Trib. Pescara, sentenza 27/02/2024, n. 352

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 27/02/2024, n. 352
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 352
Data del deposito : 27 febbraio 2024

Testo completo

1
N. R.G. 1376/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Federico Ria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in primo grado, iscritta al nr. 1376/23 R.A.C.C., vertente
TRA
AL AR RI (nata a [...] il [...], c.f.
[...]), AZ NC (nato a [...] il [...], c.f.
[...]) e PO KR (nata a [...] il
22.09.1982 c.f. [...])), rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Savino De Toma (C.F. [...]) con domicilio digitale Pec: savino.detoma.avvocato@legalmail.it e dall' Avv.
Benedetto Piarulli (Codice fiscale: [...]) con Pec benedetto.piarulli@pec.ordineavvocatitrani.it , elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore Avv. Savino De Toma giusta procura speciale in atti;

pagina 1 di 18


2
OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., con sede legale in San Donato
Milanese, Via dell'Unione Europea n. 6a-6b, codice fiscale e p. iva 06374460969, rea n. 1888273, in persona del suo procuratore dott. Amodeo Giuseppe (nato a
Reggio di Calabria in data 10.04.1960, c.f. [...]) che la rappresenta in virtù di procura in autentica di firma del Dott. Matteo Romano,
Notaio in Milano, in data 21.10.2022 (rep. n. 5488 racc. n. 4129) e rilasciata dal
Dott. Michele Cermele (doc. 1), munito dei necessari poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.7.2020, quale procuratrice speciale - giusta procura speciale a firma autenticata dal dott. Angelo Busani, Notaio in
Milano, in data 09.08.2022 - rep. n. 55.553 racc. 25.807 (doc. 2) - di AM
ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Napoli, Via Santa Brigida n. 39, C.F. 05828330638, avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 05828330638, iscritta al n. 458737 del R.E.A. di Napoli, iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'IT ai sensi dell'art. 106 del
Testo Unico Bancario
, codice ABI 12933, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Alessio del foro di Padova (C.F: [...]- fax :
049/657687 - PEC : giuseppe.alessio@ordineavvocatipadova.it), per procura speciale in atti presso il cui Studio sito a Padova, Piazzale Stazione n. 7, elegge domicilio;

OPPOSTO
oggetto: opposizione a d.i. nr. 1811/22 in materia di rapporti bancari;
conclusioni: come da relativo verbale d'udienza, da ritenersi materialmente allegato
pagina 2 di 18
3
alla presente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 29.12.2022 iscritto al n. 4920/2022 R.G. del
Tribunale di Pescara, la società CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A chiedeva di ingiungere ai sig.ri IE MA TT, GA CO e ZI
TE nella qualità di fideiussori della società TT Legno s.r.l. ( P.Iva
01861610689), poi denominata ACRO s.r.l. con medesimo numero di partita iva, il pagamento in solido dell'importo di euro
202.437,49 per obbligazioni bancarie assunte e asseritamente non adempiute, costituite da finanziamento chirografario, conto anticipi e saldo passivo di conto corrente;

- Con decreto ingiuntivo n.1811/2022 del 30.12.2022 il Tribunale ordinario di
Pescara in persona dell'Ill.mo sig. Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha in giunto ai prefati il pagamento immediato in solido dell'importo di euro 202.437,49 oltre interessi di mora come da domanda, oltre alle spese di procedura liquidate in euro 406,50 per esborsi ed euro 2.242,00 per onorari oltre rimborso forfettario del
15%, Cpa ed IVA;.
Propongono opposizione gli ingiunti per i seguenti motivi.
pagina 3 di 18
4
ASSENZA DI PROVA IN ORDINE ALLA DICHIARATA TITOLARITA' DEL
CREDITO, NULLITA' PARZIALE DEI CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE
CONTENENTI CLAUSOLE UNIFORMI ABI. CONSEGUENTE DECADENZA
DALL'AZIONE DEL CREDITORE EX ART.1957 CC..
Si costituisce l'opposta a sua volta eccependo: il difetto di titolarità, dal lato passivo, delle cd. società veicolo (o “special pourpose vehicle”) all'uopo appositamente costituite a fronte dei motivi di opposizione esposti in citazione;

il difetto originario di procura per IE MA TT e TE ZI.
Conclude nel merito l'opposta, concludendo per il rigetto della opposizione e la conferma del decreto.
Sul difetto di titolarità, dal lato passivo, delle cd. società veicolo (o “special pourpose vehicle”).
La questione posta è effettivamente attinente non alla legittimazione passiva, ma alla titolarità dal lato passivo del rapporto controverso
La L. n. 130 del 1999 ha dato vita ad una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, la cui realizzazione ha previsto attraverso società appositamente costituite (cd. società veicolo o
"special pourpose vehicle"). Esse, in particolare, provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente (cd. "originator") e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi.
pagina 4 di 18
5
Per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione.
Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma
1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare
l'acquisto dei crediti, nonchè al pagamento dei costi dell'operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione.
Ciò detto, in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente
(nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo. I possessori dei titoli emessi dallo "special pourpose vehicle" possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perchè non soddisfatti dai debitori, ovvero perchè inesistenti o, al limite, perchè già estinti anche per compensazione ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dalla L. n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori. Ovvero, proprio quanto accadrebbe, nella specie, se si ammettesse la parte attrice a pretendere non solo la compensazione con eventuali controcrediti, ma anche
pagina 5 di 18
6
ad esigere il pagamento dell'importo residuato dal riclacolo delle competenze maturate sul saldo del conto de quo.
Ciò premesso, appare tuttavia evidente nella fattispecie al vaglio come gli opponenti eccepiscano solo l'inesistenza dell'azionato credito, mentre non formulino alcuna richiesta di condanna, anche in compensazione, per pretesi controcrediti.
Il richiamo pertanto operato dalla parte opposta alla disciplina de qua, va ritenuto del tutto inconferente.
L'opposizione va poi in effetti dichiarata inammissibile in relazione alla posizione dei debitori ingiunti IE MA TT e TE ZI.
Effettivamente, come eccepito dall'opposta, il mandato alle liti per l'opposizione a decreto ingiuntivo è stato conferito solo da GA CO, anche se nell'atto di citazione risultano inseriti i nominativi ed i dati degli altri debitori ingiunti IE
MA TT e TE ZI.
Come noto, l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (in termini Cass. SSUU nr. 21 dicembre
2022, n. 37434
).
Sulla contestazione in ordine alla legittimazione della ingiungente quale asserita cessionaria.
La cessione del credito è negozio consensuale a forma non vincolata (Trib
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi