Trib. Milano, sentenza 12/08/2024, n. 7649

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 12/08/2024, n. 7649
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 7649
Data del deposito : 12 agosto 2024

Testo completo

N. R.G. 9645/2022

REPUBBLICA ALNA IN NOME DEL POPOLO ALNO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VI CIVILE Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.SS NN Giorgia Carbone, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 9645/2022 R.G. promoSS da: WR S.r.l. (c.f. 06749970155), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale sita in Pero (MI) via Figino 66, e T&T S.r.l (c.f. 03119930698), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pero (MI) via Figino 66/A entrambe elettivamente domiciliate in Milano, Corso Venezia n. 18, presso gli Avv.ti Andrea Monti del Foro di Pescara e Lorenzo Vigasio del Foro di Milano, che le rappresentano e difendono giusta procura in atti ATTRICI

CONTRO

ER BANCA S.p.A.
(C.F. 01153230360 – P.IVA 03830780361), in persona del procuratore speciale pro tempore, con sede legale sita in Modena, Via San Carlo, 8/20, elettivamente domiciliata in Roma via conca d'Oro n. 285, presso l'Avv. David Giuseppe Apolloni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti CONVENUTA NONCHE'

CONTRO

EL AL S.p.a.,
oggi anche TI S.p.a. (P.IVA 00488410010), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale sita in Milano, p.za Affari, n. 2 elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 12, presso l'Avv. Fabrizio Badò del foro di Roma, che la rappresenta e difende giusta procura in atti CONVENUTA OGGETTO: accesso abusivo home banking CONCLUSIONI : Per parte attrice
Voglia l'adito Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza per materia, valore e territorio, contrariis rejectis:
1–NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
A–accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute nella causazione dei danni subiti dalle attrici per effetto delle condotte di cui in narrativa e per l'effetto B- condannare le convenute a pagare solidalmente tra loro in favore di Cwr S.r.l. la somma € 94.516,26
o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria;
C– condannare le convenute a pagare solidalmente tra loro in favore di T & T S.r.l. la somma € 67.991,94 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria;

pagina 1 di 16 2–NEL MERITO, IN SUBORDINE
A–accertare e dichiarare, la misura della responsabilità di ciascuna convenuta nella causazione dei danni sopra descritti nella misura indicativa del 50% ciascuna salvo diverso riparto percentuale all'esito dell'espletanda istruttoria e per l'effetto, B- condannare ciascuna di esse, per quanto di ragione, al pagamento in favore della Cwr S.r.l. della somma € 94.516,26 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria secondo la rispettiva quota di responsabilità;
C–condannare ciascuna di esse, per quanto di ragione, al pagamento in favore della T&T S.r.l. della somma € 67.991,94 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria secondo la rispettiva quota di responsabilità;
3–NEL MERITO, SULLE SPESE Con vittoria di spese ed onorari di lite e sentenza esecutiva come per legge
”;
Per parte convenuta ER NC S.p.A.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE autorizzare la chiamata in causa del terzo TI S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, Codice Fiscale/Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010, con sede in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, e, per l'effetto, pronunciare decreto di spostamento della prima udienza di comparizione ai sensi e per gli effetti degli artt. 106, 167 e 269 c.p.c. al fine di consentire la chiamata in giudizio nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
NEL MERITO In via principale: Rigettare in toto la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese legali oltre IVA e CAP come per legge. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande promosse da WR s.r.l. e da T&T s.r.l., riconoscere la esclusiva responsabilità di TI S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore nella causazione dei danni lamentati dalle società attrici e, per l'effetto, condannarla a tenere indenne ER NC S.p.a. da qualsiasi pregiudizio economico in merito ai fatti di causa, sostituendo, quindi l'istituto di credito nel pagamento di qualsivoglia somma riconosciuta al ricorrente a qualsivoglia titolo. In via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande promosse da WR s.r.l e T&T s.r.l., accertare e dichiarare il concorso di colpa delle società attrici e di TI S.p.A. nella misura che sarà ritenuta di giustizia, nella causazione dell'evento.
” Per la convenuta LE IA S.p.A.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in via principale, respingere ogni avversa domanda, in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;

