Trib. Parma, sentenza 16/01/2024, n. 30
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Testo completo
R.G. 354/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa I Z, nella causa iscritta al n.
354/2019 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce Parte_1
al ricorso, dall'Avv.to W S del Foro di Parma ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma (PR), Strada
Farini n. 31;
RICORRENTE
contro
, con sede a Monza (MB), Via Controparte_1
F C n. 121, P.IVA , C.F. ;
P.IVA_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso del 4.04.2019, — assumendo di aver prestato Parte_1
attività lavorativa senza la formalizzazione di alcun contratto scritto, dal
1.09.2018 al 22.12.2018, alle dipendenze dell'impresa individuale CP_1
di presso il negozio sito all'interno del centro Controparte_1
commerciale “ in Parma (PR), Strada Burla S.P., n. 72, e di essere Org_1
stato licenziato verbalmente dal titolare in data 22.12.2018 — adiva l'intestato
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che, previo accertamento dell'intercorrenza e della durata del rapporto di lavoro per il periodo dedotto, con attribuzione delle mansioni e secondo le articolazioni orarie analiticamente descritte in ricorso, parte resistente fosse condannata al pagamento, in suo favore, della somma di euro 8.750,43 a titolo di differenze retributive da lavoro ordinario ed euro 4.740,37 per straordinari, nonché al pagamento, in favore dell CP_2
di euro 5.473,87 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali dovuti in conseguenza dell'intercorso percorso lavorativo.
Chiedeva, poi, che, previo accertamento della nullità del licenziamento intimato al ricorrente per difetto di forma scritta e mancanza dell'indicazione dei motivi che lo avevano determinato, la resistente fosse condannata a corrispondergli un'indennità, a titolo di risarcimento del danno, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali.
A tal fine deduceva: 1) di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di senza la Controparte_1
formalizzazione di un contratto scritto, dal 1.09.2018 al 22.12.2018, presso il negozio sito all'interno del centro commerciale “ in Parma (PR), Org_1
Strada Burla S.P., n. 72;
2) di aver superato un periodo di affiancamento durato
n. 3 giorni con il datore di lavoro e di essersi, quindi, occupato della gestione del negozio in totale autonomia;
3) che le sue attività abituali includevano l'apertura
e la chiusura del negozio, la gestione della cassa e del magazzino, i rapporti con
i fornitori e i trasportatori, incluse le contrattazioni sulle tariffe e la gestione dei pagamenti, la cura dell'immagine del negozio e del relativo sito web, e, da ultimo, la pulizia del negozio;
4) che, più precisamente, la sua attività lavorativa
consisteva: a) nel mostrare alla clientela i divani in esposizione dopo averne illustrate le caratteristiche;
b) nel concludere le vendite, incassare il pagamento del prezzo e inoltrare al datore di lavoro l'ordine del divano venduto;
c) nel coordinare il trasporto del divano al domicilio del cliente pagando il trasportatore con i soldi della cassa, su indicazioni datoriali;
5) di aver intrattenuto contatti telefonici con il titolare per ricevere indicazioni operative o per richiedere
l'autorizzazione al fine di poter applicare scontistiche particolari, quando necessario;
6) che l'orario di lavoro era suddiviso nella settimana come segue: dalle ore 10:00 alle ore 19:00 dal martedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 il sabato e dalle ore 7:00 alle ore 20:00 la domenica, quando si occupava anche di aprire il magazzino agli autotrasportatori e di scaricare i divani che il medesimo, poi, sistemava in negozio;
7) che, per il lavoro prestato, riceveva, nei mesi di settembre, ottobre e novembre, una retribuzione pari ad Euro 400,00 mensili;
8) che, all'esito dell'ennesima lamentela rivolta al titolare per l'assenza di un contratto scritto e per l'esiguità degli stipendi percepiti, il rapporto di lavoro de quo si interrompeva improvvisamente e oralmente in data 22.12.2018 ad opera del titolare, senza alcun preavviso;
9) che, con missiva del 21.01.2019, il procuratore di parte ricorrente impugnava il licenziamento con contestuale richiesta delle differenze retributive e contributive dovute a parte ricorrente, nonché delle retribuzioni dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, oltre all'indennità risarcitoria, in misura non inferiore a n. 5 mensilità;
10) che la missiva non riceveva alcun riscontro.
