Trib. Firenze, sentenza 12/09/2024, n. 832
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Testo completo
N. R.G. 1924/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1924/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 12 settembre 2024 ad ore 11,27 innanzi al dott. T M G, sono comparsi:
Per FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE S.P.A l'avv. FILIPPO ANDREOLI Parte_1 in sostituzione degli avv.ti MANNUCCI LUIGI e ABATI MANLIO Per 'avv. VENTURA SILVIA Controparte_1
Il giudice invita le parti alla discussione L'avv. A conclude come da ricorso in opposizione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza sospensiva e contesta la debenza della somma di € 133,42 richieste a titolo di TFR per il mese di gennaio 2024, in quanto detto importo non è stato chiesto in sede monitoria e ha formulato inammissibile domanda solo in sede di memoria di costituzione. L'avv. V insiste nelle conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. T M G
Il Giudice
alle ore 16,08, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del
dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. T M G REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. T M G, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1924/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO, elettivamente domiciliata in VIA GERMANICO 203 ROMA presso il difensore avv. ABATI MANLIO
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURA CP_1 C.F._1 SILVIA e dell'avv. CONTE ANDREA e dell'avv. MARAFIOTI ANITA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR N. 104 presso il difensore avv. VENTURA SILVIA Pt_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora in avanti, 4F) ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 433/2024, con cui è stato ingiunto alla medesima di pagare a la somma in linea capitale di € 11.216,69 lordi a CP_1
titolo di TFR.
La società opponente ha rilevato di essere azienda tenuta a versare gli accantonamenti del TFR all' e di essere tenuta a corrispondere solo le quote di TFR rimaste in azienda, precisando di aver CP_2 corrisposto all'Istituto accantonamenti in favore del lavoratore per complessivi € 10.250,40, oltre rivalutazione per € 537,40. Ha quindi concluso – previa preliminare sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto – per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio, ha rappresentato di essere tuttora creditore a titolo di TFR CP_1 della somma lorda di € 562,31, avendo ricevuto dall' in data 26.7.2024 la somma di € 8.487,80 CP_2 netti (corrispondenti ad € 10.787,80 lordi) e spettandogli l'ulteriore importo di € 133,42 quale rateo
TFR di gennaio 2024.
La causa – istruita documentalmente – è stata decisa all'esito dell'odierna udienza ex art. 420 c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (con conseguente superfluità di autonomamente pronunciarsi sull'istanza di sospensione formulata in ricorso).
***
è stato dipendente della società 4F dall'8.1.2018 al 3.2.2024, quando il rapporto di CP_1
lavoro è stato risolto per dimissioni rassegnate per giusta causa (doc. 1 fasc. monitorio).
In forza di quanto dichiarato dall'azienda nella CU 2024 (non specificamente contestata in questa sede), risulta in favore del un TFR al 31.12.2023 pari ad € 11.216,69, ovvero l'importo per il CP_1
quale è stato richiesto e concesso il decreto ingiuntivo opposto.
E' pacifico e documentato che, a seguito di richiesta di 4F di pagamento del TFR accantonato per €
10.250,40 lordi (doc. 1 fasc. opponente), il Fondo di Tesoreria abbia corrisposto al lavoratore in CP_2
data 26.7.2024 la corrispondente somma netta di € 8.487,80 (doc. 4 fasc. opposto).
Tale importo non copre l'intero credito per TFR maturato al 31.12.2023 e riportato nella CU 2024: pertanto, 4F deve essere condannata a pagare al la differenza di € 428,89 lordi (€ 11.216,69 - CP_1
€ 10.787,80), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
A ciò non osta che si possa trattare di importo accantonato presso il Fondo di Tesoreria, essendo il datore di lavoro tenuto ad anticipare quanto ivi accantonato, fatta salva l'ipoteso do incapienza (che legittima il pagamento diretto da parte di e in favore del lavoratore, peraltro previa istanza in tal CP_2
senso del datore di lavoro).
Invero, il Fondo di Tesoreria è stato istituito dalla L. 296/2006 per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato (con datori di lavoro con almeno 50 dipendenti) del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. (maturato a far data dal 1.1.2007).