- sempre, in via principale ed in subordine, nella denegata e non creduta eventualità di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da WR S.r.l. e T&T S.r.l. nel presente giudizio, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, per i fatti per cui è causa, dell'altra convenuta ER – NC Popolare per l'Emilia Romagna S.p.a. - C.F./P.IVA: 01153230360 – PEC: bper@pec.gruppobper.it, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Modena, Via San Carlo, n. 8/2 (41121), e, all'effetto;

- condannare, la steSS ER – NC Popolare per l'Emilia Romagna S.p.a. - C.F./P.IVA: 01153230360 – PEC: bper@pec.gruppobper.it, in persona del legale rappresentate pro tempore, con pagina 2 di 16 sede legale in Modena, Via San Carlo, n. 8/2 (41121), al risarcimento d'ogni somma riconosciuta in favore delle attrici WR S.r.l. e T&T S.r.l. e/o, comunque, a manlevare e tenere indenne, la TI S.p.a., da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla pretesa avanzata dalle attrici WR S.r.l. e T&T S.r.l. con il presente giudizio, condannando la steSS ER – NC Popolare per l'Emilia Romagna S.p.a. - C.F./P.IVA: 01153230360 – PEC: bper@pec.gruppobper.it, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Modena, Via San Carlo, n. 8/2 (41121), a rimborsare a TI S.p.a. quanto, eventualmente, riconosciuto in favore delle attrici WR S.r.l. e T&T S.r.l., ovvero a pagare, direttamente, alle predette attrici WR S.r.l. e T&T S.r.l., ogni somma a questo riconosciuta, oltre le spese legali;

- con vittoria di spese, anche generali, ed onorari”. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. PremeSS – Svolgimento del giudizio Con atto di citazione in giudizio ritualmente notificato le società WR s.r.l. e T. & T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, convenivano in giudizio ER NC S.p.A. (quale cessionaria di NC TE Sanpaolo S.p.A.) e LE IA S.p.A. per ivi accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute nella causazione dei danni subiti dalle attrici per effetto di abusivi accessi nel sistema di home banking e conseguentemente condannarle al pagamento in solido tra loro in favore di Cwr S.r.l. della somma € 94.516,26 o quella maggiore
o minore ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria, nonché in favore di T & T S.r.l. la somma € 67.991,94 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria. In subordine chiedevano, previo accertamento e declaratoria della responsabilità di ciascuna convenuta nella causazione dei danni sopra descritti nella misura indicativa del 50% ciascuna salvo diverso riparto percentuale all'esito dell'espletanda istruttoria, la condanna delle convenute al pagamento in favore della Cwr S.r.l. della somma € 94.516,26 o quella maggiore
o minore ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria secondo la rispettiva quota di responsabilità, nonché al pagamento in favore della T&T S.r.l. della somma € 67.991,94 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria secondo la rispettiva quota di responsabilità, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della propria pretesa le attrici deducevano che:
➢ nel dicembre 2020 le attrici intrattenevano rapporti di conto corrente bancario con la NC TE San Paolo S.p.a. presso l'agenzia di Pero (MI), quest'ultima ceduta in data 21 giugno 2021 insieme a tutti i rapporti presso di eSS esistenti alla ER S.p.a.;

➢ le società odierne attrici erano titolari di due distinti rapporti di conto corrente presso NC TE San Paolo S.p.a, entrambe accesi fin dal 2012 presso la filiale di Pero (Mi), quanto alla WR S.r.l. con il seguente codice iban [...], quanto alla T & T S.r.l con il seguente codice iban [...];

➢ ai suddetti conti correnti era annesso il servizio di internet banking dedicato alle imprese e denominato INBIZ, il cui funzionamento era incentrato su un c.d. sistema di sicurezza, che prevedeva l'autenticazione dell'utente mediante username e password, cui seguiva una notifica da autenticare. Al servizio di internet banking si accedeva tramite la piattaforma www.intesasanpaoloinbiz.com;