Sulla base di tale premessa fattuale, chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma, contrariis rejectis e previe le più opportune declaratorie del caso e di legge,
1. accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il signor Parte_1 e l'impresa individuale COSMOBIL di , a
[...] Controparte_1
far tempo dal 1° settembre 2018, con inquadramento al 1° livello ai sensi del
C.C.N.L. Terziario Confcommercio o al livello e secondo il diverso CCNL che
l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia;
2. In conseguenza di quanto sopra, condannare l'impresa individuale
, in persona del suo titolare e Controparte_1
firmatario, signor , a pagare al signor Controparte_3 Parte_1
relativamente al periodo compreso tra il 1° settembre 2018 e il 22
[...]
dicembre 2018, le seguenti somme:
● euro 8.750,43 a titolo di differenze retributive tra quanto previsto CCNL applicabile e quanto da egli effettivamente percepito;
● euro 4.740,37 per straordinari, oltre a
● euro 5.473,87 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, ovvero quelle diverse somme, maggiori o minori, che verranno determinate in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. Accertare e dichiarare che il licenziamento comunicato telefonicamente al signor il 22 dicembre 2018 è inefficace e/o nullo ai sensi del Parte_1
comma 1 dell'art. 18 della L. 300/1970 e, conseguentemente, condannare
l'impresa individuale , in persona Controparte_1
del suo titolare e firmatario, signor , a corrispondere Controparte_3
al signor , a titolo di risarcimento del danno, un'indennità Parte_1
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto – pari a euro 4.297,75 o a quella diversa somma, maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa - maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e a versare, per il medesimo periodo, i contributi previdenziali e assistenziali, pari a euro 1.066,90 mensili ovvero a quell'altra maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute;
4. In via subordinata rispetto al punto che precede:
dichiarare il licenziamento de quo invalido, siccome non sorretto da alcun giustificato motivo e condannare l'impresa individuale
[...]
, in persona del suo titolare e firmatario, signor Controparte_1
, oltre che al pagamento della indennità sostitutiva Controparte_3
del preavviso, con relativa incidenza sul TFR, altresì, ex art. 8 L. n. 604/1966, a riassumere il signor o, in mancanza, anche a scelta del Parte_1
lavoratore, a pagargli un indennizzo compreso tra le 2,5 e le 6 mensilità di retribuzione globale di fatto.
Sempre e comunque: con vittoria di spese e compensi, oltre rimb. forf. 15%, oltre
CPA e IVA, come per legge, con distrazione delle spese in favore dello scrivente avvocato.”
1.2 La resistente, pur ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio;
di talché, in sede di prima udienza di discussione, verificata la ritualità della notificazione, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.3 La causa veniva istruita documentalmente e con l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalle parti.
1.4 All'udienza del 10.10.2023, lo scrivente Giudice, richiamato l'orientamento consolidatosi presso la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di regolarizzazione contributiva e litisconsorzio con l'ente previdenziale – secondo cui, con riguardo alla domanda del lavoratore intesa ad ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento di contributi obbligatori in favore dell'ente previdenziale, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario con quest'ultimo - disponeva l'integrazione del contradditorio nei confronti dell
[...]
. CP_4
1.5. Con memoria difensiva del 17.12.2023, si costituiva in giudizio l' CP_5
In data 16.01.2024, dopo la discussione, il giudice decideva la causa sulle
[...]
conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, dando lettura del dispositivo della sentenza ex art. 429 c.p.c. e riservando il deposito della motivazione entro il termine di 60 giorni.
