Trib. Foggia, sentenza 07/06/2024, n. 1797
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione L
Il Tribunale di Foggia-Sezione L, in persona del Giudice designato, dott. I C, all'esito dell'udienza del 30/05/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11121 - 2023 R. G. Aff. Cont. L e vertente
T R A
, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. R T
PARTE RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. M R D C CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2023, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 374/2023, emesso in data 29.10.2023, con il quale era stato ingiunto ad essa opponente il pagamento, in favore del socio lavoratore della CP_1
complessiva somma di euro 6.115,18, a titolo di trattamento di fine rapporto per il periodo dall'1.6.2006 al 30.11.2021.
Deduceva la società opponente che, con verbale del 7.1.2023, l'assemblea aveva deliberato, in virtù della situazione di difficoltà economica in cui essa stessa versava, la sospensione – fino al 30.6.2024 – del pagamento del t.f.r. maturato dai soci lavoratori.
Aggiungeva che, essendo state regolarmente versate le ritenute previdenziali e fiscali, giusta quietanza in atti, l'importo eventualmente spettante al socio alla scadenza del periodo CP_1
di inesigibilità del credito, sarebbe stato pari ad euro 5.488,34, giusta busta paga relativa alla mensilità di dicembre 2021.
Contestava, da ultimo, la sussistenza di ulteriori crediti in favore del predetto socio, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il lavoratore opposto, resistendo all'opposizione.
Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 30.5.2024 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, nelle cooperative di lavoro, può sussistere tra i soci e la società un duplice rapporto, associativo e di lavoro, con conseguente differenziazione dei relativi atti estintivi.
Come puntualizzato da Cass. Sez. Un. 20.11.2017, n. 27436, nelle cooperative regolate dalla L. n. 142 del 2001 il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro nella fase estintiva assume caratteristica unidirezionale nel senso che la cessazione del rapporto associativo “trascina” con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro, sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore.
Nel caso di specie, la qualità di socio prestatore in capo a emerge per tabulas CP_1
dal libro soci, nonchè dal verbale n. 3/2013 del Consiglio di Amministrazione, redatto in data
1.2.2013 (cfr., docc. 2-3, fascicolo di parte opponente).
Sennonchè, con lettera del 2.11.2021 la cooperativa comunicava all'odierno opposto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr., doc. 2, fascicolo della fase monitoria).
Alla risoluzione del rapporto di lavoro non si è, tuttavia, affiancata l'esclusione del socio dalla società, non essendo stata adottata alcuna delibera in tal senso.
L'odierno opposto non ha, dunque, perso la qualità di socio, non potendo condividersi il rilievo secondo cui “la cessazione del rapporto di lavoro trascina quella di socio lavoratore”
(pag. 2 della memoria di costituzione), essendo vero, in realtà, l'esatto contrario, e ciò alla luce dell'unidirezionalità del collegamento fra i rapporti, quale sottolineata dalla Suprema
Corte nella surrichiamata pronuncia.
2.2. Occorre, a questo punto, interrogarsi circa la validità e l'efficacia della delibera assembleare adottata in data 7.1.2023 (e non il 27.1.2023, come affermato in ricorso), con la quale i soci hanno approvato la proposta del Presidente di “sospendere l'erogazione del TFR nei confronti dei soci lavoratori che hanno già cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa e non hanno ancora incassato il t.f.r. e per quelli che eventualmente lo
2 cesseranno nei mesi futuri restando inesigibile detto credito fino al 30.6.2024” (doc. 4, fascicolo di parte opponente).
2.3. In proposito, si rammenta che l'art. 3 L. n. 142/2001, rubricato “Trattamento economico del socio lavoratore”, dispone: “1. Fermo restando quanto previsto dalla L. 20 maggio 1970,
n. 300, art. 36, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. 2.
Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art. 2;b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, art.
24, ratificato, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui alla L. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 5.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione L
Il Tribunale di Foggia-Sezione L, in persona del Giudice designato, dott. I C, all'esito dell'udienza del 30/05/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11121 - 2023 R. G. Aff. Cont. L e vertente
T R A
, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. R T
PARTE RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. M R D C CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2023, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 374/2023, emesso in data 29.10.2023, con il quale era stato ingiunto ad essa opponente il pagamento, in favore del socio lavoratore della CP_1
complessiva somma di euro 6.115,18, a titolo di trattamento di fine rapporto per il periodo dall'1.6.2006 al 30.11.2021.
Deduceva la società opponente che, con verbale del 7.1.2023, l'assemblea aveva deliberato, in virtù della situazione di difficoltà economica in cui essa stessa versava, la sospensione – fino al 30.6.2024 – del pagamento del t.f.r. maturato dai soci lavoratori.
Aggiungeva che, essendo state regolarmente versate le ritenute previdenziali e fiscali, giusta quietanza in atti, l'importo eventualmente spettante al socio alla scadenza del periodo CP_1
di inesigibilità del credito, sarebbe stato pari ad euro 5.488,34, giusta busta paga relativa alla mensilità di dicembre 2021.
Contestava, da ultimo, la sussistenza di ulteriori crediti in favore del predetto socio, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il lavoratore opposto, resistendo all'opposizione.
Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 30.5.2024 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, nelle cooperative di lavoro, può sussistere tra i soci e la società un duplice rapporto, associativo e di lavoro, con conseguente differenziazione dei relativi atti estintivi.
Come puntualizzato da Cass. Sez. Un. 20.11.2017, n. 27436, nelle cooperative regolate dalla L. n. 142 del 2001 il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro nella fase estintiva assume caratteristica unidirezionale nel senso che la cessazione del rapporto associativo “trascina” con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro, sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore.
Nel caso di specie, la qualità di socio prestatore in capo a emerge per tabulas CP_1
dal libro soci, nonchè dal verbale n. 3/2013 del Consiglio di Amministrazione, redatto in data
1.2.2013 (cfr., docc. 2-3, fascicolo di parte opponente).
Sennonchè, con lettera del 2.11.2021 la cooperativa comunicava all'odierno opposto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr., doc. 2, fascicolo della fase monitoria).
Alla risoluzione del rapporto di lavoro non si è, tuttavia, affiancata l'esclusione del socio dalla società, non essendo stata adottata alcuna delibera in tal senso.
L'odierno opposto non ha, dunque, perso la qualità di socio, non potendo condividersi il rilievo secondo cui “la cessazione del rapporto di lavoro trascina quella di socio lavoratore”
(pag. 2 della memoria di costituzione), essendo vero, in realtà, l'esatto contrario, e ciò alla luce dell'unidirezionalità del collegamento fra i rapporti, quale sottolineata dalla Suprema
Corte nella surrichiamata pronuncia.
2.2. Occorre, a questo punto, interrogarsi circa la validità e l'efficacia della delibera assembleare adottata in data 7.1.2023 (e non il 27.1.2023, come affermato in ricorso), con la quale i soci hanno approvato la proposta del Presidente di “sospendere l'erogazione del TFR nei confronti dei soci lavoratori che hanno già cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa e non hanno ancora incassato il t.f.r. e per quelli che eventualmente lo
2 cesseranno nei mesi futuri restando inesigibile detto credito fino al 30.6.2024” (doc. 4, fascicolo di parte opponente).
2.3. In proposito, si rammenta che l'art. 3 L. n. 142/2001, rubricato “Trattamento economico del socio lavoratore”, dispone: “1. Fermo restando quanto previsto dalla L. 20 maggio 1970,
n. 300, art. 36, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. 2.
Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art. 2;b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, art.
24, ratificato, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui alla L. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 5.
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