Trib. Busto arsizio, sentenza 23/01/2025, n. 96
TRIB Busto arsizio
Sentenza
23 gennaio 2025
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23 gennaio 2025
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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, presieduto dalla Dott.ssa Maria Eugenia Pupa, riguarda una causa di separazione giudiziale e divorzio. La ricorrente ha richiesto l'autorizzazione alla separazione, l'addebito della separazione al marito, l'affido esclusivo dei figli e un contributo mensile per il loro mantenimento. La controparte, contumace, non ha presentato difese, evidenziando un evidente disinteresse nella prosecuzione della convivenza.
Il giudice ha accolto le richieste della ricorrente, ritenendo che l'allontanamento del marito dalla casa coniugale costituisse una violazione degli obblighi coniugali, giustificando così l'addebito della separazione. Inoltre, ha disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, basandosi sulla valutazione positiva della sua capacità genitoriale e sull'assenza di un coinvolgimento attivo del padre. Il Tribunale ha stabilito un contributo al mantenimento dei figli, evidenziando l'importanza di garantire il benessere dei minori e la necessità di un supporto economico adeguato. La decisione si fonda su principi giuridici consolidati, ponendo al centro l'interesse superiore dei minori e la responsabilità genitoriale.
Il giudice ha accolto le richieste della ricorrente, ritenendo che l'allontanamento del marito dalla casa coniugale costituisse una violazione degli obblighi coniugali, giustificando così l'addebito della separazione. Inoltre, ha disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, basandosi sulla valutazione positiva della sua capacità genitoriale e sull'assenza di un coinvolgimento attivo del padre. Il Tribunale ha stabilito un contributo al mantenimento dei figli, evidenziando l'importanza di garantire il benessere dei minori e la necessità di un supporto economico adeguato. La decisione si fonda su principi giuridici consolidati, ponendo al centro l'interesse superiore dei minori e la responsabilità genitoriale.
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1532/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 22/01/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Saronno presso lo studio Parte_1 dell'avv. Monica Banfi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace;
Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Nel merito: Autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto, con addebito della separazione al marito e conseguente risarcimento del danno a favore della ricorrente.
pagina 1 di 4
Disporre l'affido esclusivo di il e con Persona_1 Persona_2 Persona_3
collocamento presso la madre.
Disporre che il padre versi per il mantenimento dei figli la somma mensile di euro 1.000.=
Disporre il versamento del 50% delle spese straordinarie come da linee guida della Corte d'Appello di
Milano
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e la mancata costituzione del resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Può accogliersi la domanda attrice diretta a conseguire l'addebito della separazione in capo al resistente;
secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, infatti, il coniuge che si allontana dalla casa coniugale senza aver preventivamente provveduto al deposito di una domanda di separazione, di annullamento del matrimonio o di divorzio incorre nella violazione dell'obbligo di coabitazione da cui consegue inevitabilmente l'addebito della separazione (Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 11792/2021).
In effetti, l'articolo 143, secondo comma, C.C. sancisce che dal matrimonio deriva in capo a ciascun coniuge l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione, con la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1532/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 22/01/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Saronno presso lo studio Parte_1 dell'avv. Monica Banfi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace;
Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Nel merito: Autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto, con addebito della separazione al marito e conseguente risarcimento del danno a favore della ricorrente.
pagina 1 di 4
Disporre l'affido esclusivo di il e con Persona_1 Persona_2 Persona_3
collocamento presso la madre.
Disporre che il padre versi per il mantenimento dei figli la somma mensile di euro 1.000.=
Disporre il versamento del 50% delle spese straordinarie come da linee guida della Corte d'Appello di
Milano
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e la mancata costituzione del resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Può accogliersi la domanda attrice diretta a conseguire l'addebito della separazione in capo al resistente;
secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, infatti, il coniuge che si allontana dalla casa coniugale senza aver preventivamente provveduto al deposito di una domanda di separazione, di annullamento del matrimonio o di divorzio incorre nella violazione dell'obbligo di coabitazione da cui consegue inevitabilmente l'addebito della separazione (Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 11792/2021).
In effetti, l'articolo 143, secondo comma, C.C. sancisce che dal matrimonio deriva in capo a ciascun coniuge l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione, con la
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