Trib. Mantova, sentenza 27/06/2024, n. 150

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 27/06/2024, n. 150
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 150
Data del deposito : 27 giugno 2024

Testo completo

Tribunale di TO
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 70/2024
Oggi 27/06/2024 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per AB LL, l'avv.to LO FIEGO MATELDA TERESA e l'avv.
LL AB personalmente
Per CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, l'avv.to
NOVI LAURA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 70/2024 promossa da:
LL AB difeso e rappresentato dall'avv. Matelda Lo Fiego,
RICORRENTE contro

CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Laura Novi
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
Piaccia al Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
a.accertare e dichiarare, previa, occorrendo, disapplicazione del D.M. 30/9/1982, statuendone,
incidenter tantum, l'illegittimità, che i redditi pensionabili dell'avvocato RI GA per la
determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, vanno rivalutati a partire dal
1980, sulla base della svalutazione del 21,10 verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo 1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo
i successivi indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di 2
anzianità;

b.condannare la Cassa Nazionale dii Previdenza e Assistenza Forense, a riliquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità riconosciuto all'avvocato RI GA a partire dal
1//05//2022, nella misura mensile di €.2.477,54 fino alla data del 31//12//2024 e a pagare la differenza
per ratei di pensione maturati e non pagati a partire dal 1/05//2022 al 31//12//2024 nella misura di
€3.487,11, o, in entrambi i casi, nella misura diversa che dovesse risultare dall'istruttoria della causa,
oltre gli ulteriori ratei fino al momento dell'effettivo pagamento, oltre gli interessi.
In ogni caso: condannare la resistente al pagamento delle spese di causa, secondo i parametri ministeriali, aumentati, tenendo conto del valore della causa, della natura e complessità della controversia, del numero, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
PER LA CONVENUTA
NEL MERITO,
- in via principale, rigettare la domanda di rideterminazione dell'ammontare del trattamento pensionistico perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;

➢ IN VIA RICONVENZIONALE, come da istanza ex art. 418 c.p.c. in calce, nell'ipotesi in cui dovessero essere accolte le domande di rivalutazione dei redditi pensionabili, con le modalità e la decorrenza ex adverso indicate,
- in via principale, accertare e dichiarare, il diritto di Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza
Forense alla revisione del trattamento di pensione decorrente dal 01.05.2022 (doc. 04) e per l'effetto accertare e dichiarare che per gli anni precedenti il 2001 la liquidazione del trattamento pensionistico deve essere conteggiata sui redditi per i quali è stata effettivamente versata la contribuzione integrale e, quindi, dichiarare inefficaci, ai fini pensionistici, i contributi versati dal
2001 all'anno di ammissione a trattamento pensionistico per i quali sia stata dichiarata l'intervenuta prescrizione, con conseguente ricalcolo dell'emolumento pensionistico e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento, in favore di Cassa Forense, dell'indebito percepito e delle differenze contributive, per le quali non sia dichiarata l'intervenuta prescrizione, dovute in conseguenza della rivalutazione del limite di reddito per il versamento del contributo soggettivo, nella misura che sarà ritenuto dovuta all'esito dell'espletata CTU;

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➢ in subordine, in caso di diniego dell'inefficacia degli anni per i quali non risulta pagata la contribuzione dovuta e/o nel caso sia ritenuto non operativo il disposto di cui all'art. 1 del
Regolamento della Cassa del 16.12.2005 (doc. 09), accertare e dichiarare che la liquidazione del trattamento pensionistico debba considerare solo i redditi per i quali è stata versata la contribuzione non prescritta e per l'effetto quantificare la diversa somma che sarà determinata all'esito dell'eventuale espletata CTU, previo pagamento della maggiore contribuzione dovuta e non prescritta;

➢ in ulteriore subordine, sempre in caso di diniego dell'inefficacia degli anni per i quali non risulta pagata la contribuzione dovuta e/o ritenuta non operativo il disposto di cui all'art. 1 del
Regolamento della Cassa del 16.12.2005 (doc. 09) accertare e dichiarare la contribuzione dovuta e non prescritta, in relazione alla rideterminazione della rivalutazione dei redditi, con le modalità e la decorrenza chiesta dal ricorrente e condannare il ricorrente stesso al pagamento della contribuzione non prescritta nella misura che sarà determinata all'esito dell'eventuale espletata CTU, compensando quanto risulti dall'accertamento e dalle domande di condanna per arretrati contributivi, con le somme di cui la Cassa Forense dovesse risultare debitrice, in virtù dell'accoglimento della domanda oggetto di causa e per l'effetto quantificare la diversa somma;

In ogni caso , con vittoria di spese, competenze e onorari
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.12024 GA RI conveniva avanti al Tribunale di
TO la CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe.
Il ricorrente, pensionato a carico della Cassa convenuta, sostiene , in estrema sintesi, che questa , nel determinare l'ammontare della pensione a lui spettante , ha applicato erroneamente quanto prescritto dalla L. 576/80 circa l'adeguamento al costo della vita determinato dall'ISTAT dei redditi pensionabili entro il tetto massimo.
Deduce , in particolare , che la Cassa convenuta ha omesso di applicare, nell'anno 1980, per il periodo 1979/1980, nel quale la L. 576 è entrata in vigore, il coefficiente della rivalutazione del reddito pensionabile, nella misura del 21,1% e che questo errore - in conseguenza del quale sono stati applicati, per gli anni successivi (dato che la Cassa ha applicato le nuove norme della L.576/80, che disciplinano la rivalutazione dei differenti elementi del rapporto previdenziale, a partire dal 1/1/1983) indici inferiori e diversi da quelli determinati dall'ISTAT, ha comportato la liquidazione di una pensione inferiore a quella dovuta, come verificato in sede di relazione tecnica di parte
Premesso che la richiesta di riliquidazione inoltrata alla Cassa nel luglio del 2023 non aveva avuto
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esito positivo , ha agito in giudizio per riliquidazione della pensione riconosciutagli a partire dal

1.5.2022 nella misura mensile di euro 2.477,54 fino alla data del 31.12.2024 e per la condanna della Cassa convenuta all'erogazione dei ratei differenziali spettanti a partire dal 1.5.2022 al
31.12.2024 nella misura di euro 3.487,11
Costituendosi in giudizio la Cassa ha negato fondatezza alla pretesa del ricorrente, sostenendo di avere fatto applicazione di quanto previsto nel DM 30.9.1982 adottato in conformità alle previsioni dell'art. 16 della L. 576/80, applicando - sia per le pensioni che per il limite di reddito stabilito- la rivalutazione a far data dall'1.1.1983 con riferimento, quanto alla prima applicazione, al tasso medio
ISTAT Relativo alla svalutazione 1981 rispetto al 1980.
Il procuratore della resistente, ha formulato a sua volta domanda riconvenzionali subordinate all'accoglimento in tutto o in parte delle domande avversarie, sostenendo che laddove la Cassa avesse errato nel determinare i redditi pensionabili ne sarebbero conseguite omissioni contributive a carico del ricorrente , tali da precludere il diritto alla pensione per gli anni oggetto di scopertura o comunque da fondare il diritto al versamento a favore della Cassa stessa dei contributi omessi e non prescritti.
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è fondato .
La questione di cui è causa attiene alla quantificazione della pensione di vecchiaia spettante al ricorrente che vi ha acceduto con decorrenza 1.5.2022 .
Invero , in ordine alla questione controversa, attinente alla decorrenza della rivalutazione dei redditi da
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