Trib. Venezia, sentenza 14/02/2025, n. 810

TRIB Venezia
Sentenza
14 febbraio 2025
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TRIB Venezia
Sentenza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 14/02/2025, n. 810
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 810
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 6029/2023, promosso con ricorso depositato in data 28 aprile 2023
da
RI DO NT NO
nato il [...] a [...], Brasile, C.F. [...]
rappresento e difeso dall'Avv. Salvatore Pinò del Foro di Roma
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito della discussione all'udienza telematica del giorno 14 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il ricorrente, come indicato in epigrafe, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendente, in linea retta, della cittadina italiana RI LU TT, nata il [...], a Loria, provincia di Treviso;
ad integrazione della domanda il ricorrente deduceva che:
- RI LU TO si trasferiva in Brasile ove si univa in matrimonio nell'anno 1904 con EL AH e dalla cui unione è nata la figlia AU AH TT, il
05.04.1932 a Catanduva SP, Brasile;

- a sua volta, AU AH TT si è sposata con MA ES DO NT, sempre in Brasile e dalla loro unione è nata RI EL DO NT il 02.05.1954 a
Sao Paulo SP, Brasile.
- RI EL DO NT si è sposata con il Sig. MA OA DA IL
NO sempre in Brasile, e dalla loro unione è nato il ricorrente RI DO NT
NO;
Deduceva, inoltre, il ricorrente che, non avendo RI LU TO mai acquisito la cittadinanza brasiliana e mai rinunciato alla cittadinanza italiana, aveva trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza alla figlia OR AH, ma che la normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975
l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà.
Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il
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diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione.
Il Ministero resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è
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