Il meccanismo di liquidazione del TFR (o dell'anticipazione di esso nel corso del rapporto di lavoro) prevede che il relativo pagamento (su domanda del lavoratore) sia effettuato dal datore di lavoro (anche per la quota di competenza del Fondo), salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza (cioè, quando
l'anticipazione richiesta al datore di lavoro per conto del ecceda l'ammontare dei contributi CP_3 dovuti al medesimo), sull'ammontare dei contributi complessivamente dovuti agli enti CP_3 previdenziali nel medesimo mese (art. 2, comma 2, D.M. 30.1.2007, “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione a lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 220 del codice civile - Fondo Tesoreria”).
Qualora però l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo, che l'azienda è tenuta ad erogare nel mese, sia eccedente rispetto all'ammontare della contribuzione complessivamente dovuta al
Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, si verifica una situazione di cd.
“incapienza”, tale che – segnalata la circostanza dal datore di lavoro all' – il Fondo di Tesoreria è CP_2 tenuto a pagare direttamente al lavoratore l'intera quota a suo carico delle prestazioni richieste (art. 2, comma 4, DM 30.1.2007)1.
E' invece inammissibile la domanda di pagamento del rateo TFR del mese di gennaio 2024, in quanto domanda nuova formulata dal lavoratore in questa sede e non oggetto di richiesta in sede monitoria.
In conclusione, revocato il d.i. opposto, 4F deve essere condannata a pagare a quale CP_1 residuo del TFR maturato fino al 31.12.2023, la somma lorda di € 428,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite (fase monitoria e fase di opposizione) sono compensate per 1/2 e sono poste a carico dell'opponente per la restante quota di 1/2, essendo comunque il decreto ingiuntivo stato emesso quando il lavoratore aveva a disposizione solo la CU 2024 e non aveva ancora ricevuto il pagamento da parte del Fondo di Tesoreria (compulsato dal datore di lavoro solo dopo l'emissione e la notifica del decreto ingiuntivo);la relativa liquidazione, già nella misura di 1/2, è fatta in dispositivo senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1924/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 12 settembre 2024 ad ore 11,27 innanzi al dott. T M G, sono comparsi:
Per FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE S.P.A l'avv. FILIPPO ANDREOLI Parte_1 in sostituzione degli avv.ti MANNUCCI LUIGI e ABATI MANLIO Per 'avv. VENTURA SILVIA Controparte_1
Il giudice invita le parti alla discussione L'avv. A conclude come da ricorso in opposizione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza sospensiva e contesta la debenza della somma di € 133,42 richieste a titolo di TFR per il mese di gennaio 2024, in quanto detto importo non è stato chiesto in sede monitoria e ha formulato inammissibile domanda solo in sede di memoria di costituzione. L'avv. V insiste nelle conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. T M G
Il Giudice
alle ore 16,08, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del
dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. T M G REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. T M G, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1924/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO, elettivamente domiciliata in VIA GERMANICO 203 ROMA presso il difensore avv. ABATI MANLIO
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURA CP_1 C.F._1 SILVIA e dell'avv. CONTE ANDREA e dell'avv. MARAFIOTI ANITA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR N. 104 presso il difensore avv. VENTURA SILVIA Pt_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora in avanti, 4F) ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 433/2024, con cui è stato ingiunto alla medesima di pagare a la somma in linea capitale di € 11.216,69 lordi a CP_1
titolo di TFR.
La società opponente ha rilevato di essere azienda tenuta a versare gli accantonamenti del TFR all' e di essere tenuta a corrispondere solo le quote di TFR rimaste in azienda, precisando di aver CP_2 corrisposto all'Istituto accantonamenti in favore del lavoratore per complessivi € 10.250,40, oltre rivalutazione per € 537,40. Ha quindi concluso – previa preliminare sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto – per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio, ha rappresentato di essere tuttora creditore a titolo di TFR CP_1 della somma lorda di € 562,31, avendo ricevuto dall' in data 26.7.2024 la somma di € 8.487,80 CP_2 netti (corrispondenti ad € 10.787,80 lordi) e spettandogli l'ulteriore importo di € 133,42 quale rateo
TFR di gennaio 2024.
