Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1123
TRIB Napoli
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'udienza del
12.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14912/2024 (cui sono riunite quelle nn. 14913/2024, 23782/2024)
Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
LO EL, LA OV, OL AD rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Cutrignelli. ricorrenti
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro-tempore, resistente contumace
Oggetto: diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche ad usufruire del beneficio previsto dall'art. 1 della legge 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorsi depositati in data 18.07.2024 le epigrafate ricorrenti, in qualità di docente supplente con contratto a tempo determinato hanno esposto di avere sottoscritto, per le annualità indicate in ricorso, contratti di supplenza a tempo determinato senza avere beneficiato della carta, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (cd. Carta Elettronica del docente) e, sulla scorta di articolate considerazioni giuridiche, hanno convenuto in giudizio il M.I.M. rassegnando le seguenti conclusioni “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale docente precaria siccome destinataria di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2023/2024 la FAMIGLIOLO, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 la LA, per gli anni 2023/2024 e 2024/2025 la OL, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista
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dall'art. 1, co. 121 della L.13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per la suddetta annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per le predette annualità effettivamente svolta con un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per un importo pari ad € 500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. MIUR.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
MIUR.AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Carlo Cutrignelli”.
Il Ministero convenuto, benché ritualmente citato (cfr. notifica a mezzo PEC del 10/07/2024 per IU e per GN, del 23.11.2024 per OL, rispetto all'odierna udienza) è rimasto contumace.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e il Giudicante, all'esito della riunione dei giudizi e della camera di consiglio, ha pronunciato sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
I ricorsi sono fondati nei termini di seguito precisati.
La questione sottoposta all'attenzione del Giudicante scaturisce dalla mancata erogazione a parte ricorrente, quale docente precaria, assegnataria di incarichi di supplenza per gli anni dedotti in giudizio, della cd “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, pari ad € 500,00 annui.
In via preliminare, sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario.
E' costante in giurisprudenza il principio che “nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio
2021 n. 616. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
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Quanto al merito, la ricostruzione del quadro normativo è utile alla valutazione della meritevolezza delle domande formulate nei termini di seguito enunciati.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
La normativa suddetta impone al Ministero dell'Istruzione un preciso obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del Ministero) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del Ministero, di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata
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