➢ il numero 3460647695 su cui venivano inviati dal sistema le notifiche con la richiesta di reinserire il PIN era associato ad una sim IM S.p.a di cui è titolare sin dal 2011 la WR SRL e nella disponibilità della SI.ra Michela LL, della WR S.r.l. e che operava su entrambi i conti;
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➢ il giorno 29 dicembre 2020 la OT.SS Michela LL si recava in ufficio per alcuni adempimenti di fine anno sebbene l'azienda fosse chiusa per ferie dal 24 dicembre al 7 gennaio;
alle ore 11,45 dopo aver precedentemente, alle 11,00 circa, utilizzato la piattaforma www.intesasanpaoloinbiz.com per effettuare alcune disposizioni di pagamento, la OT.SS LL tentava di accedere nuovamente al servizio di internet banking per effettuare ulteriori disposizioni, che tuttavia non riusciva a portare a termine poiché le notifiche contenenti le richieste di reinserimento PIN non arrivavano sul numero dedicato il 3460647695;

➢ di fronte al perdurare dell'anomalia la OT.SS LL contattava alle ore 14,11 il servizio assistenza INBIZ NC TE al numero verde 800312316 per segnalare l'anomalia
➢ nel corso della telefonata durata circa venti minuti, veniva consigliato dall'operatore di disinstallare e reinstallare nuovamente l'applicazione INBIZ, cosa che la OT.SS LL faceva nel corso della steSS chiamata supportata dall'operatore, riconfigurando l'applicazione;

➢ a seguito di tale operazione la OT.SS LL constatava che le notifiche di autenticazione per continuare l'installazione non arrivavano;

➢ di fronte al perdurare dell'anomalia l'operatore faceva presente alla Dr.SS LL che il problema non era ascrivibile al sistema operativo della NC, ma, verosimilmente, all'operatore telefonico, suggerendole di segnalare il problema all'assistenza IM;

➢ immediatamente, la OT.SS LL si attivava per segnalare l'anomalia ai numeri dedicati all'assistenza IM, effettuando tra le ore 14,34 e le 15,15, nove chiamate ai numeri di assistenza IM 119, 187 e 191 in seguito alle quali appurava che la numerazione, il 3460647695, era attiva, e quanto al perdurante mancato ricevimento dei meSSggi di autenticazione lo stesso operatore IM si limitava ad ipotizzare una correlazione tra il disservizio lamentato e le precipitazioni nevose verificatesi in quei giorni ed ai conseguenti problemi di connessione determinate dall'evento atmosferico;

➢ la OT.SS LL, permanendo l'impossibilità di accesso alla piattaforma dell'internet banking, prima di lasciare gli uffici della WR intorno alle ore 16,30 inviava una mail alla collega SI.ra NA MI, che era in ferie, facendo presente di avere problemi con il telefono utilizzato per accedere ai conti e chiedendole di stampare e inviare i movimenti dei giorni successivi e di mandarglieli il giorno seguente;

➢ come richiesto dalla SI.ra LL la SI.ra NA MI provvedeva all'accesso tramite il numero 3381107595 e a stampare ed inoltrare a mezzo email in data 30 dicembre 2020 i movimenti sul conto corrente della WR;

➢ la SI.ra LL solo dopo aver preso visione della mail inviatale dalla collega constatava che in data 29 dicembre dai conti delle società attrici erano stati disposti N. 4 bonifici non autorizzati, di rilevanti importi e precisamente: a) in data 29 dicembre 2020 dal c\c avente iban [...] in favore di SS NN [...] BB di € 14.950,09 (causale acconto TFR);
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b) in data 29 dicembre 2020 dal c\c avente iban [...] in favore di SE IU [...] BB di € 14.980,45 (causale saldo fattura 583/11/2020 del 30/11/2020);
c) in data 29 dicembre 2020 dal c\c avente iban [...] in favore di UL VA [...] BB di € 14.960,36 (causale saldo vostre fatture numero 29/30/31/32 del 04/08/2020);
d) in data 29 dicembre 2020 dal c\c avente iban [...] in favore di UN AF [...] BB di € 49.670,36 (causale pagamento vendita volkswagen amarok v6 tdi);

➢ constatava, inoltre, che alla data del 30 dicembre risultavano in lavorazione altri 2 bonifici i quali venivano successivamente bloccati: e) in data 30 dicembre 2020 dal c\c avente iban [...] in favore di NT AR [...] BB di € 9.800,00 (Bloccato);
f) in data 30 dicembre 2020 dal c\c avente iban [...] in favore di SS NN [...] BB di € 14.500,00 (andato in addebito al 31/12/2020 ma stornato e riaccreditato in data 05/01/2021);