2. Motivi della decisione.
L'oggetto del presente giudizio riguarda, in primis, l'accertamento
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa I Z, nella causa iscritta al n.
354/2019 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce Parte_1
al ricorso, dall'Avv.to W S del Foro di Parma ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma (PR), Strada
Farini n. 31;
RICORRENTE
contro
, con sede a Monza (MB), Via Controparte_1
F C n. 121, P.IVA , C.F. ;
P.IVA_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso del 4.04.2019, — assumendo di aver prestato Parte_1
attività lavorativa senza la formalizzazione di alcun contratto scritto, dal
1.09.2018 al 22.12.2018, alle dipendenze dell'impresa individuale CP_1
di presso il negozio sito all'interno del centro Controparte_1
commerciale “ in Parma (PR), Strada Burla S.P., n. 72, e di essere Org_1
stato licenziato verbalmente dal titolare in data 22.12.2018 — adiva l'intestato
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che, previo accertamento dell'intercorrenza e della durata del rapporto di lavoro per il periodo dedotto, con attribuzione delle mansioni e secondo le articolazioni orarie analiticamente descritte in ricorso, parte resistente fosse condannata al pagamento, in suo favore, della somma di euro 8.750,43 a titolo di differenze retributive da lavoro ordinario ed euro 4.740,37 per straordinari, nonché al pagamento, in favore dell CP_2
di euro 5.473,87 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali dovuti in conseguenza dell'intercorso percorso lavorativo.
Chiedeva, poi, che, previo accertamento della nullità del licenziamento intimato al ricorrente per difetto di forma scritta e mancanza dell'indicazione dei motivi che lo avevano determinato, la resistente fosse condannata a corrispondergli un'indennità, a titolo di risarcimento del danno, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali.
A tal fine deduceva: 1) di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di senza la Controparte_1
formalizzazione di un contratto scritto, dal 1.09.2018 al 22.12.2018, presso il negozio sito all'interno del centro commerciale “ in Parma (PR), Org_1
Strada Burla S.P., n. 72;
2) di aver superato un periodo di affiancamento durato
n. 3 giorni con il datore di lavoro e di essersi, quindi, occupato della gestione del negozio in totale autonomia;
3) che le sue attività abituali includevano l'apertura
e la chiusura del negozio, la gestione della cassa e del magazzino, i rapporti con
i fornitori e i trasportatori, incluse le contrattazioni sulle tariffe e la gestione dei pagamenti, la cura dell'immagine del negozio e del relativo sito web, e, da ultimo, la pulizia del negozio;
4) che, più precisamente, la sua attività lavorativa
consisteva: a) nel mostrare alla clientela i divani in esposizione dopo averne illustrate le caratteristiche;
b) nel concludere le vendite, incassare il pagamento del prezzo e inoltrare al datore di lavoro l'ordine del divano venduto;
c) nel coordinare il trasporto del divano al domicilio del cliente pagando il trasportatore con i soldi della cassa, su indicazioni datoriali;
5) di aver intrattenuto contatti telefonici con il titolare per ricevere indicazioni operative o per richiedere
l'autorizzazione al fine di poter applicare scontistiche particolari, quando necessario;
6) che l'orario di lavoro era suddiviso nella settimana come segue: dalle ore 10:00 alle ore 19:00 dal martedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 il sabato e dalle ore 7:00 alle ore 20:00 la domenica, quando si occupava anche di aprire il magazzino agli autotrasportatori e di scaricare i divani che il medesimo, poi, sistemava in negozio;
7) che, per il lavoro prestato, riceveva, nei mesi di settembre, ottobre e novembre, una retribuzione pari ad Euro 400,00 mensili;
8) che, all'esito dell'ennesima lamentela rivolta al titolare per l'assenza di un contratto scritto e per l'esiguità degli stipendi percepiti, il rapporto di lavoro de quo si interrompeva improvvisamente e oralmente in data 22.12.2018 ad opera del titolare, senza alcun preavviso;
9) che, con missiva del 21.01.2019, il procuratore di parte ricorrente impugnava il licenziamento con contestuale richiesta delle differenze retributive e contributive dovute a parte ricorrente, nonché delle retribuzioni dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, oltre all'indennità risarcitoria, in misura non inferiore a n. 5 mensilità;
10) che la missiva non riceveva alcun riscontro.
