Trib. Bologna, sentenza 27/11/2024, n. 3081
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Testo completo
N.R.G. 124/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 14/11/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 124/2024, promosso da:
nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 04YUMGM con il patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI DAVIDE RICORRENTE contro
- Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “in via principale e nel merito: annullare la decisione adottata dal Questore di NN, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, D. Lgs. n. 286/1998, convertito nella legge Parte_1
173/2020 (all'epoca della domanda in vigore) e per l'effetto disporre la trasmissione degli atti al Questore di NN, per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, rinnovabile, previo parere della Commissione Territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in conformità all'art. 3 CEDU con ogni conseguente statuizione di legge ovvero dell'asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost. e/o altro titolo idoneo alla sua permanenza in Italia;
in via subordinata: accertare, previo riesame della posizione del sig. Parte_1
e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno ovvero altro titolo idoneo alla permanenza
[...] in Italia;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di procedura”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 04/01/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di annullare la decisione adottata dal Questore di NN (notificatagli il 06/12/2023) e disporre il rilascio del permesso di soggiorno protezione speciale.
2.1. Nel parere richiesto alla Commissione Territoriale, in merito alla richiesta formalizzata in data 25 giugno 2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, quest'ultima ha evidenziato
“…come non si ravvisino, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU: l'istante si trova in Italia dal 2014, tuttavia non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale, atteso che non ha prodotto documentazione concernente la partecipazione a corsi di alfabetizzazione, di formazione o svolgimento di volontariato. la domanda di partecipazione al corso di alfabetizzazione a.s. 2022/2023 non risulta nemmeno sottoscritta e non vi è alcuna attestazione che comprovi l'avvenuta presentazione. per quanto riguarda l'attività lavorativa, dall'arrivo nel nostro paese avvenuto nel 2014, risulta aver lavorato pochi mesi nel 2021 (5 mesi) e quattro mesi nel 2022. dichiara che il fratello è regolarmente soggiornante sul territorio, ma nulla documenta a tal proposito. tanto premesso, non risulta prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessaria a fondare una tutela ex art. 8 CEDU.”.
2.2. La Questura di NN ha così fondato il provvedimento reiettivo sul parere sfavorevole emesso dalla suddetta autorità amministrativa.
3.1. Il Sig. proponendo ricorso avverso il diniego, ha rappresentato di aver radicato sul territorio Pt_1 nazionale la propria identità, sia per l'attività lavorativa svolta, sia per le relazioni sociali intrecciate sul territorio.
3.2. In data 09/01/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di prima comparizione in data 11/06/2024.
3.3. Il , regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio e può dichiararsene Controparte_2 la contumacia.
3.4. Dunque, all'udienza di comparizione, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “vengo dalla Nigeria, Edo State. Sono in Italia da 9 anni. Sto lavorando. Come operaio agricolo. Vivo a Brisighella. Pago 200 euro al mese. Il mio contratto scade a luglio 2024 ma me lo rinnoveranno.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio in data 12/11/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
3.6. Il difensore, depositate le note conclusive in sostituzione della suddetta udienza, ha formulato le conclusioni di cui in epigrafe.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di NN con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
4.3. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di NN ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.4 . Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.5. Nel merito, è opportuno rilevare, in primo luogo, che, nel caso di specie, non è emerso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 14/11/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 124/2024, promosso da:
nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 04YUMGM con il patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI DAVIDE RICORRENTE contro
- Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “in via principale e nel merito: annullare la decisione adottata dal Questore di NN, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, D. Lgs. n. 286/1998, convertito nella legge Parte_1
173/2020 (all'epoca della domanda in vigore) e per l'effetto disporre la trasmissione degli atti al Questore di NN, per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, rinnovabile, previo parere della Commissione Territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in conformità all'art. 3 CEDU con ogni conseguente statuizione di legge ovvero dell'asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost. e/o altro titolo idoneo alla sua permanenza in Italia;
in via subordinata: accertare, previo riesame della posizione del sig. Parte_1
e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno ovvero altro titolo idoneo alla permanenza
[...] in Italia;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di procedura”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 04/01/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di annullare la decisione adottata dal Questore di NN (notificatagli il 06/12/2023) e disporre il rilascio del permesso di soggiorno protezione speciale.
2.1. Nel parere richiesto alla Commissione Territoriale, in merito alla richiesta formalizzata in data 25 giugno 2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, quest'ultima ha evidenziato
“…come non si ravvisino, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU: l'istante si trova in Italia dal 2014, tuttavia non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale, atteso che non ha prodotto documentazione concernente la partecipazione a corsi di alfabetizzazione, di formazione o svolgimento di volontariato. la domanda di partecipazione al corso di alfabetizzazione a.s. 2022/2023 non risulta nemmeno sottoscritta e non vi è alcuna attestazione che comprovi l'avvenuta presentazione. per quanto riguarda l'attività lavorativa, dall'arrivo nel nostro paese avvenuto nel 2014, risulta aver lavorato pochi mesi nel 2021 (5 mesi) e quattro mesi nel 2022. dichiara che il fratello è regolarmente soggiornante sul territorio, ma nulla documenta a tal proposito. tanto premesso, non risulta prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessaria a fondare una tutela ex art. 8 CEDU.”.
2.2. La Questura di NN ha così fondato il provvedimento reiettivo sul parere sfavorevole emesso dalla suddetta autorità amministrativa.
3.1. Il Sig. proponendo ricorso avverso il diniego, ha rappresentato di aver radicato sul territorio Pt_1 nazionale la propria identità, sia per l'attività lavorativa svolta, sia per le relazioni sociali intrecciate sul territorio.
3.2. In data 09/01/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di prima comparizione in data 11/06/2024.
3.3. Il , regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio e può dichiararsene Controparte_2 la contumacia.
3.4. Dunque, all'udienza di comparizione, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “vengo dalla Nigeria, Edo State. Sono in Italia da 9 anni. Sto lavorando. Come operaio agricolo. Vivo a Brisighella. Pago 200 euro al mese. Il mio contratto scade a luglio 2024 ma me lo rinnoveranno.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio in data 12/11/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
3.6. Il difensore, depositate le note conclusive in sostituzione della suddetta udienza, ha formulato le conclusioni di cui in epigrafe.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di NN con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
4.3. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di NN ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.4 . Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.5. Nel merito, è opportuno rilevare, in primo luogo, che, nel caso di specie, non è emerso
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