Trib. Livorno, sentenza 03/12/2024, n. 1215
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Testo completo
N. R.G. 1391/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1391/2022 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio RT C.F._1 dell'Avv. Luisa Brandi
RICORRENTE contro
(CF. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Lucia Mannu
RESISTENTE
con OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Con l'intervento del PM in sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza cartolare del 20/6/2024 il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi “preverbali”, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio civile in Campo nell'Elba (LI) il
27.3.2004 con la GNa , rilevando la nascita della figlia Controparte_1
(il 28.10.1998) e di essere già addivenuto a separazione personale Persona_1
1
dal coniuge con Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Livorno in data
20.10.2015 (decr. cronol. n. 13249/2015), il GN evocava in RT causa la GNa al fine di sentir pronunciare lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio civile alle condizioni tutte indicate nel ricorso.
Si costituiva in giudizio la GNa nulla opponendo in Controparte_1 merito alla richiesta di divorzio, ma contestando in toto le altre richieste del ricorrente, sia in ordine alla rivendicazione della porzione di casa coniugale assegnatale unitamente alla figlia in sede di separazione personale (ritenendo ella soltanto provvisorio l'attuale allontanamento da detta casa della figlia maggiorenne benché convivente con il compagno in altra Persona_1 abitazione), sia in ordine alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento disposto in proprio favore all'epoca della separazione;
chiedeva inoltre la che, sempre in ossequio a quanto previsto nelle CP_1 condizioni di separazione, il GN continuasse a pagare le spese RT condominiali e le spese di energia elettrica relative all'appartamento.
Resi provvedimenti provvisori in sede presidenziale, la causa veniva rinviata davanti al Giudice istruttore il quale, dopo aver concesso i termini di cui all'art.
183, comma VI c.p.c., disponeva, su istanza di entrambe le parti, accertamenti tributari per il tramite della Guardia di Finanza relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale sia del GN sia della GNa RT
, rinviando all'esito ogni eventuale determinazione sulle Controparte_1 altre richieste istruttorie avanzate dalle parti. Acquisiti gli esiti degli accertamenti delle indagini demandate, il Giudice, ritenute irrilevanti al fine del decidere le altre istanze istruttorie articolate dalle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.6.2024.
A tale udienza le parti rassegnavano le conclusioni che si riportano: nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato chiedeva “[…] a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra il sig. e RT CP_1 in Marina di Campo (LI) il 27.03.2004 e trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Campo nell'Elba al n. 2, parte I Ufficio 1 con conseguente ordine all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Campo nell'Elba di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
b) Assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva del coniuge, al sig. per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo, RT con breve termine alla GNa per liberare da persone e/o cose la porzione CP_1 di abitazione alla medesima in uso con conseguente restituzione delle chiavi al coniuge;
c) Rilevata l'autosufficienza economica della GNa nonché il grave Parte_2 mutamento delle condizioni di salute dell'esponente e, dunque, delle condizioni pattuite in sede di separazione, dichiarare che nulla è dovuto alla moglie a titolo di contributo al mantenimento. Con condanna alle spese e competenze di lite”;
2
nell'interesse della parte resistente il procuratore instava per sentir “[…] dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra il GN RT
e la GNa in Campo nell'Elba il 27.03.2004 e trascritto
[...] Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Campo nell'Elba al n.2, parte I, alle seguenti condizioni: 1) la GNa continuerà ad abitare Controparte_1
l'appartamento denominato A) finché lo vorrà;
2) il GN continuerà a RT provvedere al pagamento di tutte le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) nonché quelle riguardanti la somministrazione dell'energia elettrica nella misura del
50% come anche tutte le altre spese saranno divise al 50% tra il GN e la RT GNa , mentre le spese relative al gas e pellet saranno sopportate da CP_1 ciascuno separatamente;
l'IMU sarà a carico esclusivo del GN ;
4)il GN RT
, corrisponderà direttamente alla figlia , maggiorenne RT Persona_2 ma non economicamente autosufficiente, la somma di € 300,00 per il suo sostentamento, rivalutabile secondo gli indici Istat, confermando in punto di spese straordinarie quanto stabilito in sede di separazione;
Spese di lite compensate tra le parti.”
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 e come mod. dalla L. 55/15 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avuto in considerazione il tempo trascorso dalla separazione e il contegno processuale tenuto dalle parti.
2. Venendo all'esame delle condizioni accessorie del divorzio, va osservato quanto segue.
2.1. In relazione alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambe le parti il Collegio osserva quanto oltre.
Dalla lettura dell'omologa di separazione risulta che l'accordo raggiunto tra i coniugi in quella sede prevedeva la divisione della casa familiare in due
3
distinte abitazioni, l'una abitata (“[…] finché vorrà”) dalla GNa CP_1 unitamente alla figlia , illo tempore minorenne, e l'altra nella
[...] Persona_1 disponibilità del GN , anche obbligato al pagamento per RT intero di tutte le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) relative all'appartamento, nonché delle spese relative all'energia elettrica con suddivisione al 50% di tutte le altre spese. Accessoriamente, le parti avevano poi previsto l'impegno dell'odierno ricorrente di affidare l'incarico ad un architetto per lo svolgimento di tutte le opere necessarie alla formale divisione della casa coniugale in due unità abitative. Risulta dalle allegazioni che
l'attuazione di tali statuizioni è stata solo parziale, avendo le parti diviso
l'immobile con la costruzione di una parete di cartongesso.
