Trib. Frosinone, sentenza 17/07/2024, n. 1378
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Testo completo
R.G. n.3013/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
nella persona del Dott. Massimo Lisi, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.6.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.3013 R.G. dell'anno 2022 del
Tribunale di Frosinone, promossa da
OI MA, elettivamente domiciliato in Alatri, Via Belgio n.12, presso lo studio dell'Avv. Bruno Marucci, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianna Fiore, per procura alle liti in atti, e con il difensore elettivamente domiciliato in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Oggetto: assegno per il nucleo familiare
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle di cui al rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.6.2024 e ritualmente notificato, OI
MA ha proposto ricorso ex art.442 c.p.c. nei confronti dell'I.N.P.S.
1
innanzi all'intestato Tribunale per ottenere l'erogazione del trattamento di famiglia sulla propria prestazione pensionistica cat. IO n.15029482 e, conseguentemente, la condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale ad erogare il beneficio previdenziale richiesto con decorrenza di legge. L'attore ha dedotto che illegittimamente la relativa domanda amministrativa del 23.6.2021, l'istanza di riesame del 2.05.2022 e poi il successivo ricorso amministrativo al Comitato Provinciale del 22.06.2022 erano stati rigettati. L'I.N.P.S. si era limitato, in data 26.7.2021, ad operare la ricostituzione della prestazione pensionistica goduta, senza però effettuare il riconoscimento del richiesto trattamento di famiglia.
Regolarmente notificato il ricorso, si è costituito in giudizio l'I.N.P.S., eccependo la manifesta infondatezza della pretesa attorea, perché la domanda di trattamento di famiglia era stata accolta in data 26.07.2021, come attestato dall'allegato estratto in procedura WEBDOM (all.2). A seguito del ricalcolo della prestazione goduta, non erano risultate somme a credito o a debito fino al 31.08.2021, in quanto l'importo spettante non era variato. Alla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
nella persona del Dott. Massimo Lisi, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.6.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.3013 R.G. dell'anno 2022 del
Tribunale di Frosinone, promossa da
OI MA, elettivamente domiciliato in Alatri, Via Belgio n.12, presso lo studio dell'Avv. Bruno Marucci, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianna Fiore, per procura alle liti in atti, e con il difensore elettivamente domiciliato in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Oggetto: assegno per il nucleo familiare
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle di cui al rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.6.2024 e ritualmente notificato, OI
MA ha proposto ricorso ex art.442 c.p.c. nei confronti dell'I.N.P.S.
1
innanzi all'intestato Tribunale per ottenere l'erogazione del trattamento di famiglia sulla propria prestazione pensionistica cat. IO n.15029482 e, conseguentemente, la condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale ad erogare il beneficio previdenziale richiesto con decorrenza di legge. L'attore ha dedotto che illegittimamente la relativa domanda amministrativa del 23.6.2021, l'istanza di riesame del 2.05.2022 e poi il successivo ricorso amministrativo al Comitato Provinciale del 22.06.2022 erano stati rigettati. L'I.N.P.S. si era limitato, in data 26.7.2021, ad operare la ricostituzione della prestazione pensionistica goduta, senza però effettuare il riconoscimento del richiesto trattamento di famiglia.
Regolarmente notificato il ricorso, si è costituito in giudizio l'I.N.P.S., eccependo la manifesta infondatezza della pretesa attorea, perché la domanda di trattamento di famiglia era stata accolta in data 26.07.2021, come attestato dall'allegato estratto in procedura WEBDOM (all.2). A seguito del ricalcolo della prestazione goduta, non erano risultate somme a credito o a debito fino al 31.08.2021, in quanto l'importo spettante non era variato. Alla
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