Trib. Larino, sentenza 04/02/2025, n. 44
TRIB Larino
Sentenza
4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 45/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 45/2023 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Romano e dall'Avv. Nicoletta Dell'Omo, presso il cui studio in Campobasso, alla Via G.
Mazzini, n. 40/B, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresenta e difesa dall'Avv. B.Daniela CP_1 C.F._2
Mammarella e\o dall' Avv. Branca Serena, presso il cui studio in Termoli (CB), in Via del Mulino a
Vento n.10, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2024 il Giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., disponendo altresì la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine.
pagina 1 di 8 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.01.2023, - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario il 08.04.1989 in Palata (CB) con trascritto presso CP_1
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palata al N. 2, Parte II, Serie A Ufficio del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1989;
che dalla loro unione sono nate due figli, due figli, (35 anni), e Per_1
(28 anni);
che questo Tribunale con sentenza n. 468/2021, pubblicata il 15/11/2021 (nrg. Per_2
393/2019), ha pronunciato la separazione personale dei coniugi - ha chiesto a questo Tribunale di: “In via urgente e provvisoria, in ragione di tutte le circostanze dedotte e documentate ed i motivi enunciati nel presente ricorso, provvedere sulla richiesta avanzata dal SI. di revoca e/o riduzione Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della SI.ra . Successivamente, all'esito dell'istruttoria, CP_1
il Tribunale di Larino Voglia con Sentenza: 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'8.04.1989 con rito concordatario trascritto nel registro dello Stato Civile del
Comune di Palata al n.2 Parte II serie A;
Ufficio 1 dell'anno 1989, ordinando le annotazioni di rito nei registri anagrafici. 2) Revocare in via definitiva per tutti i motivi enunciati nel corpo del ricorso ai punti II e III l'assegno di mantenimento in favore della SI.ra , non sussistendone per le ragioni CP_1 esplicitate al punto II del ricorso, i presupposti di legge o, in estremo subordine, ridurlo nell'importo ritenuto di giustizia e, comunque, non superiore ad € 150,00. 3) Adottare ogni altro provvedimento connesso e conseguenziale”.
Si è costituita in giudizio la quale, stante la carenza di comprovate circostanze nuove, CP_1
ha chiesto di ritenere non sussistenti i presupposti di legge per adottare provvedimenti urgenti, disattendendo la contraria richiesta del ricorrente e, quindi, di nominare il G.I., assegnando i termini alle parti per la formale costituzione ed il deposito di memorie integrative affinché, all'esito dell'istruttoria, il tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso fra le parti, attribuendo alla resistente un adeguato assegno divorzile.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 18.05.2023, il Presidente, con ordinanza del 26.06.2023, ha rigettato la richiesta di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e ha rimesso la causa dinanzi al Giudice Istruttore. Nelle rispettive memorie integrative le parti hanno ribadito le conclusioni rassegnate in precedenza. Sono stati quindi concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. All'udienza del 10.04.2024 il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva: “versamento di un assegno divorzile dell'importo di € 100, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con riconoscimento del diritto di uso della casa coniugale”. Il ha Parte_1
accettato la proposta, a differenza della . Pertanto, con ordinanza del 26.04.2024 il giudice CP_1
istruttore, preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti e ritenuta la causa matura per pagina 2 di 8
la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024. In quella sede la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nonché la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine.
La domanda dell'istante di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale non si è opposta la resistente, è fondata e deve essere accolta, ricorrendone tutti i presupposti di legge. L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla.
Oggetto di contesa tra le parti resta la questione relativa al riconoscimento o meno di un assegno divorzile in favore della resistente e a carico del ricorrente.
Nell'ordinanza del 26.06.2023 il Presidente ha rilevato che “La sperequazione di mezzi evidenziata nella sentenza di separazione giudiziale, in virtù della quale è stato riconosciuto all'odierna convenuta un assegno di mantenimento a carico del marito, non è venuta meno, poiché, da un lato, le poche buste paga prodotte dal ricorrente non valgono a dimostrare una stabile diminuzione delle sue retribuzioni, dall'altro, la partecipazione della convenuta all'attività economica del figlio maggiorenne non Per_2
è, allo stato, dimostrata;
quanto al fatto che la convenuta abbia continuato ad occupare per intero la casa familiare, giova evidenziare che si tratta di un'occupazione che per la parte eccedente la quota di comproprietà della obbliga quest'ultima a renderne il conto all'altro comproprietario, il quale CP_1 potrà far valere il relativo credito in sede di divisione dell'immobile;
il inoltre, può Parte_1
agevolmente sottrarsi ai costi delle utenze della casa familiare chiedendo la cessazione dei contratti di somministrazione stipulati a suo nome o la voltura degli stessi e ai costi relativi all'autovettura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 45/2023 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Romano e dall'Avv. Nicoletta Dell'Omo, presso il cui studio in Campobasso, alla Via G.
