Trib. Nuoro, sentenza 22/11/2024, n. 584
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Testo completo
N. R.G. 1065/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa T L Presidente
Dott. S F Giudice
Dott. C G Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1065 del ruolo generale dell'anno 2020 avente ad oggetto: divorzio contenzioso promossa da: nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. G S, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Nuoro, via Alessandro Manzoni, n. 28;
Ricorrente
, nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. R C, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Nuoro, via Convento n. 41;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (così come rassegnate nelle note sostitutive per l'udienza del
29.10.2024):
“A) il figlio , nato a [...] il [...], oramai maggiorenne ma non autosufficiente, Persona_1
avrà residenza e collocazione presso il padre , nella casa di questi a Nuoro in Via Vico Parte_2
Valery n.5, con facoltà della madre di intrattenere i rapporti che la stessa e il figlio Per_1
concorderanno.
B) al mantenimento ordinario del figlio provvederà , con il concorso della Per_1 Parte_2
Sig.ra , in ragione di € 100.00 cada mese da corrispondersi il giorno 10 di ogni mese;
Parte_1
1
N. R.G. 1065/2020
C) l'obbligo di concorso al mantenimento del figlio , in capo alla Sig.ra , Persona_1 Parte_1
per comune accordo tra le parti, decorrerà dal reperimento da pare della Sig.ra , di Parte_1
ulteriore occupazione lavorativa, che le consenta di integrare le attuali entrate mensili;
D) entrambi i genitori e concorreranno alle spese di carattere Parte_2 Parte_1
straordinario per il mantenimento di e in ragione del 50% ciascuno;
dette spese devono Persona_1
individuarsi in quelle indicate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal C.N.F. il 29.11.2017 che le parti dichiarano di conoscere e che si allegano al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
E) la minore , nata a [...] il [...], continuerà ad avere residenza anagrafica Persona_2
presso il padre , nella casa di questi a Nuoro in Via Vico Valery n. 5;
Parte_2
F) la minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione alternativamente 4 giorni alla settimana con la madre e tre giorni con il padre secondo le modalità già stabilite in sede di separazione, con la precisazione che nei giorni in cui rimane con il padre, il mercoledì, il Per_2
giovedì e il venerdì, la madre potrà vedere e tenere con sé la bambina il giovedì dall'uscita di scuola
(ovvero dalle ore 13.00) sino alle ore 17.30;
nei giorni in cui rimane con il padre il lunedì, Per_2
il martedì, il sabato e la domenica, la madre potrà vedere e tenere con sé la bambina il martedì dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 13,00) sino alle 17.30;
ciascuno dei genitori potrà sentire telefonicamente la minore una volta al giorno alle ore 21.00;
i giorni festivi (vigilia di Per_2
Natale, Natale, 31 gennaio, primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta) verranno trascorsi alternativamente con ciascuno dei genitori. Nella giornata di venerdì, nelle settimane in cui la minore
è collocata presso il padre, (eccettuato il periodo delle vacanze estive su cui infra) la madre Per_2
ha la facoltà di accompagnare la figlia a equitazione
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