Trib. Milano, sentenza 16/02/2024, n. 827
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. N D L in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10670/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRANCACCIO Parte_1 C.F._1
MARIA ROSARIA e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. BRANCACCIO MARIA ROSARIA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , con elezione di CP_1 Parte_2 P.IVA_1 domicilio in , presso e nello studio dell'avv.
CONVENUTO
OGGETTO: accertamento della illegittimità di un contratto di apprendistato e accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 9 novembre 2023, ha esposto di Parte_1
avere iniziato a prestare la propria attività lavorativa per la CP_2
casa editrice dedita alla produzione, editoria e anche pubblicazione
[...]
e vendita di libri ed altre pubblicazioni, assunta dal 14 ottobre 2022 con un contratto di apprendistato professionalizzante, quale Apprendista Impiegata addetta
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Al contratto di apprendistato consegnato non sarebbe, però, stato allegato alcun piano formativo individuale ed alcuna formazione sarebbe stata impartita alla lavoratrice ad eccezione di un breve periodo di affiancamento a tale indicato Per_1
come il tutor aziendale nel contratto di apprendistato e che sarebbe stato assunto pochi mese prima della ricorrente e che non avrebbe avuto alcuna esperienza nel settore dell'editoria.
Cosicché, avrebbe svolto in totale autonomia le Parte_1
seguenti mansioni:
“attività di editing, ovvero proporre all'autore correzioni che riguardano il merito, i contenuti, la prosa e lo stile comunicativo dell'opera;
correzione di bozze, ovvero controllare e rivedere il testo curandone la correttezza, la
chiarezza e la coerenza stilistica e formale;
impaginazione, ovvero mettere a norma il testo prima della stampa;
promozione dei libri e presentazione degli scrittori;
relazione con autore e cura del progetto editoriale;
ufficio addetto stampa, ovvero preparare comunicati stampa e redigere rassegna stampa;
spedizione libri e gestione del magazzino”.
Dal mese di dicembre sarebbe stata, inoltre, chiusa la sede di Milano e come gli altri colleghi, avrebbe prestato la propria attività Parte_1
lavorativa in smart working utilizzando il proprio telefono e personal computer.
La casa editrice, inoltre, avrebbe affittato un self storage in Via Bisceglie a
Milano, dove sarebbero stati stoccati i libri che venivano spediti o presentati durante gli incontri organizzati dalla convenuta.
Sin dall'assunzione, la ad ogni modo, Controparte_2
avrebbe corrisposto le retribuzioni con molto ritardo e alcuna somma sarebbe stata corrisposta a titolo di XIII mensilità per il 2022 e, dal mese di febbraio 2023, avrebbe cessato, persino, di consegnare i cedolini paga ai lavoratori o a provvedere ai relativi pagamenti.
Sicché, dato il protrarsi del mancato pagamento, la ricorrente avrebbe deciso di rassegnare le proprie dimissioni con decorrenza dall'8 Marzo 2023.
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Per questi motivi
, nelle conclusioni, ha domandato che Parte_1
“accertato e dichiarato l'inadempimento, da parte del datore di lavoro, agli obblighi formativi scaturenti dal contratto di apprendistato professionalizzante stipulato in data 14 ottobre 2022 tra la ricorrente e la società convenuta;
Accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al IV livello ex B/2 del contratto collettivo di categoria sin dall'assunzione in ragione delle mansioni di fatto svolte come meglio precisate in fatto;
Accertato e dichiarato l'omesso pagamento della XIII mensilità 2022, delle retribuzioni relative alle mensilità di febbraio e marzo 2023, spettanze di fine rapporto
e TFR;
Conseguentemente, previa ogni altra declaratoria del caso, condannare la
P.IVA