e per l'effetto accogliere il ricorso introduttivo alle liti . Spese di lite rifuse come per legge. pag. 2/7 IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di respingimento della domanda espressa in via principale, si chiede che il Giudice, voglia ridurre ex lege al minimo l'importo delle ordinanze ingiunzioni n. 773 e 774.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere, occorrendo, prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze sopra indicate, che si intendono qui trascritte e precedute da “Vero che”. Con richiesta di interpello del convenuto.
Con atto del
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