Trib. Oristano, sentenza 05/04/2024, n. 65
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I O R I S T A N O
SEZIONE LAVORO in persona del dott. A A, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 5 aprile 2024, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 660 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie dell'anno 2022, proposta da
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. A T, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso in opposizione
OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Controparte_1
elettronica certificata dell'avv. D M, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3 novembre 2022, il ha Parte_1
convenuto in giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
98/2022, depositato il 17 ottobre 2022 e notificato il 18 ottobre 2022, per il pagamento della somma complessiva netta di Euro 1.731,14 (lorda Euro
1.899,00), oltre a rivalutazione, interessi e spese, a titolo di emolumenti non corrisposti nel periodo dal 19 marzo al 3 maggio 2020, durante la sospensione del cantiere boschivo a cui era addetta, eccependo il mancato svolgimento di attività lavorativa, a causa della situazione di emergenza sanitaria, con la conseguente
1
sospensione dell'obbligo retributivo, e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, l'accertamento del proprio diritto a esser tenuto indenne rispetto alla pretesa dalla previa Parte_2
autorizzazione alla chiamata in causa.
Si è costituita in giudizio , contestando il fondamento dei Controparte_1
motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice, con ordinanza del 16 febbraio 2024, non ha autorizzato la chiamata di terzo in causa, sia per difetto di legittimazione e di interesse a chiamare in causa l'ente sovraordinato, al solo fine di esercitare in questa sede
l'azione derivante dal rapporto interno di finanziamento per il cantiere in questione, in prevenzione rispetto al rendiconto, sia per pericolo di maggior ritardo del processo.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
***
1. Con un unico ed articolato motivo, premesso che trattasi di rapporto costituito con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato per uno dei cantieri boschivi finanziati con fondi regionali, si deduce che, a causa della pandemia, il Comune di aveva sospeso i cantieri e la lavoratrice, come Pt_1
tutti gli altri dipendenti, non aveva svolto alcuna attività lavorativa. In proposito, si dà conto della circostanza che la aveva dato le linee di Parte_2
indirizzo per la gestione dei cantieri occupazionali, autorizzando per essi la corresponsione degli emolumenti, mentre con i successivi chiarimenti aveva escluso i cantieri forestali. Con riferimento alla circostanza del mancato svolgimento di attività lavorativa, si eccepisce l'impossibilità della prestazione per forza maggiore e la sospensione dell'obbligo retributivo, nel periodo di emergenza sanitaria, sul presupposto che l'impossibilità non sia riconducibile al datore di lavoro. A ciò si aggiunge la proroga del cantiere in questione e il rientro della lavoratrice per il completamento dell'attività in progetto. Infine, si lamenta che la richiesta sia stata parametrata alla retribuzione giornaliera, pur in mancanza di attività lavorativa, contestando il conteggio, in ogni caso, in quanto errato.
2
2. Il motivo è infondato.
2.1. Allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di pubblico impiego, si sono approntate diverse e graduate misure di contenimento, in ordine di tempo. La prima misura, rimessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri, consisteva nella chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici e dell'attività di pubblica utilità, prevista dall'art. 1, comma 2, lett.
k), del D.L. n. 6 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 13 del 2020, fino all'abrogazione ad opera dell'art. 5 del D.L. n. 19 del 2020,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I O R I S T A N O
SEZIONE LAVORO in persona del dott. A A, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 5 aprile 2024, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 660 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie dell'anno 2022, proposta da
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. A T, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso in opposizione
OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Controparte_1
elettronica certificata dell'avv. D M, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3 novembre 2022, il ha Parte_1
convenuto in giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
98/2022, depositato il 17 ottobre 2022 e notificato il 18 ottobre 2022, per il pagamento della somma complessiva netta di Euro 1.731,14 (lorda Euro
1.899,00), oltre a rivalutazione, interessi e spese, a titolo di emolumenti non corrisposti nel periodo dal 19 marzo al 3 maggio 2020, durante la sospensione del cantiere boschivo a cui era addetta, eccependo il mancato svolgimento di attività lavorativa, a causa della situazione di emergenza sanitaria, con la conseguente
1
sospensione dell'obbligo retributivo, e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, l'accertamento del proprio diritto a esser tenuto indenne rispetto alla pretesa dalla previa Parte_2
autorizzazione alla chiamata in causa.
Si è costituita in giudizio , contestando il fondamento dei Controparte_1
motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice, con ordinanza del 16 febbraio 2024, non ha autorizzato la chiamata di terzo in causa, sia per difetto di legittimazione e di interesse a chiamare in causa l'ente sovraordinato, al solo fine di esercitare in questa sede
l'azione derivante dal rapporto interno di finanziamento per il cantiere in questione, in prevenzione rispetto al rendiconto, sia per pericolo di maggior ritardo del processo.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
***
1. Con un unico ed articolato motivo, premesso che trattasi di rapporto costituito con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato per uno dei cantieri boschivi finanziati con fondi regionali, si deduce che, a causa della pandemia, il Comune di aveva sospeso i cantieri e la lavoratrice, come Pt_1
tutti gli altri dipendenti, non aveva svolto alcuna attività lavorativa. In proposito, si dà conto della circostanza che la aveva dato le linee di Parte_2
indirizzo per la gestione dei cantieri occupazionali, autorizzando per essi la corresponsione degli emolumenti, mentre con i successivi chiarimenti aveva escluso i cantieri forestali. Con riferimento alla circostanza del mancato svolgimento di attività lavorativa, si eccepisce l'impossibilità della prestazione per forza maggiore e la sospensione dell'obbligo retributivo, nel periodo di emergenza sanitaria, sul presupposto che l'impossibilità non sia riconducibile al datore di lavoro. A ciò si aggiunge la proroga del cantiere in questione e il rientro della lavoratrice per il completamento dell'attività in progetto. Infine, si lamenta che la richiesta sia stata parametrata alla retribuzione giornaliera, pur in mancanza di attività lavorativa, contestando il conteggio, in ogni caso, in quanto errato.
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2. Il motivo è infondato.
2.1. Allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di pubblico impiego, si sono approntate diverse e graduate misure di contenimento, in ordine di tempo. La prima misura, rimessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri, consisteva nella chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici e dell'attività di pubblica utilità, prevista dall'art. 1, comma 2, lett.
k), del D.L. n. 6 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 13 del 2020, fino all'abrogazione ad opera dell'art. 5 del D.L. n. 19 del 2020,
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