Trib. Milano, sentenza 24/10/2024, n. 4754
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Testo completo
N.3169/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promoSS da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. NOCENT R.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON L' AVVOCATURA STATO MILANO
RESISTENTE
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 08/03/2024, Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“preliminarmente accertata la propria competenza territoriale, disposta la comparizione delle parti, accertata in legittimo contraddittorio la veridicità di quanto assunto dall' esponente, Voglia accertare l' effettivo dovuto al ricorrente - per le prestazioni svolte negli istituti penitenziali dal Giugno 2016 a Maggio 2022, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la
14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute.
Per l' effetto, Voglia condannare il , nella persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento, della somma pari ad Euro 6758,97 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, tfr , indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge , ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo .
Infine, Voglia condannare il , in persona del ministro pro Controparte_1
tempore, al versamento dei contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS
e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui
è causa”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, eccependo altresì la prescrizione dei crediti rivendicati.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta e assegnato alle parti termine per note, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Pacifico in causa, si trova in stato di detenzione a partire dal Parte_1
15.12.2014 (all. 01 memoria – elenco dei movimenti) ed è attualmente detenuto (dal
02.02.2024 in stato di semilibertà) presso la Casa di Reclusione di LL.
Nel periodo per cui è causa (giugno 2016 – maggio 2022) è stato intereSSto da Pt_1
vari trasferimenti, scontando la propria pena detentiva nei seguenti istituti penitenziari
(all. 01 memoria – movimenti): casa circondariale di ZA (MI) dal 26.01.2016 al
06.09.2016;
casa circondariale di NE (CT) dal 06.09.2016 al 12.09.2016;
casa circondariale di ZA dal 12.09.2016 al 09.08.2017;
casa di reclusione di VI
(PV) dal 09.08.2017 al 04.10.2019;
casa di reclusione di LL (MI) a partire dal
04.10.2019.
Pag. 2 di 15
Presso i predetti istituti penitenziari (ad eccezione della casa circondariale di
NE), a far data dall'anno 2016, ha iniziato a svolgere attività lavorativa, sebbene con periodi di interruzione, presso gli istituti penitenziari ove è stato recluso il ricorrente ha svolto in maniera discontinua molteplici attività lavorative per le quali asserisce di non essere stato correttamente retribuito.
3. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Secondo il , poiché l'attività lavorativa inframuraria prestata dal ricorrente non CP_1
è stata svolta con continuità, ogni interruzione della prestazione lavorativa integrerebbe la ceSSzione del rapporto di lavoro, con conseguente identificazione di una serie distinta di termini a partire dai quali inizierebbe a decorrere la prescrizione.
La tesi non persuade il Tribunale. Il rapporto di lavoro, seppur discontinuo, appare unico. D'altra parte, il , nel negare il diritto all'indennità per ferie non godute CP_1
dal ricorrente, sostiene proprio che, essendo il rapporto di lavoro ancora in corso, il ricorrente avrebbe la possibilità di fruire delle ferie pregresse, non potendo vantare la relativa monetizzazione in quanto il rapporto non sarebbe ceSSto.
Dal momento che il rapporto è unico ed è ancora in corso, nessun termine di prescrizione ha iniziato a decorrere, secondo i principi generali espressi dalla Corte di
CaSSzione nella celebre pronuncia n. 26246 del 6/9/2022. Né, d'altra parte, appare corretto fare applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza (n. 36197 del 28/12/2023 che riguarda l'ipotesi di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, ipotesi alla quale non può essere sic et simpliciter ricondotto il lavoro infra-murario connotato da sue proprie peculiarità.
