Trib. Pavia, sentenza 29/01/2025, n. 39
TRIB Pavia
Sentenza
29 gennaio 2025
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29 gennaio 2025
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29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea FR Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1349/2022 promossa da:
FR AN FR (c.f. [...]) con il patrocinio dell'avv. TRIPODI ANTONIO
PARTE RICORRENTE contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (cf. 13756881002 ) con il patrocinio dell'avv. POLIZZI SABRINA PASQUALINA INPS SEDE LEGALE (cf. 80078750587) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI
MARIA GRAZIA
S.C.C.I. SPA (cf. 0 ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta: In via preliminare: a) sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento indicata in premessa con il n. 068 2022 9032621385/000, sussistendone nel caso de quo i presupposti per l'applicazione della misura cautelare richiesta: quanto al fumus boni iuris a causa della fondatezza delle censure avanzate da parte ricorrente, basate sulle gravi violazioni commesse dall'agente per la riscossione;
quanto al periculum in mora a causa del grave ed irreparabile danno che verrebbe a determinarsi in capo alla ricorrente per effetto del congelamento giuridico della propria sfera mobiliare e/o immobiliare (a seconda di quale azione esecutiva potrebbe porre in essere l'agente per la riscossione). b)
pagina 1 di 11
dichiarare la nullità della intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art. 26 del DPR 602/73 e della L. 890/82. Nel merito: c) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento n. 068 2022
9032621385/000, nonché gli avvisi di addebito richiamati ed ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazioni addotte nel presente libello;
d) condannare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido con gli altri resistenti, alle spese ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, articolare e produrre anche in conseguenza del contegno processuale di controparte. IN VIA ISTRUTTORIA Si produce copia della intimazione di pagamento così come è stata notificata al ricorrente.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE AGENZIA DELLE ENTRATE
Voglia l'Ill. mo Tribunale di Pavia, sez lavoro disattesa ogni contraria istanza;
- con qualsiasi statuizione rigettare il ricorso, perchè infondato in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al ristoro delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE I.N.P.S. E SCCI S.p.A.
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis,-in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della SCCI spa;
-dichiarare la carenza di legittimazione passiva di INPS in ordine all'intimazione di pagamento;
-revocare il provvedimento di sospensione per carenza di qualsiasi presupposto giuridico e di fatto;
- dichiarare l'inammissibilità ex art. 24 d.lgs 46/99 e 617 c.p.c. del ricorso e delle domande formulate dal ricorrente;
-nel merito rigettare il ricorso e tutte le domande svolte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto con conferma degli avvisi di addebito e dei crediti per cui è causa. - in subordine dichiarare il ricorrente tenuta al pagamento di quella diversa somma che risultasse dovute all'esito del giudizio in relazione agli avvisi di addebito per cui è causa. Con vittoria di spese e competenze.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione di FR VA RA, titolare di impresa individuale con sede in Casorate Primo, via Santini (cfr. doc. n. 1 INPS) esercente attività di commercio di orologeria, argenteria e oggetti preziosi usati, avverso l'intimazione di pagamento n. 068 2022 9032621385/000 notificatagli dall'Agenzia delle
Entrate in data 19/10/2022.
pagina 2 di 11
1.1. Nell'odierno giudizio si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e l'I.N.P.S. anche quale mandataria della S.C.C.I. S.p.A.
2. Quest'ultima ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'art. 13 della legge n. 448 del 1998 stabilisce che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione”.
Oggetto degli avvisi di addebito di cui all'atto di intimazione qui impugnato sono crediti sorti in epoca successiva al 31 dicembre 2008 di modo che l'eccezione della società resistente deve essere accolta.
3. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che l'intimazione di pagamento attiene a diversi atti prodromici di varia natura;
tuttavia, il ricorrente ha allegato di contestare in questa sede solo gli avvisi inerenti a crediti di natura previdenziale.
In sostanza si tratta dei seguenti avvisi di addebito: n. 368 2013 0010125255 000;
n.
368 2014 0021259762 000;
n. 368 2014 0021286753 000;
n. 368 2015 0000020969 000;
n.
368 2015 0003382822 000;
n. 368 2015 0013337256 000;
n. 368 2015 0013357876 000;
n.
368 2015 0014720936 000;
n. 368 2015 0018400706 000;
n. 368 2016 0009645240 000;
n.
368 2016 0012697357 000;
n. 368 2016 0024551423 000;
n. 368 2016 0025260243 000;
n.
368 2016 0026297290 000;
n. 368 2016 0026300429 000;
n. 368 2016 0028361385 000;
n.
368 2017 0003323142 000;
n. 368 2017 0004161859 000;
n. 368 2017 0006582990 000;
n.
368 2017 0007382184 000;
n. 368 2017 0016937938 000;
n. 368 2017 0018528642 000;
n.
368 2017 0020150983 000;
n. 368 2017 0023588852 000;
n. 368 2017 0025547112 000;
n.
368 2018 0004803037 000;
n. 368 2018 0016215854 000;
n. 368 2018 0017246538 000;
n.
368 2018 0020612431 000;
n. 368 2018 0023396666 000;
n. 368 2018 0023409105 000;
n.
368 2021 0009458642 000;
pagina 3 di 11
3.1. Venendo ai motivi di contestazione, parte ricorrente ha innanzitutto lamentato la mancata notifica degli avvisi di addebito indicati.
