Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 620
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Testo completo
62344 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al numero 62344/2021 del ruolo generale
TRA
ANGERA SECURITISATION S.R.L., come rappresentata dalla mandataria DOVALUE S.P.A. in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. Sig.ra AN IC, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Veneto n.108, presso lo studio dell'Avv. Roberto
Malizia che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE-
E
OL ZI elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n.58, presso lo studio dell'Avv. Anna de Padova che lo rappresenta e difende, giusta procura unita alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTO-
E
OL DR elettivamente domiciliata in Roma, Via Giunio Bazzoni n.3, presso lo studio dell'Avv. Ernesto
Abbate che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTA-
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
Con atto di citazione notificato rispettivamente notificato in data 19.10.2021 e 17.10.2021, la società
Angera Securitisation s.r.l., come rappresentata dalla mandataria doValue s.p.a., conveniva in giudizio CO IA e CO AN.
Deduceva all'uopo a)- che, con contratto di mutuo stipulato in data 30.7.2009, la società Unicredit
Banca di Roma s.p.a., poi incorporata nella Unicredit s.p.a. concedeva alla Omnia Costruzioni
s.r.l., oggi in liquidazione, un mutuo di € 848.000,00, da rimborsare entro 180 mesi, e che, a garanzia di detto mutuo, veniva iscritta ipoteca per la complessiva somma di € 1.696.000,00 su alcuni immobili siti a Roma, in località Tenuta del Dragone, e si costituivano fideiussori il convenuto CO IA nonché ER FR; b)- che, con successivo contratto di mutuo stipulato in data 30.10.2009, la Unicredit Banca di Roma s.p.a., poi incorporata nella Unicredit s.p.a. concedeva alla stessa
Omnia Costruzioni s.r.l., oggi in liquidazione, un ulteriore mutuo di € 900.000,00, a garanzia del quale veniva iscritta ipoteca fino a concorrenza di € 1.800.000,00 e si costituivano nuovamente fideiussori il convenuto CO IA e ER FR;
c)- che, essendosi la mutuataria
Omnia Costruzioni s.r.l. resa morosa in entrambi i rapporti, rispettivamente per sette e diciotto rate di mutuo, la Unicredit s.p.a., incorporante la UniCredit Banca di Roma s.p.a., con PEC in data
2.8.2017, comunicava alla società debitrice la risoluzione dei descritti finanziamenti, contestualmente intimando il pagamento dell'intero complessivo credito per rate scadute, interessi di mora e capitale residuo;
d)- che, con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” stipulato in data 14.11.2018, la rappresentata società Angera Securitisation s.r.l., acquistava dalla società
Unicredit s.p.a., con effetto dal 29.11.2018, la titolarità “pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari, aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione”, dando notizia dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
Seconda, n. 143, dell'11 dicembre 2018, e che la stessa, in data 3.12.2018, conferiva, quindi, a lei stessa mandataria doValue s.p.a. l'incarico di riscuotere i crediti ceduti e di svolgere i servizi di cassa
e pagamento;
e)- che, in base saldaconto aggiornato al 30.11.2018, la cessionaria Angera
Securitisation s.r.l. risultava creditrice, verso la Omnia Costruzioni s.r.l. e quindi nei confronti dei fideiussori CO IA e ER FR, della complessiva somma di € 1.344.435,30;
f)- che, con decreto ingiuntivo n. 7592/2020 in data 20.5.2020, emesso su ricorso proposto da lei stessa doValue s.p.a., quale mandataria della Angera Securitisation s.r.l., dichiarato provvisoriamente esecutivo con successivo provvedimento dell'8.4.2021, veniva ordinato a CO IA e ER
FR, in solido tra loro, di pagare in favore della stessa Angera Securitisation s.r.l., per le prestate garanzie fideiussorie, la somma di € 260.000,00, oltre interessi, e che il descritto decreto
veniva, quindi, da questi ultimi opposto;
g)- che, con atto pubblico del Notaio Casertano di Guidonia
Montecelio, del 5.10.2016, Rep. n. 81799, Racc. n. 34703 il convenuto CO IA donava alla convenuta figlia CO AN: A)- la nuda proprietà 1)- del complesso edilizio sito in
Comune di Roma località “Grottaperfetta” e precisamente dell'edificio C3, in quota pari ad 1/2 indistinta e indivisa, composto da: i)- appartamento al piano terra della scala “E”, contraddistinto con il numero di interno 2, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 848, particella 389, subb. 67 e 68;