Mazzini, n. 40/B, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresenta e difesa dall'Avv. B.Daniela CP_1 C.F._2
Mammarella e\o dall' Avv. Branca Serena, presso il cui studio in Termoli (CB), in Via del Mulino a
Vento n.10, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2024 il Giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., disponendo altresì la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine.
pagina 1 di 8 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.01.2023, - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario il 08.04.1989 in Palata (CB) con trascritto presso CP_1
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palata al N. 2, Parte II, Serie A Ufficio del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1989;
che dalla loro unione sono nate due figli, due figli, (35 anni), e Per_1
(28 anni);
che questo Tribunale con sentenza n. 468/2021, pubblicata il 15/11/2021 (nrg. Per_2
393/2019), ha pronunciato la separazione personale dei coniugi - ha chiesto a questo Tribunale di: “In via urgente e provvisoria, in ragione di tutte le circostanze dedotte e documentate ed i motivi enunciati nel presente ricorso, provvedere sulla richiesta avanzata dal SI. di revoca e/o riduzione Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della SI.ra . Successivamente, all'esito dell'istruttoria, CP_1
il Tribunale di Larino Voglia con Sentenza: 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'8.04.1989 con rito concordatario trascritto nel registro dello Stato Civile del
Comune di Palata al n.2 Parte II serie A;
Ufficio 1 dell'anno 1989, ordinando le annotazioni di rito nei registri anagrafici. 2) Revocare in via definitiva per tutti i motivi enunciati nel corpo del ricorso ai punti II e III l'assegno di mantenimento in favore della SI.ra , non sussistendone per le ragioni CP_1 esplicitate al punto II del ricorso, i presupposti di legge o, in estremo subordine, ridurlo nell'importo ritenuto di giustizia e, comunque, non superiore ad € 150,00. 3) Adottare ogni altro provvedimento connesso e conseguenziale”.
Si è costituita in giudizio la quale, stante la carenza di comprovate circostanze nuove, CP_1
ha chiesto di ritenere non sussistenti i presupposti di legge per adottare provvedimenti urgenti, disattendendo la contraria richiesta del ricorrente e, quindi, di nominare il G.I., assegnando i termini alle parti per la formale costituzione ed il deposito di memorie integrative affinché, all'esito dell'istruttoria, il tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso fra le parti, attribuendo alla resistente un adeguato assegno divorzile.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 18.05.2023, il Presidente, con ordinanza del 26.06.2023, ha rigettato la richiesta di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e ha rimesso la causa dinanzi al Giudice Istruttore. Nelle rispettive memorie integrative le parti hanno ribadito le conclusioni rassegnate in precedenza. Sono stati quindi concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. All'udienza del 10.04.2024 il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva: “versamento di un assegno divorzile dell'importo di € 100, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con riconoscimento del diritto di uso della casa coniugale”. Il ha Parte_1
accettato la proposta, a differenza della . Pertanto, con ordinanza del 26.04.2024 il giudice CP_1
istruttore, preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti e ritenuta la causa matura per pagina 2 di 8
la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024. In quella sede la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nonché la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine.
La domanda dell'istante di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale non si è opposta la resistente, è fondata e deve essere accolta, ricorrendone tutti i presupposti di legge. L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla.
Oggetto di contesa tra le parti resta la questione relativa al riconoscimento o meno di un assegno divorzile in favore della resistente e a carico del ricorrente.
Nell'ordinanza del 26.06.2023 il Presidente ha rilevato che “La sperequazione di mezzi evidenziata nella sentenza di separazione giudiziale, in virtù della quale è stato riconosciuto all'odierna convenuta un assegno di mantenimento a carico del marito, non è venuta meno, poiché, da un lato, le poche buste paga prodotte dal ricorrente non valgono a dimostrare una stabile diminuzione delle sue retribuzioni, dall'altro, la partecipazione della convenuta all'attività economica del figlio maggiorenne non Per_2
è, allo stato, dimostrata;
quanto al fatto che la convenuta abbia continuato ad occupare per intero la casa familiare, giova evidenziare che si tratta di un'occupazione che per la parte eccedente la quota di comproprietà della obbliga quest'ultima a renderne il conto all'altro comproprietario, il quale CP_1 potrà far valere il relativo credito in sede di divisione dell'immobile;
il inoltre, può Parte_1
agevolmente sottrarsi ai costi delle utenze della casa familiare chiedendo la cessazione dei contratti di somministrazione stipulati a suo nome o la voltura degli stessi e ai costi relativi all'autovettura
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