Trib. Milano, sentenza 16/02/2024, n. 827

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 16/02/2024, n. 827
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 827
Data del deposito : 16 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. N D L in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10670/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRANCACCIO Parte_1 C.F._1
MARIA ROSARIA e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. BRANCACCIO MARIA ROSARIA
ATTORE

contro

:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , con elezione di CP_1 Parte_2 P.IVA_1 domicilio in , presso e nello studio dell'avv.
CONVENUTO
OGGETTO: accertamento della illegittimità di un contratto di apprendistato e accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 9 novembre 2023, ha esposto di Parte_1
avere iniziato a prestare la propria attività lavorativa per la CP_2
casa editrice dedita alla produzione, editoria e anche pubblicazione
[...]
e vendita di libri ed altre pubblicazioni, assunta dal 14 ottobre 2022 con un contratto di apprendistato professionalizzante, quale Apprendista Impiegata addetta
pagina 1 di 7

correzione bozze, per il raggiungimento della qualifica di IV livello ex B2, presso la sede Milano in Via Torricelli nr. 30.
Al contratto di apprendistato consegnato non sarebbe, però, stato allegato alcun piano formativo individuale ed alcuna formazione sarebbe stata impartita alla lavoratrice ad eccezione di un breve periodo di affiancamento a tale indicato Per_1
come il tutor aziendale nel contratto di apprendistato e che sarebbe stato assunto pochi mese prima della ricorrente e che non avrebbe avuto alcuna esperienza nel settore dell'editoria.
Cosicché, avrebbe svolto in totale autonomia le Parte_1
seguenti mansioni:
“attività di editing, ovvero proporre all'autore correzioni che riguardano il merito, i contenuti, la prosa e lo stile comunicativo dell'opera;
correzione di bozze, ovvero controllare e rivedere il testo curandone la correttezza, la
chiarezza e la coerenza stilistica e formale;
impaginazione, ovvero mettere a norma il testo prima della stampa;
promozione dei libri e presentazione degli scrittori;
relazione con autore e cura del progetto editoriale;
ufficio addetto stampa, ovvero preparare comunicati stampa e redigere rassegna stampa;
spedizione libri e gestione del magazzino”.
Dal mese di dicembre sarebbe stata, inoltre, chiusa la sede di Milano e come gli altri colleghi, avrebbe prestato la propria attività Parte_1
lavorativa in smart working utilizzando il proprio telefono e personal computer.
La casa editrice, inoltre, avrebbe affittato un self storage in Via Bisceglie a
Milano, dove sarebbero stati stoccati i libri che venivano spediti o presentati durante gli incontri organizzati dalla convenuta.
Sin dall'assunzione, la ad ogni modo, Controparte_2
avrebbe corrisposto le retribuzioni con molto ritardo e alcuna somma sarebbe stata corrisposta a titolo di XIII mensilità per il 2022 e, dal mese di febbraio 2023, avrebbe cessato, persino, di consegnare i cedolini paga ai lavoratori o a provvedere ai relativi pagamenti.
Sicché, dato il protrarsi del mancato pagamento, la ricorrente avrebbe deciso di rassegnare le proprie dimissioni con decorrenza dall'8 Marzo 2023.
pagina 2 di 7


Per questi motivi

, nelle conclusioni, ha domandato che Parte_1
“accertato e dichiarato l'inadempimento, da parte del datore di lavoro, agli obblighi formativi scaturenti dal contratto di apprendistato professionalizzante stipulato in data 14 ottobre 2022 tra la ricorrente e la società convenuta;

Accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al IV livello ex B/2 del contratto collettivo di categoria sin dall'assunzione in ragione delle mansioni di fatto svolte come meglio precisate in fatto;

Accertato e dichiarato l'omesso pagamento della XIII mensilità 2022, delle retribuzioni relative alle mensilità di febbraio e marzo 2023, spettanze di fine rapporto
e TFR;

Conseguentemente, previa ogni altra declaratoria del caso, condannare la
P.IVA
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi