Trib. Foggia, sentenza 09/12/2024, n. 2839
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Testo completo
N. R.G. 1261/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1261/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16 ottobre
2024 senza la fissazione dei termini di legge da ritenersi rinunciati.
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIEMONTE GIANLUCA, elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 1 MILANO presso il difensore avv. PIEMONTE GIANLUCA
- RICORRENTE
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: mutamento di sesso.
Conclusioni: come in atti.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, di stato libero e senza prole, ha proposto domanda di Parte_1 rettificazione di attribuzione di sesso. L'attore ha esposto che: a) fin da bambino, manifestava un forte desiderio di appartenere al genere femminile;
b) lo stesso, infatti, durante l'infanzia, mostrava
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propensione e preferenza per giochi e attività femminili, a Carnevale, dopo che i genitori lo travestivano da , andava a casa delle sue amiche e giocava alle Winx, interpretando il personaggio Per_1
;
c) a 17 anni ha cominciato ad assecondare la sua passione per il make-up, iniziando a truccare se Per_2
stesso ed altri;
d) a 19 anni, nel corso dell'esperienza di ragazza alla pari negli Stati Uniti d'America a
Seattle, ha cominciato ad esibirsi come Drag Queen in spettacoli dove gli uomini si travestono da donna, acquisendo piena consapevolezza della sua vera natura femminile;
e) al rientro in Foggia, ha dunque intrapreso trattamenti estetici di epilazione definitiva e un percorso psicologico con la dottoressa teso a verificare la sua vera identità. CP_1
La ricorrente, aggiungendo di aver concluso il percorso psicologico ha concluso chiedendo di essere autorizzata al mutamento di sesso e all'intervento chirurgico al fine di adeguare le caratteristiche morfologiche alla identità femminile per come già socialmente riconosciuta, dal momento che per tutti la ricorrente sarebbe non più ma anche in ragione dell'abbigliamento femminile e Pt_1 Per_3 dell'incidenza sull'aspetto esteriore delle terapie ormonali assunte.
L'atto di citazione è stato comunicato al Pubblico Ministero, mediante trasmissione degli atti, per la partecipazione al giudizio e quest'ultimo ha espresso parere favorevole.
Sulla scorta della documentazione prodotta da parte attrice, alla luce della relazione in atti espletata da professionista e specialista, considerate le dichiarazioni rese in udienza dall'attrice, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed introitata a sentenza.
*****
La domanda proposta dall'attrice è fondata e può, pertanto, essere accolta. Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L. 164/1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs. 150/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982, ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. 164/1982 la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante,
l'art. 1, L. 164/1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se sia, invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto in questione sono oggi
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intervenute la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/2015, e la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/2015. Quest'ultima, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L. 164/1982, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, 1 co., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali.
La Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1261/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16 ottobre
2024 senza la fissazione dei termini di legge da ritenersi rinunciati.
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIEMONTE GIANLUCA, elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 1 MILANO presso il difensore avv. PIEMONTE GIANLUCA
- RICORRENTE
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: mutamento di sesso.
Conclusioni: come in atti.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, di stato libero e senza prole, ha proposto domanda di Parte_1 rettificazione di attribuzione di sesso. L'attore ha esposto che: a) fin da bambino, manifestava un forte desiderio di appartenere al genere femminile;
b) lo stesso, infatti, durante l'infanzia, mostrava
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propensione e preferenza per giochi e attività femminili, a Carnevale, dopo che i genitori lo travestivano da , andava a casa delle sue amiche e giocava alle Winx, interpretando il personaggio Per_1
;
c) a 17 anni ha cominciato ad assecondare la sua passione per il make-up, iniziando a truccare se Per_2
stesso ed altri;
d) a 19 anni, nel corso dell'esperienza di ragazza alla pari negli Stati Uniti d'America a
Seattle, ha cominciato ad esibirsi come Drag Queen in spettacoli dove gli uomini si travestono da donna, acquisendo piena consapevolezza della sua vera natura femminile;
e) al rientro in Foggia, ha dunque intrapreso trattamenti estetici di epilazione definitiva e un percorso psicologico con la dottoressa teso a verificare la sua vera identità. CP_1
La ricorrente, aggiungendo di aver concluso il percorso psicologico ha concluso chiedendo di essere autorizzata al mutamento di sesso e all'intervento chirurgico al fine di adeguare le caratteristiche morfologiche alla identità femminile per come già socialmente riconosciuta, dal momento che per tutti la ricorrente sarebbe non più ma anche in ragione dell'abbigliamento femminile e Pt_1 Per_3 dell'incidenza sull'aspetto esteriore delle terapie ormonali assunte.
L'atto di citazione è stato comunicato al Pubblico Ministero, mediante trasmissione degli atti, per la partecipazione al giudizio e quest'ultimo ha espresso parere favorevole.
Sulla scorta della documentazione prodotta da parte attrice, alla luce della relazione in atti espletata da professionista e specialista, considerate le dichiarazioni rese in udienza dall'attrice, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed introitata a sentenza.
*****
La domanda proposta dall'attrice è fondata e può, pertanto, essere accolta. Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L. 164/1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs. 150/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982, ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. 164/1982 la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante,
l'art. 1, L. 164/1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se sia, invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto in questione sono oggi
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intervenute la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/2015, e la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/2015. Quest'ultima, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L. 164/1982, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, 1 co., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali.
La Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del
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