Sulla base di tale premessa fattuale, chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma, contrariis rejectis e previe le più opportune declaratorie del caso e di legge,
1. accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il signor Parte_1 e l'impresa individuale COSMOBIL di , a
[...] Controparte_1
far tempo dal 1° settembre 2018, con inquadramento al 1° livello ai sensi del
C.C.N.L. Terziario Confcommercio o al livello e secondo il diverso CCNL che
l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia;
2. In conseguenza di quanto sopra, condannare l'impresa individuale
, in persona del suo titolare e Controparte_1
firmatario, signor , a pagare al signor Controparte_3 Parte_1
relativamente al periodo compreso tra il 1° settembre 2018 e il 22
[...]
dicembre 2018, le seguenti somme:
● euro 8.750,43 a titolo di differenze retributive tra quanto previsto CCNL applicabile e quanto da egli effettivamente percepito;
● euro 4.740,37 per straordinari, oltre a
● euro 5.473,87 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, ovvero quelle diverse somme, maggiori o minori, che verranno determinate in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. Accertare e dichiarare che il licenziamento comunicato telefonicamente al signor il 22 dicembre 2018 è inefficace e/o nullo ai sensi del Parte_1
comma 1 dell'art. 18 della L. 300/1970 e, conseguentemente, condannare
l'impresa individuale , in persona Controparte_1
del suo titolare e firmatario, signor , a corrispondere Controparte_3
al signor , a titolo di risarcimento del danno, un'indennità Parte_1
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto – pari a euro 4.297,75 o a quella diversa somma, maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa - maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e a versare, per il medesimo periodo, i contributi previdenziali e assistenziali, pari a euro 1.066,90 mensili ovvero a quell'altra maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute;
4. In via subordinata rispetto al punto che precede:
dichiarare il licenziamento de quo invalido, siccome non sorretto da alcun giustificato motivo e condannare l'impresa individuale
[...]
, in persona del suo titolare e firmatario, signor Controparte_1
, oltre che al pagamento della indennità sostitutiva Controparte_3
del preavviso, con relativa incidenza sul TFR, altresì, ex art. 8 L. n. 604/1966, a riassumere il signor o, in mancanza, anche a scelta del Parte_1
lavoratore, a pagargli un indennizzo compreso tra le 2,5 e le 6 mensilità di retribuzione globale di fatto.
Sempre e comunque: con vittoria di spese e compensi, oltre rimb. forf. 15%, oltre
CPA e IVA, come per legge, con distrazione delle spese in favore dello scrivente avvocato.”
1.2 La resistente, pur ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio;
di talché, in sede di prima udienza di discussione, verificata la ritualità della notificazione, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.3 La causa veniva istruita documentalmente e con l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalle parti.
1.4 All'udienza del 10.10.2023, lo scrivente Giudice, richiamato l'orientamento consolidatosi presso la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di regolarizzazione contributiva e litisconsorzio con l'ente previdenziale – secondo cui, con riguardo alla domanda del lavoratore intesa ad ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento di contributi obbligatori in favore dell'ente previdenziale, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario con quest'ultimo - disponeva l'integrazione del contradditorio nei confronti dell
[...]
. CP_4
1.5. Con memoria difensiva del 17.12.2023, si costituiva in giudizio l' CP_5
In data 16.01.2024, dopo la discussione, il giudice decideva la causa sulle
[...]
conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, dando lettura del dispositivo della sentenza ex art. 429 c.p.c. e riservando il deposito della motivazione entro il termine di 60 giorni.
2. Motivi della decisione.
L'oggetto del presente giudizio riguarda, in primis, l'accertamento
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