ii)- locale cantina al piano seminterrato della scala “E”, contraddistinto con il numero
E/2, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 848, particella 389, sub. 135;
iii)- posto auto coperto al piano seminterrato della scala “E”, contraddistinto con il numero E/2 censito al
Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 848, particella 389, sub. 203;
2)- del complesso edilizio sito in Comune di Pomezia, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa angolo Via Siviglia, e precisamente del fabbricato “B”, in quota pari ad ½ indistinta e indivisa, composto da: i)- appartamento al primo piano della scala “B”, contraddistinto con il numero di interno 3, con annesso locale cantina al piano seminterrato della scala “B” contraddistinto con la lettera “J”, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 31, particella 2570, sub. 60;
ii)- posto auto scoperto al piano terra contraddistinto con il n. 19, distinto al Catasto Fabbricati di detto comune foglio 31, particella 2570, sub 187;
B)- nonché i diritti di piena proprietà 1)- del fabbricato sito in Comune di Roma, località “Massimina”
Via FR Aquilanti nn. 26/28: appartamento al primo piano della scala “A” contraddistinto dal numero di interno 5, con annesso locale cantina al piano seminterrato contraddistinto con il n. 5/A, censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 413, particella 2431, subb. 6, e box auto al piano seminterrato, contraddistinto col numero 31, censito al catasto fabbricati di detto Comune, al foglio 413, particella 2431, sub 89;
2)- del fabbricato sito in Comune di Pomezia (RM), loc.
Torvaianica, Via Svezia n.97, e precisamente della palazzina “B”: appartamento al secondo piano contraddistinto con il numero di interno 9, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 34, particella 969, sub. 9;
h)- che, con successivo atto del 16.5.2017 lo stesso convenuto CO IA vendeva a CQ CO ed a CQ SI al prezzo di € 180.000,00 la porzione di un villino su tre livelli sita in Roma, loc. Ostia Antica, con corte di pertinenza e posto auto scoperto;
i)- che, con atto del 25.7.2019 il sig. CO IA vendeva a AL ND e VE
DA al prezzo di € 153.000,00, previa risoluzione per mutuo consenso, limitatamente a tale immobile, della donazione in favore della convenuta CO AN, il fabbricato sito in
Comune di Roma, località “Massimina” Via FR Aquilanti nn. 26/28: appartamento al primo piano della scala “A” contraddistinto dal numero di interno 5, con annesso locale cantina al piano seminterrato contraddistinto con il n. 5/A e box auto al piano seminterrato (v. supra, sub g.B.1); e)- che, con atto del 5.5.2020 il convenuto CO IA e LA LA vendevano a OR OS al prezzo di € 150.000,00, previa risoluzione per mutuo consenso, limitatamente a tale immobile e per la quota di ½ di CO IA, della donazione in favore di CO AN, della nuda proprietà il complesso edilizio sito in Comune di Pomezia, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa angolo via Siviglia, e precisamente del fabbricato “B” composto da appartamento al primo piano della scala “B” contraddistinto con il numero di interno 3, con annesso locale cantina al piano seminterrato della scala “B” contraddistinto con la lettera “J”, e posto auto scoperto al piano terra contraddistinto con il n. 19 (v. supra, sub g.A.
2.i.ii).
E concludeva pertanto chiedendo che venisse disposta la revocatoria della denunciata donazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c.;
con ordine di trascrizione della emananda sentenza e vittoria di spese.
Costituitisi in giudizio, i convenuti CO IA e CO AN, eccepivano i)- il difetto di legittimazione attiva dell'attrice Angera Securitisation s.r.l. per non avere essa prodotto
l'invocato contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, per cui l'oggetto di tale asserita cessione non era identificato, né provato, ii)- la nullità della procura, quale da quest'ultima, conferita alla doValue s.p.a. per il recupero dei crediti ceduti, a motivo della relativa genericità e indeterminatezza, poiché essa identificava tali crediti per il tramite di un link non funzionante, per cui non era consentito verificare che, tra gli stessi, fosse effettivamente incluso quello vantato nei confronti del convenuto CO IA, iii)- l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto della stessa parte