Si deve, tuttavia, evidenziare che l'I.N.P.S. costituendosi in giudizio ha prodotto documentazione comprovante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito
L'art. 30 comma 4 del Decreto - Legge n. 78 del 2010 prevede che “L' avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”
Secondo un indirizzo giurisprudenziale pressoché costante “In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea FR Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1349/2022 promossa da:
FR AN FR (c.f. [...]) con il patrocinio dell'avv. TRIPODI ANTONIO
PARTE RICORRENTE contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (cf. 13756881002 ) con il patrocinio dell'avv. POLIZZI SABRINA PASQUALINA INPS SEDE LEGALE (cf. 80078750587) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI
MARIA GRAZIA
S.C.C.I. SPA (cf. 0 ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta: In via preliminare: a) sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento indicata in premessa con il n. 068 2022 9032621385/000, sussistendone nel caso de quo i presupposti per l'applicazione della misura cautelare richiesta: quanto al fumus boni iuris a causa della fondatezza delle censure avanzate da parte ricorrente, basate sulle gravi violazioni commesse dall'agente per la riscossione;
quanto al periculum in mora a causa del grave ed irreparabile danno che verrebbe a determinarsi in capo alla ricorrente per effetto del congelamento giuridico della propria sfera mobiliare e/o immobiliare (a seconda di quale azione esecutiva potrebbe porre in essere l'agente per la riscossione). b)
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dichiarare la nullità della intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art. 26 del DPR 602/73 e della L. 890/82. Nel merito: c) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento n. 068 2022
9032621385/000, nonché gli avvisi di addebito richiamati ed ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazioni addotte nel presente libello;
d) condannare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido con gli altri resistenti, alle spese ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, articolare e produrre anche in conseguenza del contegno processuale di controparte. IN VIA ISTRUTTORIA Si produce copia della intimazione di pagamento così come è stata notificata al ricorrente.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE AGENZIA DELLE ENTRATE
Voglia l'Ill. mo Tribunale di Pavia, sez lavoro disattesa ogni contraria istanza;
- con qualsiasi statuizione rigettare il ricorso, perchè infondato in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al ristoro delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE I.N.P.S. E SCCI S.p.A.
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis,-in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della SCCI spa;
-dichiarare la carenza di legittimazione passiva di INPS in ordine all'intimazione di pagamento;
-revocare il provvedimento di sospensione per carenza di qualsiasi presupposto giuridico e di fatto;
- dichiarare l'inammissibilità ex art. 24 d.lgs 46/99 e 617 c.p.c. del ricorso e delle domande formulate dal ricorrente;
-nel merito rigettare il ricorso e tutte le domande svolte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto con conferma degli avvisi di addebito e dei crediti per cui è causa. - in subordine dichiarare il ricorrente tenuta al pagamento di quella diversa somma che risultasse dovute all'esito del giudizio in relazione agli avvisi di addebito per cui è causa. Con vittoria di spese e competenze.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione di FR VA RA, titolare di impresa individuale con sede in Casorate Primo, via Santini (cfr. doc. n. 1 INPS) esercente attività di commercio di orologeria, argenteria e oggetti preziosi usati, avverso l'intimazione di pagamento n. 068 2022 9032621385/000 notificatagli dall'Agenzia delle
Entrate in data 19/10/2022.
pagina 2 di 11
1.1. Nell'odierno giudizio si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e l'I.N.P.S. anche quale mandataria della S.C.C.I. S.p.A.
2. Quest'ultima ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'art. 13 della legge n. 448 del 1998 stabilisce che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione”.
Oggetto degli avvisi di addebito di cui all'atto di intimazione qui impugnato sono crediti sorti in epoca successiva al 31 dicembre 2008 di modo che l'eccezione della società resistente deve essere accolta.
3. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che l'intimazione di pagamento attiene a diversi atti prodromici di varia natura;
tuttavia, il ricorrente ha allegato di contestare in questa sede solo gli avvisi inerenti a crediti di natura previdenziale.
In sostanza si tratta dei seguenti avvisi di addebito: n. 368 2013 0010125255 000;
n.
368 2014 0021259762 000;
n. 368 2014 0021286753 000;
n. 368 2015 0000020969 000;
n.
368 2015 0003382822 000;
n. 368 2015 0013337256 000;
n. 368 2015 0013357876 000;
n.
368 2015 0014720936 000;
n. 368 2015 0018400706 000;
n. 368 2016 0009645240 000;
n.
368 2016 0012697357 000;
n. 368 2016 0024551423 000;
n. 368 2016 0025260243 000;
n.
368 2016 0026297290 000;
n. 368 2016 0026300429 000;
n. 368 2016 0028361385 000;
n.
368 2017 0003323142 000;
n. 368 2017 0004161859 000;
n. 368 2017 0006582990 000;
n.
368 2017 0007382184 000;
n. 368 2017 0016937938 000;
n. 368 2017 0018528642 000;
n.
368 2017 0020150983 000;
n. 368 2017 0023588852 000;
n. 368 2017 0025547112 000;
n.
368 2018 0004803037 000;
n. 368 2018 0016215854 000;
n. 368 2018 0017246538 000;
n.
368 2018 0020612431 000;
n. 368 2018 0023396666 000;
n. 368 2018 0023409105 000;
n.
368 2021 0009458642 000;
pagina 3 di 11
3.1. Venendo ai motivi di contestazione, parte ricorrente ha innanzitutto lamentato la mancata notifica degli avvisi di addebito indicati.
Si deve, tuttavia, evidenziare che l'I.N.P.S. costituendosi in giudizio ha prodotto documentazione comprovante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito
L'art. 30 comma 4 del Decreto - Legge n. 78 del 2010 prevede che “L' avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”
Secondo un indirizzo giurisprudenziale pressoché costante “In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non
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