4. Tanto premesso, in punto di fatto parte ricorrente ha elencato le seguenti attività lavorative svolte:
“Il mese di Giugno 2016 con la mansione di IN cat C presso l'istituto penitenziario di ZA ( cfr. doc.n.1);
Pag. 3 di 15 Il mesi di Settembre 2016 con la mansione di C ed il Mese di Dicembre Parte_2
2016 con la mansione di IN cat C presso l'istituto penitenziario di ZA ( cfr. doc. nn.2-3);
Dal mese di Marzo 2018 a Maggio 2018 nonché dal mese di Gennaio 2019 a Marzo
2019 con la mansione di Addetto alla distribuzione Pasti Cat C/6 ( Doc. 4-8) presso la
Casa di Reclusione di VI;
Aprile 2019 e Maggio 2019 con la duplice di mansione di Addetto alla distribuzione
Pasti Cat C/6 e con la mansione di Imbianchino cat C/2 presso la Casa di Reclusione di
VI ( Doc. 9-10);
Gennaio e Maggio 2020 con la mansione di Addetto alle Pulizie -Bilancio Cat D/7 presso la casa di reclusione di LL ( Doc. 11-12);
Dal mese di Ottobre 2020 a Giugno 2021 con la mansione di Operaio Generico –
Addetti Lavorazione Tessuti -Bilancio Cat D/1 presso la casa di reclusione di LL
(Doc nn 13-21);
Il mese di Settembre 2021 con la mansione di addetto alle pulizie -bilancio Cat D/7, nonchè i mesi di Ottobre e Novembre 2021 con la duplice mansione di di addetto alle pulizie -bilancio Cat D/7 ed -Addetto alla lavorazioni tessuti Cat D/1 Controparte_2
presso la casa di reclusione di LL( Doc. 22-23);
Dal mese di Dicembre 2021 al mese a Maggio 2022 con la mansione di
[...]
alla lavorazioni tessuti Cat D/1 presso la casa di reclusione di Parte_3
LL( Doc nn 24-30).”
Così ricostruita la sequenza dei periodi lavorativi, nell'atto introduttivo il ricorrente ha così argomentato a supporto delle proprie pretese: “Dai cedolini paga del ricorrente prodotti in atti, ( cfr. docc. nn. 1-30), emerge la corresponsione di compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai rispettivi CCNL rispetto alle concrete mansioni svolte in ragione alla quantità e qualità del lavoro, prestato dal detenuto, nonché del livello e categoria di riferimento;
5) Emerge, altresì, la mancata corresponsione della indennità di contingenza, della tredicesima mensilità, della indennità di anzianità, della indennità sostitutiva delle festività nazionali;
Pag. 4 di 15 6) Emerge ancora, relativamente al lavoro straordinario, la mancata maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, considerando, a prescindere dal numero delle ore settimanali svolte, la medesima corresponsione.
7) Emerge ancora la mancata corresponsione del TFR;
8) Dagli estratti mercede tutti prodotti, emerge la trattenuta sulla retribuzione per quote mantenimento, illegittima – e quindi, non dovuta e, pertanto, oggetto di ripetizione – così come statuita dalla pronuncia della Corte Costituzionale ( Corte Cost.
n. 49 del 1992 );
9) Pertanto, ad oggi, la pretesa creditoria vantata dal sig. Controparte_3
ammonta complessivamente ad Euro 6758,97 così come dal conteggio effettuato dal
CP_ Patronato sede di IS , in persona della Dr.SS ( Doc. n° 31)”. Persona_1
5.E' neceSSrio rilevare come le deduzioni dell'atto introduttivo siano gravemente carenti. In effetti, il ricorrente si limita unicamente ad elencare i periodi in cui avrebbe svolto attività lavorativa nei vari istituti ove era detenuto con indicazione delle mansioni
e del livello di inquadramento, ma in alcun modo chiarisce su cosa si fondino le proprie doglianze in relazione alla lamentata non corretta retribuzione percepita.
