Trib. Verona, sentenza 14/11/2024, n. 704

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 14/11/2024, n. 704
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 704
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 499/2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 14/11/2024, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente la dott.ssa Monica Casarotti in sostituzione dell'avv. Sinigaglia per la parte convenuta il dott. Per_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
In particolare la difesa di parte ricorrente, aderisce all'eccezione di prescrizione per l'a.s.
2018/2019, contestando la rilevanza dell'orario ai fini del riconoscimento del bonus e rilevando che per gli altri anni scolastici la durata del servizio prestato è superiore comunque ai 180 giorni
o fino al termine delle attività didattiche.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del
dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 14/11/2024, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e
della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 499 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 01/03/2024 avente
ad oggetto: carta docente/contratti a tempo determinato/discriminazione
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SINIGAGLIA MARIA ELENA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
( Email_1
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_2 P.IVA_2
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_3
Telematico Email_2

Motivi della decisione

1.Con ricorso depositato il 1.3.2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo indeterminato Controparte_1
(dal 1.9.2023 presso l'I.C. Caldiero, VR) e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti
a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “chiede all'On.le Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, di voler accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare il resistente alla consegna, in favore del ricorrente, delle Carte docenti del valore di CP_1
1 seguito indicato: 1) COMENCINI FILIPPO: € 2.000,00 Per un totale complessivo di Carte docenti per la somma di € 2.000,00. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, spese vive, IVA e CPA..”. In particolare la domanda risulta relativa agli aa.ss.
2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

2.Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_1
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del diritto CP_1 vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del
Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta;
ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994;
ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.

3. All'udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente ha aderito all'eccezione di prescrizione del diritto relativo all'a.s. 2018/2019, limitando così la domanda agli anni successivi.

4.Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.

5.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta
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