Trib. Catanzaro, sentenza 16/02/2024, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 16/02/2024, n. 3
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 3
Data del deposito : 16 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G.P.U. 59-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Rodolfo PALERMO - Presidente Dott. Luca MERCURI - Giudice Dott.ssa Chiara DI CREDICO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza r.g. procedimento unitario n. 59-1/2023 da: GARVER S.R.L. (C.F. 00150540540) con sede in Via del Ferro 27, PERUGIA (PG);
Rappresentata e difesa dagli Avv. Daniela Giordano, Rosaria Pareo e Massimo Giordano, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 8, presso lo studio dei predetti difensori;

- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
ESSE.M. S.R.L.S. con sede legale in VIA BARLAAM DA SEMINARA 52 88100 CATANZARO (CZ);

- resistente
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E Con ricorso depositato in data 20.10.2023 è stata proposta da GARVER S.R.L. (C.F. 00150540540) con il patrocinio degli Avv. Daniela Giordano, Rosaria Pareo e Massimo Giordano, istanza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII) nei confronti di ESSE.M. S.R.L.S. lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di Euro € 35.768,60, oltre interessi e spese legali del ricorso monitorio, relativa fornitura di merci. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, effettuato in base al combinato disposto degli artt. 361 e 40, comma 8, CCII.
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Tanto premesso, si osserva che: sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Catanzaro.
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto basato su titolo giudiziale, costituito da decreto ingiuntivo non opposto e munito di decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.;

- i bilanci acquisiti per il tramite dell'istruttoria espletata d'ufficio sono quelli relativi agli esercizi 2018, 2019, 2020, dai quali emerge il superamento dei requisiti di cui all'art. 2, I comma, lett. d) CCII;
non risultano depositati i bilanci relativi agli esercizi 2021 e 2022;

- in ogni caso l'onere della prova dell'esenzione da liquidazione giudiziale per il mancato superamento grava sul debitore resistente, che. non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento
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