Pur a fronte delle generiche doglianze in merito all'erroneità della retribuzione formulate nell'atto introduttivo, il , nella propria articolata memoria difensiva, CP_1
ha chiarito punto per punto ogni possibile profilo astrattamente censurabile, evidenziando la correttezza della retribuzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promoSS da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. NOCENT R.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON L' AVVOCATURA STATO MILANO
RESISTENTE
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 08/03/2024, Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“preliminarmente accertata la propria competenza territoriale, disposta la comparizione delle parti, accertata in legittimo contraddittorio la veridicità di quanto assunto dall' esponente, Voglia accertare l' effettivo dovuto al ricorrente - per le prestazioni svolte negli istituti penitenziali dal Giugno 2016 a Maggio 2022, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la
14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute.
Per l' effetto, Voglia condannare il , nella persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento, della somma pari ad Euro 6758,97 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, tfr , indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge , ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo .
Infine, Voglia condannare il , in persona del ministro pro Controparte_1
tempore, al versamento dei contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS
e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui
è causa”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, eccependo altresì la prescrizione dei crediti rivendicati.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta e assegnato alle parti termine per note, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Pacifico in causa, si trova in stato di detenzione a partire dal Parte_1
15.12.2014 (all. 01 memoria – elenco dei movimenti) ed è attualmente detenuto (dal
02.02.2024 in stato di semilibertà) presso la Casa di Reclusione di LL.
Nel periodo per cui è causa (giugno 2016 – maggio 2022) è stato intereSSto da Pt_1
vari trasferimenti, scontando la propria pena detentiva nei seguenti istituti penitenziari
(all. 01 memoria – movimenti): casa circondariale di ZA (MI) dal 26.01.2016 al
06.09.2016;
casa circondariale di NE (CT) dal 06.09.2016 al 12.09.2016;
casa circondariale di ZA dal 12.09.2016 al 09.08.2017;
casa di reclusione di VI
(PV) dal 09.08.2017 al 04.10.2019;
casa di reclusione di LL (MI) a partire dal
04.10.2019.
Pag. 2 di 15
Presso i predetti istituti penitenziari (ad eccezione della casa circondariale di
NE), a far data dall'anno 2016, ha iniziato a svolgere attività lavorativa, sebbene con periodi di interruzione, presso gli istituti penitenziari ove è stato recluso il ricorrente ha svolto in maniera discontinua molteplici attività lavorative per le quali asserisce di non essere stato correttamente retribuito.
3. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Secondo il , poiché l'attività lavorativa inframuraria prestata dal ricorrente non CP_1
è stata svolta con continuità, ogni interruzione della prestazione lavorativa integrerebbe la ceSSzione del rapporto di lavoro, con conseguente identificazione di una serie distinta di termini a partire dai quali inizierebbe a decorrere la prescrizione.
La tesi non persuade il Tribunale. Il rapporto di lavoro, seppur discontinuo, appare unico. D'altra parte, il , nel negare il diritto all'indennità per ferie non godute CP_1
dal ricorrente, sostiene proprio che, essendo il rapporto di lavoro ancora in corso, il ricorrente avrebbe la possibilità di fruire delle ferie pregresse, non potendo vantare la relativa monetizzazione in quanto il rapporto non sarebbe ceSSto.
Dal momento che il rapporto è unico ed è ancora in corso, nessun termine di prescrizione ha iniziato a decorrere, secondo i principi generali espressi dalla Corte di
CaSSzione nella celebre pronuncia n. 26246 del 6/9/2022. Né, d'altra parte, appare corretto fare applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza (n. 36197 del 28/12/2023 che riguarda l'ipotesi di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, ipotesi alla quale non può essere sic et simpliciter ricondotto il lavoro infra-murario connotato da sue proprie peculiarità.