➢ analogamente dal conto della T&T S.r.l. si constatava che alla data del 29 Dicembre erano stati eseguiti n.4 bonifici non autorizzati: a) in data 29 dicembre 2020 dal c\c avente iban [...] di T & T S.r.l. BB in favore di IL IG [...] BB di € 14.760,30 (causale Polizze scadenze 31.12-2020);
b) in data 29 dicembre 2020 dal c\c avente iban [...] di T & T S.r.l. BB in favore di EL RE [...] BB di € 14.860,39 (Causale TF 12 2020);
c) in data 29 dicembre 2020 dal c\c avente iban [...] di T & T S.r.l. BB in favore di De LI IG [...] BB di € 14.970,30 (Causale Saldo Fattura 45236 12 2020);
d) in data 29 dicembre 2020 dal c\c avente iban [...] di T & T S.r.l. BB in favore di KA IS DE341001100126261590693 di BB € 23.400,95 (Causale Fatt 11 2020 scad);

➢ con valuta 31 Dicembre 2020 risultavano in lavorazione 2 bonifici per i quali successivamente si aveva lo storno e il riaccredito: e) in data 31 dicembre 2020 dal c\c avente iban [...] di T & T S.r.l. BB in favore di IL IG [...] BB di € 14.550,00 (andato in addebito al 31/12/2020 ma stornato e riaccreditato in data 05/01/2021);
f) in data 31 dicembre 2020 dal c\c avente iban [...] di T & T S.r.l. BB in favore di Di UL VA [...] di € 14.700,00 (andato in addebito al 31/12/2020 ma stornato e riaccreditato in data 05/01/2021);

➢ la SI.ra LL alle ore 17,00 del 30 dicembre 2020, non appena constatato che dai conti della WR S.r.l. e della T&T S.r.l. erano stati disposti dei bonifici non autorizzati, cercava di contattare il referente TE SI.ra GU e chiedeva, inoltre, alla collega SI.ra MI di avvisare telefonicamente l'assistenza INBIZ per segnalare i fatti e chiedere l'immediato blocco di tutte le operazioni non autorizzate;

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➢ l'operatore TE nel corso della telefonata assicurava di aver bloccato tutte le operazioni ancora pendenti ovvero quelle disposte in data 30 dicembre 2020, mentre per quelle del 29 dicembre sarebbe stato neceSSrio recarsi in filiale;

➢ subito dopo, alle ore 17,00 la SI.ra LL provava a chiamare telefonicamente il proprio gestore — GU—ma senza esito essendo il cellulare della signora GU spento;
pertanto inviava alla steSS alle h. 17,53 un'email recante in oggetto la dicitura URGENTE = ADDEBITO ERRATO al funzionario Cristina GU segnalando che dal conto risultano essere stati disposti bonifici non autorizzati;

➢ i bonifici non autorizzati sui conti delle due società in data 29 dicembre 2020 risultavano essere stati disposti nella fascia oraria 12,38- 13,29 dello stesso giorno;

➢ alle 20,53 del 30/12/2020 la SI.ra LL veniva richiamata dalla SI.ra GU sul cellulare, la quale dopo avere appreso dell'accaduto invitava la SI.ra LL a recarsi in filiale il giorno successivo insieme al SI. BA (legale rappresentante delle società);

➢ il 31/12 la SI.ra LL e il SI. BA prima si recavano nella filiale e successivamente andavano a sporgere denuncia-querela a carico di ignoti presso gli Uffici del Compartimento di Polizia Poste e delle Comunicazioni per la Lombardia;

➢ nell'occasione, il SI. BA apprendeva dagli operanti della Polizia che raccoglievano la denuncia che il tipo di frode perpetrata in danno delle due società si realizzava attraverso il furto delle credenziali di accesso alla piattaforma di internet banking grazie alla tecnica nota come “sim swap”. Questa tecnica consisteva nell'ottenere da parte dall'operatore telefonico un duplicato della sim
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