Trib. Fermo, sentenza 17/01/2024, n. 39

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Fermo, sentenza 17/01/2024, n. 39
Giurisdizione : Trib. Fermo
Numero : 39
Data del deposito : 17 gennaio 2024

Testo completo

RGN 645/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del GOT dott. Domizia Perrone ha pronunciato. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 645/2019 promossa da:
T&T ITALIA S.P.A. (03635551215)1452070442), in pers. leg. rappr.te p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Manzo ([...]) con studio in Napoli Viale Maria Bakunin
n.14 - giampieromanzo@awocatinapoli.legalmail.it
Parte attrice
Contro
COMUNE DI RAPAGNANO (00358210441), in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Achille Castelli ([...]) ed elettivamente domiciliata in Altidona (FM),
Via Cherubini n. 25
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.03.2019 la ditta T&T ITALIA SPA conveniva in giudizio il Comune di Rapagnano (FM) al fine di ottenerne la condanna dell'Ente convenuto al pagamento della somma di € 38.064,71= a fronte di opere eseguite e non indennizzate ed oggetto di riserve nel contratto di appalto stipulato in data 29.12.2017 n. 1074 di rep., richiedendo in ogni caso il pagamento della predetta somma o di quella minore o maggiore accertata in corso di causa, a titolo di indebito arricchimento tratto dal Comune di Rapagnano nei confronti della impresa appaltatrice.


Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, In accoglimento del presente atto di citazione, di voler così provvedere:
a) Accertare, per i motivi esposti nell'atto ed anche con riferimento alle riserve formulate, il diritto della T&T AL S.p.A. al pagamento di €.38.064,71 per lavori necessari eseguiti e non contabilizzati. Per l'effetto condannare il Comune di Rapagnano al pagamento del suddetto importo ovvero di quella somma maggiore e/o minore accertata in corso di causa o congrua ritenuta equa e ciò anche, eventualmente/ a titolo di indebito arricchimento tratto dal Comune nei confronti della
T&T AL.
S.p.A.. Il tutto oltre Interessi di mora ex D.lgs 231/02 ovvero oltre interessi di legge;

b) vinte le spese e gli onorari di giudizio da corrispondersi direttamente al Procuratore Antistatario.
Si costituiva il Comune di Rapagnano che chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza e deduzione, in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 3, comma 1,
D.L. n. 132/2014
convertito dalla L. n. 162/2014;

In via principale e nel merito, previa declaratoria di insussistenza dei presupposti e/o del preteso credito posto alla base della azione promossa dalla società “T&T ITALIA SPA” con sede a Nola
(NA) in via Seminario 79 (P.I.: 03635551215) e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande di condanna ex adverso formulate in danno del convenuto Comune di Rapagnano, poiché infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni addotte in premessa e, in ogni caso, statuire che nulla è dovuto dal Comune di Rapagnano in favore della ditta attrice;

In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e previ gli accertamenti e le declaratorie del caso in ordine alla responsabilità aggravata di “T&T ITALIA SPA”, in persona dell'omonimo titolare, condannarla al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. a favore del Comune di Rapagnano, in persona del legale rappresentante p.t., la cui quantificazione viene rimessa al potere equitativo del Magistrato adito”.
Attesa l'eccezione formulata dal convenuto Comune, alla prima udienza del 25.7.2019 veniva disposto rinvio per consentire alle parti di esperire la procedura di negoziazione assistita obbligatoria sfociata, poi in esito negativo.
Concessi i termini e depositate le rispettive memorie ex art 183 c6 c.p.c alla udienza del 10.7.2020, celebratasi in forma cartolare per emergenza COVID, ritenuta la causa di natura prettamente documentale, anche alla luce del fatto che le quantità elencate nelle riserve dell'appaltatore non sono state oggetto di puntuale contestazione della DL, veniva disposto rinvio per la precisazione
delle conclusioni. Seguiva poi proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c cui non aderivano tutte le parti in causa.
Alla udienza del 22.12.2022 precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Assume parte attrice, per quanto qui di interesse e documentato:

1-A seguito di gara pubblica il Comune dl Rapagnano affidava alla T&T AL S.p.A. I lavori di ampliamento civico del cimitero nella zona San Tiburzio per un importo netto di €. 346.485,16 oltre
€. 20.609,08 per oneri di sicurezza, giusto contratto dl appalto a misura del 29/12717 n°1074 di rep.;

2-Disposta la consegna dei lavori nel periodo di produzione che va dal SAL n.2 al SAL n.3 la T&T
AL, nel mentre dava seguito alle lavorazioni inerenti lo scarico dei loculi, ha dovuto eseguire, dietro ordine della S.A. alcune lavorazioni non previste quali scavi, movimenti, rinterri e pavimentazioni in breccia al fine di consentire agli automezzi il varo e lo scarico dei materiali;

3- La T&T ltalia era altresì costretta (per dare seguito alla prestazione contrattuale) per un verso ad allestire, montare e smontare più volte il ponteggio per la realizzazione dei setti, per la posa dei loculi e per il solaio di copertura;
per l'altro a fornire e posare in opera delle casseforme in elevazione che, tuttavia, la D.L, contabilizzava come casseforme in fondazione con un prezzo inferiore rispetto a quelle in elevazione;

4-Trattandosi di lavorazioni necessarie e già eseguite, la T&T ltalia contestava il mancato inserimento delle stesse in contabilità in occasione della redazione del SAL n.3 che, conseguentemente, firmava con riserva;

5-Precisamente nelle riserve la T&T AL formulava le seguenti richieste:
Riserva n.

1 - Lavori per la sicurezza eseguiti e non contabilizzati per€. 11,498,57;
Riserva n.2 -
Lavori eseguiti e non contabilizzati (Ponteggi) per€.3.507,78;

Riserva n.

3 - Lavori eseguiti ed erroneamente contabilizzati (casseforme in elevazione) per €.
13.046,12;

Riserva n.4 – Ulteriori lavori eseguiti e non pagati per €. 1.353,96 (realizzazione gocciolatoi, eliminazione spigoli etc.);

Riserva n.

5 - Lavori eseguiti e non pagati (maggior costo per il varo e la posa dei loculi) per€.8.658,28;



6- In totale le riserve formulate erano pari ad €. 38.064,71 oltre interessi ed IVA come per regge;

7- Con verbale del 13 Luglio 2018 la Direzione dei
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