4. Tanto premesso, in punto di fatto parte ricorrente ha elencato le seguenti attività lavorative svolte:
“Il mese di Giugno 2016 con la mansione di IN cat C presso l'istituto penitenziario di ZA ( cfr. doc.n.1);
Pag. 3 di 15 Il mesi di Settembre 2016 con la mansione di C ed il Mese di Dicembre Parte_2
2016 con la mansione di IN cat C presso l'istituto penitenziario di ZA ( cfr. doc. nn.2-3);
Dal mese di Marzo 2018 a Maggio 2018 nonché dal mese di Gennaio 2019 a Marzo
2019 con la mansione di Addetto alla distribuzione Pasti Cat C/6 ( Doc. 4-8) presso la
Casa di Reclusione di VI;
Aprile 2019 e Maggio 2019 con la duplice di mansione di Addetto alla distribuzione
Pasti Cat C/6 e con la mansione di Imbianchino cat C/2 presso la Casa di Reclusione di
VI ( Doc. 9-10);
Gennaio e Maggio 2020 con la mansione di Addetto alle Pulizie -Bilancio Cat D/7 presso la casa di reclusione di LL ( Doc. 11-12);
Dal mese di Ottobre 2020 a Giugno 2021 con la mansione di Operaio Generico –
Addetti Lavorazione Tessuti -Bilancio Cat D/1 presso la casa di reclusione di LL
(Doc nn 13-21);
Il mese di Settembre 2021 con la mansione di addetto alle pulizie -bilancio Cat D/7, nonchè i mesi di Ottobre e Novembre 2021 con la duplice mansione di di addetto alle pulizie -bilancio Cat D/7 ed -Addetto alla lavorazioni tessuti Cat D/1 Controparte_2
presso la casa di reclusione di LL( Doc. 22-23);
Dal mese di Dicembre 2021 al mese a Maggio 2022 con la mansione di
[...]
alla lavorazioni tessuti Cat D/1 presso la casa di reclusione di Parte_3
LL( Doc nn 24-30).”
Così ricostruita la sequenza dei periodi lavorativi, nell'atto introduttivo il ricorrente ha così argomentato a supporto delle proprie pretese: “Dai cedolini paga del ricorrente prodotti in atti, ( cfr. docc. nn. 1-30), emerge la corresponsione di compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai rispettivi CCNL rispetto alle concrete mansioni svolte in ragione alla quantità e qualità del lavoro, prestato dal detenuto, nonché del livello e categoria di riferimento;
5) Emerge, altresì, la mancata corresponsione della indennità di contingenza, della tredicesima mensilità, della indennità di anzianità, della indennità sostitutiva delle festività nazionali;
Pag. 4 di 15 6) Emerge ancora, relativamente al lavoro straordinario, la mancata maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, considerando, a prescindere dal numero delle ore settimanali svolte, la medesima corresponsione.
7) Emerge ancora la mancata corresponsione del TFR;
8) Dagli estratti mercede tutti prodotti, emerge la trattenuta sulla retribuzione per quote mantenimento, illegittima – e quindi, non dovuta e, pertanto, oggetto di ripetizione – così come statuita dalla pronuncia della Corte Costituzionale ( Corte Cost.
n. 49 del 1992 );
9) Pertanto, ad oggi, la pretesa creditoria vantata dal sig. Controparte_3
ammonta complessivamente ad Euro 6758,97 così come dal conteggio effettuato dal
CP_ Patronato sede di IS , in persona della Dr.SS ( Doc. n° 31)”. Persona_1
5.E' neceSSrio rilevare come le deduzioni dell'atto introduttivo siano gravemente carenti. In effetti, il ricorrente si limita unicamente ad elencare i periodi in cui avrebbe svolto attività lavorativa nei vari istituti ove era detenuto con indicazione delle mansioni
e del livello di inquadramento, ma in alcun modo chiarisce su cosa si fondino le proprie doglianze in relazione alla lamentata non corretta retribuzione percepita.
Pur a fronte delle generiche doglianze in merito all'erroneità della retribuzione formulate nell'atto introduttivo, il , nella propria articolata memoria difensiva, CP_1
ha chiarito punto per punto ogni possibile profilo astrattamente censurabile, evidenziando la correttezza della retribuzione
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