Occorre in primo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1391/2022 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio RT C.F._1 dell'Avv. Luisa Brandi
RICORRENTE contro
(CF. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Lucia Mannu
RESISTENTE
con OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Con l'intervento del PM in sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza cartolare del 20/6/2024 il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi “preverbali”, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio civile in Campo nell'Elba (LI) il
27.3.2004 con la GNa , rilevando la nascita della figlia Controparte_1
(il 28.10.1998) e di essere già addivenuto a separazione personale Persona_1
1
dal coniuge con Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Livorno in data
20.10.2015 (decr. cronol. n. 13249/2015), il GN evocava in RT causa la GNa al fine di sentir pronunciare lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio civile alle condizioni tutte indicate nel ricorso.
Si costituiva in giudizio la GNa nulla opponendo in Controparte_1 merito alla richiesta di divorzio, ma contestando in toto le altre richieste del ricorrente, sia in ordine alla rivendicazione della porzione di casa coniugale assegnatale unitamente alla figlia in sede di separazione personale (ritenendo ella soltanto provvisorio l'attuale allontanamento da detta casa della figlia maggiorenne benché convivente con il compagno in altra Persona_1 abitazione), sia in ordine alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento disposto in proprio favore all'epoca della separazione;
chiedeva inoltre la che, sempre in ossequio a quanto previsto nelle CP_1 condizioni di separazione, il GN continuasse a pagare le spese RT condominiali e le spese di energia elettrica relative all'appartamento.
Resi provvedimenti provvisori in sede presidenziale, la causa veniva rinviata davanti al Giudice istruttore il quale, dopo aver concesso i termini di cui all'art.
183, comma VI c.p.c., disponeva, su istanza di entrambe le parti, accertamenti tributari per il tramite della Guardia di Finanza relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale sia del GN sia della GNa RT
, rinviando all'esito ogni eventuale determinazione sulle Controparte_1 altre richieste istruttorie avanzate dalle parti. Acquisiti gli esiti degli accertamenti delle indagini demandate, il Giudice, ritenute irrilevanti al fine del decidere le altre istanze istruttorie articolate dalle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.6.2024.
A tale udienza le parti rassegnavano le conclusioni che si riportano: nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato chiedeva “[…] a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra il sig. e RT CP_1 in Marina di Campo (LI) il 27.03.2004 e trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Campo nell'Elba al n. 2, parte I Ufficio 1 con conseguente ordine all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Campo nell'Elba di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
b) Assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva del coniuge, al sig. per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo, RT con breve termine alla GNa per liberare da persone e/o cose la porzione CP_1 di abitazione alla medesima in uso con conseguente restituzione delle chiavi al coniuge;
c) Rilevata l'autosufficienza economica della GNa nonché il grave Parte_2 mutamento delle condizioni di salute dell'esponente e, dunque, delle condizioni pattuite in sede di separazione, dichiarare che nulla è dovuto alla moglie a titolo di contributo al mantenimento. Con condanna alle spese e competenze di lite”;
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nell'interesse della parte resistente il procuratore instava per sentir “[…] dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra il GN RT
e la GNa in Campo nell'Elba il 27.03.2004 e trascritto
[...] Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Campo nell'Elba al n.2, parte I, alle seguenti condizioni: 1) la GNa continuerà ad abitare Controparte_1
l'appartamento denominato A) finché lo vorrà;
2) il GN continuerà a RT provvedere al pagamento di tutte le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) nonché quelle riguardanti la somministrazione dell'energia elettrica nella misura del
50% come anche tutte le altre spese saranno divise al 50% tra il GN e la RT GNa , mentre le spese relative al gas e pellet saranno sopportate da CP_1 ciascuno separatamente;
l'IMU sarà a carico esclusivo del GN ;
4)il GN RT
, corrisponderà direttamente alla figlia , maggiorenne RT Persona_2 ma non economicamente autosufficiente, la somma di € 300,00 per il suo sostentamento, rivalutabile secondo gli indici Istat, confermando in punto di spese straordinarie quanto stabilito in sede di separazione;
Spese di lite compensate tra le parti.”
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 e come mod. dalla L. 55/15 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avuto in considerazione il tempo trascorso dalla separazione e il contegno processuale tenuto dalle parti.
2. Venendo all'esame delle condizioni accessorie del divorzio, va osservato quanto segue.
2.1. In relazione alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambe le parti il Collegio osserva quanto oltre.
Dalla lettura dell'omologa di separazione risulta che l'accordo raggiunto tra i coniugi in quella sede prevedeva la divisione della casa familiare in due
3
distinte abitazioni, l'una abitata (“[…] finché vorrà”) dalla GNa CP_1 unitamente alla figlia , illo tempore minorenne, e l'altra nella
[...] Persona_1 disponibilità del GN , anche obbligato al pagamento per RT intero di tutte le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) relative all'appartamento, nonché delle spese relative all'energia elettrica con suddivisione al 50% di tutte le altre spese. Accessoriamente, le parti avevano poi previsto l'impegno dell'odierno ricorrente di affidare l'incarico ad un architetto per lo svolgimento di tutte le opere necessarie alla formale divisione della casa coniugale in due unità abitative. Risulta dalle allegazioni che
l'attuazione di tali statuizioni è stata solo parziale, avendo le parti diviso
l'immobile con la costruzione di una parete di cartongesso.
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