Trib. Firenze, sentenza 12/09/2024, n. 832

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 12/09/2024, n. 832
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 832
Data del deposito : 12 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1924/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1924/2024 tra

Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 12 settembre 2024 ad ore 11,27 innanzi al dott. T M G, sono comparsi:
Per FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE S.P.A l'avv. FILIPPO ANDREOLI Parte_1 in sostituzione degli avv.ti MANNUCCI LUIGI e ABATI MANLIO Per 'avv. VENTURA SILVIA Controparte_1
Il giudice invita le parti alla discussione L'avv. A conclude come da ricorso in opposizione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza sospensiva e contesta la debenza della somma di € 133,42 richieste a titolo di TFR per il mese di gennaio 2024, in quanto detto importo non è stato chiesto in sede monitoria e ha formulato inammissibile domanda solo in sede di memoria di costituzione. L'avv. V insiste nelle conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. T M G
Il Giudice
alle ore 16,08, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del
dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. T M G REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. T M G, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1924/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO, elettivamente domiciliata in VIA GERMANICO 203 ROMA presso il difensore avv. ABATI MANLIO
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURA CP_1 C.F._1 SILVIA e dell'avv. CONTE ANDREA e dell'avv. MARAFIOTI ANITA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR N. 104 presso il difensore avv. VENTURA SILVIA Pt_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora in avanti, 4F) ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 433/2024, con cui è stato ingiunto alla medesima di pagare a la somma in linea capitale di € 11.216,69 lordi a CP_1
titolo di TFR.
La società opponente ha rilevato di essere azienda tenuta a versare gli accantonamenti del TFR all' e di essere tenuta a corrispondere solo le quote di TFR rimaste in azienda, precisando di aver CP_2 corrisposto all'Istituto accantonamenti in favore del lavoratore per complessivi € 10.250,40, oltre rivalutazione per € 537,40. Ha quindi concluso – previa preliminare sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto – per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
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