La causa – istruita documentalmente – è stata decisa all'esito dell'odierna udienza ex art. 420 c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (con conseguente superfluità di autonomamente pronunciarsi sull'istanza di sospensione formulata in ricorso).
***
è stato dipendente della società 4F dall'8.1.2018 al 3.2.2024, quando il rapporto di CP_1
lavoro è stato risolto per dimissioni rassegnate per giusta causa (doc. 1 fasc. monitorio).
In forza di quanto dichiarato dall'azienda nella CU 2024 (non specificamente contestata in questa sede), risulta in favore del un TFR al 31.12.2023 pari ad € 11.216,69, ovvero l'importo per il CP_1
quale è stato richiesto e concesso il decreto ingiuntivo opposto.
E' pacifico e documentato che, a seguito di richiesta di 4F di pagamento del TFR accantonato per €
10.250,40 lordi (doc. 1 fasc. opponente), il Fondo di Tesoreria abbia corrisposto al lavoratore in CP_2
data 26.7.2024 la corrispondente somma netta di € 8.487,80 (doc. 4 fasc. opposto).
Tale importo non copre l'intero credito per TFR maturato al 31.12.2023 e riportato nella CU 2024: pertanto, 4F deve essere condannata a pagare al la differenza di € 428,89 lordi (€ 11.216,69 - CP_1
€ 10.787,80), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
A ciò non osta che si possa trattare di importo accantonato presso il Fondo di Tesoreria, essendo il datore di lavoro tenuto ad anticipare quanto ivi accantonato, fatta salva l'ipoteso do incapienza (che legittima il pagamento diretto da parte di e in favore del lavoratore, peraltro previa istanza in tal CP_2
senso del datore di lavoro).
Invero, il Fondo di Tesoreria è stato istituito dalla L. 296/2006 per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato (con datori di lavoro con almeno 50 dipendenti) del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. (maturato a far data dal 1.1.2007).
Il meccanismo di liquidazione del TFR (o dell'anticipazione di esso nel corso del rapporto di lavoro) prevede che il relativo pagamento (su domanda del lavoratore) sia effettuato dal datore di lavoro (anche per la quota di competenza del Fondo), salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza (cioè, quando
l'anticipazione richiesta al datore di lavoro per conto del ecceda l'ammontare dei contributi CP_3 dovuti al medesimo), sull'ammontare dei contributi complessivamente dovuti agli enti CP_3 previdenziali nel medesimo mese (art. 2, comma 2, D.M. 30.1.2007, “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione a lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 220 del codice civile - Fondo Tesoreria”).
Qualora però l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo, che l'azienda è tenuta ad erogare nel mese, sia eccedente rispetto all'ammontare della contribuzione complessivamente dovuta al
Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, si verifica una situazione di cd.
“incapienza”, tale che – segnalata la circostanza dal datore di lavoro all' – il Fondo di Tesoreria è CP_2 tenuto a pagare direttamente al lavoratore l'intera quota a suo carico delle prestazioni richieste (art. 2, comma 4, DM 30.1.2007)1.
E' invece inammissibile la domanda di pagamento del rateo TFR del mese di gennaio 2024, in quanto domanda nuova formulata dal lavoratore in questa sede e non oggetto di richiesta in sede monitoria.
In conclusione, revocato il d.i. opposto, 4F deve essere condannata a pagare a quale CP_1 residuo del TFR maturato fino al 31.12.2023, la somma lorda di € 428,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite (fase monitoria e fase di opposizione) sono compensate per 1/2 e sono poste a carico dell'opponente per la restante quota di 1/2, essendo comunque il decreto ingiuntivo stato emesso quando il lavoratore aveva a disposizione solo la CU 2024 e non aveva ancora ricevuto il pagamento da parte del Fondo di Tesoreria (compulsato dal datore di lavoro solo dopo l'emissione e la notifica del decreto ingiuntivo);la relativa liquidazione, già nella misura di 1/2, è fatta in dispositivo senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
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