Trib. Roma, sentenza 08/01/2024, n. 290

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/01/2024, n. 290
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 290
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
M I Presidente
C P Giudice rel.
M V C Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 73497/2018 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 16/04/1987), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. A D B;

ricorrente
E
(BRASILE, 13/07/1986), con il patrocinio dell'avv. CP_1
F A;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
2
CONCLUSIONI
v. note sostitutive dell'udienza del 6.6.2023

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1
sua separazione da con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio civile in data 26/01/2013;
la ricorrente ha chiesto
addebitarsi la separazione al marito, che nel tempo aveva tenuto
condotte violente, presumibilmente perché aduso ad abusare di alcol
e sostanze stupefacenti;
ha chiesto di conseguenza l'affidamento
esclusivo dei figli e nati rispettivamente nel 2015 e nel Per_1 Per_2
2017.
Il resistente oltre a contestare i presupposti dell'addebito, ha invocato
l'affidamento condiviso dei figli chiedendo di essere esonerato dal loro
mantenimento in quanto ristretto agli arresti domiciliari per il reato di
maltrattamenti che danno dei familiari medesimi, per il quale al
momento della costituzione in questo procedimento era stato disposto
nei suoi confronti il giudizio immediato. All'esito della fase
presidenziale si è stabilito che il padre potesse incontrare i figli -
affidati in via esclusiva alla madre - unicamente in modalità protetta e
previa esecuzione di analisi tossicologiche che potessero escludere
l'assunzione da parte sua di sostanze stupefacenti.
E stata disposta inoltre una consulenza tecnica psicologica che ha
posto in evidenza la buona relazione tre figli e la madre e la adeguata
3
capacità di costei di provvedere alle loro necessità e ai loro bisogni
emotivi, e da tuttavia segnalato quale potenziale rischio evolutivo la
presenza di una tensione sottostante, conseguenza degli avvenimenti
pregressi, che crea nei bambini una situazione di incertezza in ordine
alla collocazione nella loro vita della figura paterna;
la consulente ha
fatto presente che nel corso delle operazioni non è stato possibile
effettuare un incontro congiunto padre – figli in quanto il resistente di
fatto si era sottratto alla indicazione di eseguire una analisi del bulbo
pilifero che costituiva una precondizione per la ripresa degli incontri,
in quanto si era rasato completamente in ogni parte del corpo
rendendo così impossibile l'esecuzione del test e consentendo solo
analisi sulle urine, di efficacia estremamente più limitata nel tempo
(limitata cioè a pochi giorni antecedenti l'esame).
Sono stati attivati i percorsi di sostegno suggeriti dalla consulente
tecnica, sia per i minori (in particolare il più grande , sia per i Per_1
genitori, separatamente;
il resistente tuttavia – che non si è mai
sottoposto neppure in seguito all'esame della matrice pilifera – ha
interrotto per due volte il percorso (e i relativi controlli) ed ha cessato
definitivamente di interagire con il servizio dal marzo 2021,
sottraendosi di fatto ad una attualizzazione della valutazione disposta
nei suoi confronti, ed evidenziando così la fragilità del proprio
proposito di riallacciare i rapporti con i figli. Solo nell'aprile 2023
risulta avere ripreso contatto con il Servizio Sociale ed essere stato
indirizzato verso il centro famiglia “ ”, ove, stando al Parte_2
4
contenuto del carteggio prodotto unitamente alle memorie ex art 190
c.p.c.
,- avrebbe frequentato in modo discontinuo un certo numero di
“incontri di gruppo multifamiliari” compatibilmente con i propri
impegni lavorativi.
E' emerso ancora che lo stesso – all'insaputa della moglie – già al CP_1
tempo della celebrazione dell'udienza presidenziale avesse concluso
un accordo con il locatore della casa familiare avente ad oggetto il
rilascio dell'immobile e la consegna in proprietà della mobilia ivi
contenuta a compensazione
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