Trib. Milano, sentenza 15/11/2024, n. 5058
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 14/11/2024 N. 4129/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa C T quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. MOSHI NYRANNE e dell'avv. PALMIERI C.F._2
DANIELA RICORRENTI contro
(CF con il patrocinio degli avv.ti TOSI Controparte_1 P.IVA_1
PAOLO, CONTI MARIA GIOVANNA e ALESSANDRO NOVARINI RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 28.3.24, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...] chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte: Controparte_1
Voglia il Tribunale di Milano, per i motivi esposti in questo ricorso, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: a. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta di che ha comportato il mancato recupero dei riposi CP_2 settimanali indicati in ricorso pari, quanto al signor per il periodo dal 10.11.2013 al 29.02.2024, a n. 20 giornate e, quanto al signor Pt_1 Parte_2 per il periodo dal 30.11.2014 al 29.02.2024, a n. 23 giornate, durante i quali i ricorrenti hanno prestato servizio di reperibilità attiva, e il conseguente diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto al riposo settimanale derivante dalle norme eurounitarie, costituzionali, di legge e di contratto indicate in atti e/o da usura psico-fisica;
b. Conseguentemente condannare, a tale titolo, in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a CP_2 favore del signor la somma di € 2.210,04 e a favore del signor la somma di € 2.596,41 o altre Pt_1 Parte_2 somme che verranno ritenute equitativamente dovute dal Tribunale adito. c. Con rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo. d. Con vittoria delle competenze professionali e rimborso del contributo unificato versato. Sentenza esecutiva. La società si è ritualmente costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto la pretesa avversaria, in via principale chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria di spese.
Alla udienza del 14.11.24, tenutasi mediante collegamento da remoto, le parti hanno argomentato le rispettive pretese, ribadendo le conclusioni rassegnate in atti;
parte ricorrente ha in particolare specificato che, con riferimento alle difese svolte dalla convenuta in relazione al ricorrente e quanto alla giornata del 19.6.2016, ove il Tribunale avesse ritenuto fondate le Pt_1 ni della controparte, la pretesa veniva ridotta dell'importo di 110,50 euro. Ad esito della camera di consiglio il Giudice ha pronunciato sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo, con riserva di 60 giorni per il deposito delle motivazioni. Tanto premesso si rileva quanto segue. I ricorrenti sono entrambi dipendenti di e con mansioni, quanto al di CP_2 Pt_1 operatore specializzato della manutenzione, quanto al di tecnico della manutenzione di Parte_2 infrastrutture. Nel presente giudizio hanno esposto di lavorare con un orario di 38 ore settimanali su 5 giorni da lunedì a venerdì con riposo settimanale nella giornata di domenica e la giornata di sabato libera dal servizio;
da novembre 2013 la società avrebbe organizzato, nelle giornate di sabato e domenica, un regime di reperibilità del personale secondo una turnazione di un fine settimana ogni quattro settimane, in un contesto in cui le attività (sia programmate che straordinarie) sono continue così come i conseguenti interventi lavorativi;
ciò comporterebbe l'interruzione e l'impedimento della fruizione del riposo settimanale previsto in 48 ore consecutive;
la società corrisponderebbe il compenso di reperibilità e, in caso di effettivo spostamento per l'intervento, l'indennità di chiamata nonché la retribuzione prevista dal contratto collettivo comprensiva delle maggiorazioni per il lavoro straordinario;
il contratto collettivo prevederebbe, poi, la facoltà del lavoratore in luogo del pagamento delle ore di lavoro svolto di richiedere permessi compensativi con pagamento delle sole maggiorazioni;
nel caso di attività lavorativa nella giornata di domenica superiore a 3 ore e 48 minuti la società riconoscerebbe in automatico una giornata di riposo compensativo (oltre agli emolumenti dovuti) laddove nel caso di attività di durata inferiore detto riposo non viene concesso. I ricorrenti, proprio in relazione a tale ultima fattispecie, sul presupposto della illiceità della condotta del datore di lavoro, hanno richiesto la condanna la risarcimento del danno patito per il mancato godimento del riposo nella giornata di domenica. Tanto sinteticamente chiarito si ritiene il ricorso fondato e dunque pienamente meritevole di accoglimento -seppur quanto al ei limiti che si vanno di seguito ad indicare. Parte_1
Questo Giudicante intende dare continuità all'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito che si è già espressa sulla fattispecie del tutto assimilabili a quella oggetto della presente controversia, con richiamo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 118 disp.att. c.p.c. delle motivazioni di cui alla sentenza n. 149 del 6/03/2022 della Corte di Appello di Milano, che qui di seguito vengono riportate.
[…] In questa causa si discute della corretta disciplina applicabile all'ipotesi in cui la reperibilità durante il riposo settimanale, da passiva, diventa attiva e il lavoratore viene chiamato a svolgere una prestazione lavorativa. La giurisprudenza della Suprema Corte ha affrontato più volte la questione, formulando alcuni principi fondamentali ai quali questo Collegio deve attenersi. In particolare, la Corte di Cassazione (con plurime sentenze, tra le quali n.5465 del 2016, n.6491 del 2016, n. 14770 del 2017, n.18654 del 2017, n.18655 del 2017, n.33500 del 2018, n.18884 del 2019), in riferimento ad analoghe situazioni di reperibilità, in particolare nel CCNL del personale dirigente medico-veterinario del SSN, chiamata “pronta disponibilità”, ha affermato che:
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- “ove la prestazione venga resa [nella giornata di riposo settimanale], la stessa non può non essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale”;
- “in tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva (e quindi anche alla reperibilità prestata in giorno non festivo nelle ore notturne), [il contratto] disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede solo il diritto del dirigente a percepire, oltre alla indennità stabilita dallo stesso comma, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, in alternativa, ad usufruire di un corrispondente recupero orario. La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa, che resta disciplinata dalle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo settimanale”;
- “ne discende che, ove il [lavoratore] in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 5 (o in alternativa, su richiesta del dirigente, il recupero orario), dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale, oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE”. La Suprema Corte, sempre in materia di reperibilità attiva, ha ribadito che “la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE” (vedi Cass. n.18884 del 2019). La Corte Suprema, con orientamento ormai consolidato, ha anche riconosciuto che la mancata fruizione da parte del lavoratore del riposo settimanale comporta un danno non patrimoniale da violazione del diritto costituzionale ex art.36, a tutti gli effetti da ritenersi dunque presunto quanto all'an, con il conseguente diritto per lo stesso al suo risarcimento (cfr. tra le tante Cass. n.24180 del 25/10/2013). In particolare, la Corte Suprema, in tutte le sue sentenze (tra le tante, oltre a quelle già citate anche n. 24563 del 01/12/2016 e n. 16665 del 10/08/2015), ha precisato che “sulla natura del danno da usura psicofisica derivato dalla mancata fruizione del riposo settimanale e sul regime probatorio e prescrizionale allo stesso applicabile questa Corte, nel richiamare il principio di diritto già affermato da Cass. 20 agosto 2004 n. 16398, ha evidenziato che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”. Richiamati i principi generali in materia, occorre ora esaminare il quadro normativo in materia di reperibilità in ambito ferroviario. L'art. 29 del CCNL Mobilità Attività ferroviarie così dispone:
“1.1 Agli effetti del presente CCNL si considera riposo settimanale la domenica. Nell'articolazione dei turni tale riposo può essere individuato in un diverso giorno della settimana.
1.2 Nei casi in cui i lavoratori
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